Sentenza n. 348/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/11/1997 · relatore Francesco Guizzi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione
Liguria, approvata in seconda deliberazione il 28 maggio 1996,
recante "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme
per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in
materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e
polizia veterinaria)", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri notificato il 18 giugno 1996, depositato in
Cancelleria il 24 successivo, ed iscritto al n. 29 del registro
ricorsi 1996.
Visto l'atto di costituzione della regione Liguria;
Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1997 il giudice relatore
Francesco Guizzi;
Uditi l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il ricorrente, e
l'avvocato Orlando Sivieri per la regione Liguria.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato, con ricorso in via principale ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale della legge della regione
Liguria, approvata in seconda deliberazione il 28 maggio 1996,
recante "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme
per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in
materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e
polizia veterinaria)", nella parte in cui identifica quale "luogo di
commissione della violazione" quello in cui essa viene accertata.
Il ricorrente richiama come precedente la sentenza n. 375 del 1993
di questa Corte, che riguarda i limiti della legislazione regionale
in tema di sanzioni amministrative. L'art. 17, quinto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone che l'ufficio competente a
ricevere il rapporto sulla violazione, e a irrogare la sanzione, è
quello del luogo in cui è stata commessa la violazione; la Corte
aveva quindi dichiarato illegittimo l'art. 4 della legge regionale n.
11 del 1983 che, violando tale principio, disponeva diversamente.
Ora, il Consiglio regionale ha sostituito l'art. 4, citato,
stabilendo che per luogo di commissione della violazione si intende
quello in cui essa è stata accertata, ma in tal modo sarebbe incorso
negli stessi vizi di legittimità costituzionale. La relazione
illustrativa del disegno di legge regionale in esame invoca un
orientamento della Corte di cassazione (sezioni unite civili, 17
giugno 1988, n. 4131), che invero concerne - l'osservazione è del
Presidente del Consiglio dei Ministri - le violazioni a carattere
permanente, per le quali il "luogo di commissione" è identificato
nel "luogo dell'accertamento", trattandosi in quel caso della
circolazione senza carta abilitante di un autoveicolo che prima di
essere fermato da un organo di polizia nel territorio di una
provincia aveva percorso, nelle stesse condizioni, altri territori
provinciali. Tutto ciò, così conclude il ricorso, non intacca il
principio secondo cui la competenza all'irrogazione della sanzione
spetta all'autorità del luogo di commissione dell'illecito, che non
coincide, necessariamente, con quello dell'accertamento.
2. - È intervenuto il Presidente della Regione Liguria, sostenendo
l'infondatezza del ricorso e affermando che la sentenza n. 375 del
1993 ha messo in luce un elemento di contraddittorietà (fra l'art.
4 della legge regionale n. 11 del 1983 e l'art. 7 della legge
regionale n. 45 del 1982), superato dall'attuale novella dell'art. 4. Considerato in diritto
1. - La regione Liguria, con la legge approvata in seconda
deliberazione il 28 maggio 1996, recante "Modifiche alla legge
regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie, in materia di igiene e sanità
pubblica, di vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria)", ha
sostituito l'art. 4 di detta legge regionale, dichiarato illegittimo
da questa Corte con la sentenza n. 375 del 1993, nella parte in cui
prevedeva quale organo competente all'esercizio delle funzioni
regionali per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, ai sensi della l.-r. 2 dicembre 1982, n. 45, il sindaco
del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata,
anziché far riferimento al luogo di commissione della violazione
stessa.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene che la nuova
formulazione dell'art. 4 sia egualmente illegittima, alla luce degli
artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, e richiama come precedente la
citata sentenza n. 375 del 1993.
2. - La questione è fondata.
Questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11, per
violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione. La competenza
regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative,
pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (v.,
ad esempio, la sentenza n. 1034 del 1988), è vincolata
all'osservanza dei principi fondamentali posti dal legislatore
statale, con specifico riguardo agli uffici territorialmente
competenti all'applicazione. L'art. 17 della legge n. 689 del 1981,
secondo cui l'ufficio territorialmente competente è quello del luogo
dove è stata commessa la violazione, è principio fondamentale ai
sensi dell'art. 117 della Costituzione.
L'art. 4 della legge regionale del 1983, inoltre, derogava
incongruamente alla disciplina generale sull'applicazione delle
sanzioni amministrative, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982,
n. 45, che, all'art. 7, ultimo comma, individua correttamente quale
"ente competente per territorio a ricevere il rapporto quello del
luogo in cui è stata commessa la violazione", e in questo modo
determinava una contraddizione all'interno della stessa legislazione
regionale, in violazione del canone di razionalità normativa
(sentenza n. 375 del 1993).
Siffatte considerazioni vanno ora ribadite. Non rileva la
giurisprudenza ordinaria, menzionata dalla difesa della Regione,
sull'individuazione del luogo in cui è stata commessa la violazione
di precetti del codice della strada, e tanto meno la diversa
formulazione della norma approvata dal Consiglio regionale della
Liguria: mentre la versione originaria dell'art. 4 aveva almeno il
pregio della chiarezza, identificando quale organo competente il
"sindaco del comune nel cui territorio la violazione è stata
accertata", il nuovo testo fa sì riferimento al "luogo di
commissione" della violazione, ma poi, con un comma aggiuntivo,
stabilisce surrettiziamente che esso sia quello dell'accertamento.
Si ripropone, così, la lesione degli artt. 3 e 117 della
Costituzione; di qui, l'illegittimità costituzionale del secondo
comma dell'art. 4, come riformulato dalla legge approvata dal
Consiglio regionale della Liguria nella seduta del 28 maggio 1996.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione
Liguria, approvata in seconda deliberazione il 28 maggio 1996,
recante "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme
per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in
materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e
polizia veterinaria)".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte