Corte costituzionale

Ordinanza n. 348/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 700 del codice

di procedura civile, dell'art. 21, comma settimo, della legge 6

dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi

regionali) e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme

sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),

promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1994 dal Giudice

istruttore del tribunale di La Spezia sul ricorso proposto dalla

Polisportiva Migliarinese Teli contro il Comune di La Spezia,

iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di La Spezia,

adito con ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile da una

società di calcio cui il comune aveva comunicato il divieto di

disputare gli incontri di campionato presso un campo sportivo, con

ordinanza del 18 aprile 1994, pervenuta alla Corte costituzionale il

19 gennaio 1995 (R.O. n. 47 del 1995), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dello stesso art. 700 c.p.c., nonché

dell'art. 21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,

istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, nella parte in cui

non consentono al giudice amministrativo la emissione di un

provvedimento inaudita altera parte o, comunque, nel brevissimo tempo

e con la procedura semplificata di cui all'art. 700 c.p.c.;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata si porrebbe

in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, recando

vulnus al diritto di difesa ed al principio di effettività della

tutela giurisdizionale nei confronti di atti della Pubblica

Amministrazione;

che, con riferimento ai medesimi parametri, con la stessa

ordinanza è impugnato ancora l'art. 700 c.p.c. nella parte in cui

non consente al giudice ordinario di assumere un provvedimento in via

di urgenza a tutela di interessi legittimi, in attesa che il giudice

amministrativo emetta la sua pronuncia sulla istanza di sospensione,

i cui tempi sono necessariamente più lunghi, né gli consente di

adottare, indipendentemente dalla pronuncia di annullamento da parte

del giudice amministrativo, provvedimenti cautelari diretti a

sospendere l'efficacia di un atto amministrativo lesivo di un

interesse legittimo, che sia produttivo di un danno risarcibile;

che, sempre in riferimento agli artt. 24 e 113 della

Costituzione, il giudice a quo , ha, infine, censurato l'art. 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non consente né

al giudice comune né alla Corte costituzionale l'adozione di un

provvedimento d'urgenza durante la sospensione del processo nel quale

sia stato sollevato l'incidente di costituzionalità o durante la

pendenza del giudizio di costituzionalità;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha

concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle questioni

sollevate;

Considerato che emerge ictu oculi il difetto di giurisdizione del

giudice a quo nel procedimento che ha dato origine all'incidente di

costituzionalità: appare, infatti, di tutta evidenza che la domanda

proposta aveva ad oggetto la tutela di un interesse legittimo e non

di un diritto soggettivo, non essendo revocabile in dubbio che

neanche la urgenza della misura cautelare consente al giudice adito

di invadere competenze attribuite dal legislatore ad altre

giurisdizioni;

che il riconosciuto carattere di evidenza del difetto di

giurisdizione in capo al giudice a quo rende irrilevanti, secondo il

costante indirizzo della Corte (v., da ultimo, le sentenze n. 263 del

1994; n. 349; n. 288 e n. 163 del 1993; ordinanza n. 458 del 1992),

le questioni sollevate;

che di esse, va, pertanto, dichiarata la manifesta

inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 700 del codice di procedura

civile, 21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), e 23 della

legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale), sollevate, in riferimento

agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal Giudice istruttore del

Tribunale di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte