Sentenza n. 348/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 64legge 449/1997
applicata al caso
- art. 17legge 449/1997
- art. 18legge 449/1997
- art. 26legge 449/1997
usata come parametro
- art. 36d.P.R. 1074/1965
- art. 2d.P.R. 1074/1965
citata
- art. 17d.P.R. 1074/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 22,
18, 26 e 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica", promosso con ricorso
della regione siciliana, notificato il 28 gennaio 1998, depositato in
cancelleria il 2 febbraio 1998 ed iscritto al n. 11 del registro
ricorsi 1998;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore
Valerio Onida;
Uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Sergio Abbate per la
regione siciliana e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 28 gennaio e depositato il
successivo 2 febbraio 1998, la regione siciliana ha proposto
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36
dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia
finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074,
degli artt. 17, comma 22, 18, 26 e 64 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
La Regione censura in primo luogo l'art. 64 della legge
impugnata, che riserva all'erario le entrate derivanti dalla stessa
legge destinandole a finalità di risanamento del bilancio statale e
demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, il compito di stabilire, ove necessario, le
modalità di attuazione del medesimo articolo.
La ricorrente osserva che la legge impugnata contiene diverse
norme in materia tributaria che danno luogo ad incrementi di entrata
non conseguenti ad atti impositivi nuovi o ad aumenti di aliquota di
tributi esistenti, bensì a "rimodulazioni" delle basi imponibili di
tributi esistenti il cui gettito spetta alla Regione, o alla
istituzione di imposte sostitutive di altre di spettanza regionale.
Si citano in proposito l'art. 14, comma 13, ove si prevede un
piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento
delle unità immobiliari, piano che secondo la ricorrente sarebbe
volto al conseguimento di maggiori entrate imprevedibili e
indeterminabili; l'art. 17, che opera da un lato la soppressione del
canone di abbonamento per l'autoradio e della tassa sulle concessioni
governative per le patenti di guida (tributi di spettanza regionale),
e dall'altro lato modifica i criteri di tassazione dei veicoli a
motore, determinando nuove entrate che verrebbero riservate
all'erario statale; gli artt. 21, comma 1 (concernente la imposizione
sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera), 29, comma 2
(concernente la imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'IRAP, applicata, in caso di assegnazione ai soci di beni di
società o di trasformazione in società semplici delle società che
hanno per oggetto la gestione di detti beni, sulla differenza tra il
valore normale dei beni assegnati o posseduti all'atto della
trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto), e 30, comma
1 (concernente la imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e
dell'IVA sui beni immobili strumentali che vengono esclusi dal
patrimonio dell'impresa), disposizioni, queste ultime, che
istituirebbero imposte sostitutive di altre preesistenti di spettanza
regionale.
Gli interventi disposti con tali norme non darebbero luogo a
nuove entrate tributarie suscettibili di essere riservate allo Stato,
poiché tali sarebbero solo le entrate derivanti da tributi di nuova
istituzione o da incremento delle aliquote di tributi preesistenti.
Onde la devoluzione allo Stato dei maggiori proventi derivanti dalle
norme in questione sarebbe illegittima.
La ricorrente lamenta poi che l'art. 64 impugnato non indichi
alcun criterio per selezionare le nuove entrate da quello che nuovo
non è, ma si limiti a rinviare ad un decreto interministeriale,
impedendo così il controllo sul corretto uso della deroga alla
devoluzione del gettito a favore della Regione, e facendo venir meno
la prevedibilità delle decisioni degli organi ministeriali, con
violazione del principio della certezza del diritto. Sarebbe inoltre
vulnerato il principio di leale collaborazione fra Stato e regione,
per non essere stata prevista alcuna forma di partecipazione e di
consultazione della Regione, essendosi negata sia la partecipazione
del presidente della regione al consiglio dei ministri che approvò
il disegno di legge, sia una partecipazione della Regione nel
procedimento di determinazione discrezionale dell'entità
dei maggiori proventi riservati allo Stato.
2. - In secondo luogo la ricorrente censura l'art. 17 della legge
che, nel ridisegnare la disciplina della tassazione dei veicoli a
motore, con abolizione o riduzione contemporanea di alcune imposte,
stabilisce al comma 22 che l'insieme dei provvedimenti previsti dallo
stesso articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette
a favore del bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire.
Tale ultima disposizione sarebbe illegittima in quanto sembrerebbe,
secondo la ricorrente, voler apporre una ulteriore riserva a favore
dell'erario statale, pur non trattandosi nella fattispecie né di
nuovi tributi né di aumento di aliquote, ma di rideterminazione di
base imponibile o di minori entrate per soppressione di preesistenti
tributi; e in quanto non è prevista a favore della regione
siciliana, come invece prevede il comma 23 dello stesso art. 17 a
favore della regione Sardegna, un trasferimento compensativo della
perdita di gettito derivante dall'abolizione di tributi esistenti.
3. - In terzo luogo la Regione lamenta che l'art. 18 della legge
impugnata - il quale istituisce una imposta "erariale regionale"
sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo, prevedendo che
il relativo gettito sia assegnato "allo stato di previsione degli
assessorati regionali" per essere destinato, con modalità da questi
ultimi stabilite, a sovvenzioni e indennizzi a favore delle
amministrazioni e dei soggetti residenti nelle zone limitrofe agli
aeroscali - non tenga conto della peculiarità della struttura della
finanza regionale siciliana, in forza della quale spetterebbe alla
Regione istituire il tributo in oggetto con propria legge,
attenendosi ai principi individuati nella legislazione statale.
4. - Infine la ricorrente censura l'art. 26 della legge, che
consente ai concessionari dei servizi di riscossione di compiere fino
al 31 dicembre 1998 atti e adempimenti, diretti alla riscossione di
tributi e al rimborso delle somme inesigibili, i cui termini siano
scaduti al 31 dicembre 1996. L'esercizio di tale facoltà è
condizionato all'autorizzazione della direzione regionale delle
entrate e al versamento di somme. La Regione lamenta che il comma 3
dell'art. 26, prevedendo che la devoluzione dei proventi erariali
spettanti alle regioni a statuto speciale, ai sensi dei rispettivi
statuti e delle norme di attuazione, sia effettuata considerando
anche le somme oggetto di versamento unificato da parte dei
contribuenti, non distingua la situazione della regione siciliana e
non richiami l'art. 21 del d. lgs n. 241 del 1997, secondo cui le
somme riscosse in Sicilia in forza dei versamenti unificati sono
versate alla cassa regionale siciliana di Palermo. In tal modo la
disposizione predetta violerebbe l'art. 36 dello statuto e l'art. 2
della norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 074 del 1965,
limitando arbitrariamente la potestà di riscossione dei tributi
spettante alla Regione.
5. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio,
chiedendo il rigetto del ricorso.
In relazione all'art. 64 della legge, la difesa erariale osserva
che l'operazione di classamento degli immobili non dà luogo
all'attribuzione all'erario del maggior gettito, che sarebbe
impossibile determinare.
In una successiva memoria l'avvocatura erariale sostiene che
entrate nuove suscettibili di essere riservate allo Stato sono tutte
quelle che trovano la loro fonte in altre disposizioni della stessa
legge, volte appunto a procurare incrementi di gettito; e contesta
che nella fattispecie fosse prescritta la partecipazione del
presidente della regione siciliana al Consiglio dei Ministri che
deliberò il progetto di legge, non sussistendo in argomento un
interesse differenziato della Regione medesima.
Quanto all'art. 17, l'avvocatura erariale, nell'atto di
costituzione, sostiene che la determinazione su basi completamente
nuove della tassa di circolazione sui veicoli a motore dà luogo a
una nuova entrata, mentre la legge potrebbe sopprimere un tributo
esistente con effetto anche nella regione siciliana.
Nella successiva memoria si precisa che non potrebbe derivare
alcuna lesione dell'autonomia finanziaria della Regione da una
disposizione che assicura la invarianza del gettito delle tasse
automobilistiche, così escludendo che si dia luogo a nuove entrate;
mentre, per ciò che riguarda il maggior gettito atteso in misura non
inferiore a 100 miliardi, esso riguarderebbe non già le tasse
automobilistiche, ma altre disposizioni contenute nel medesimo
art. 17, dirette a procurare maggiori entrate, che vengono riservate
allo Stato. Né la regione siciliana potrebbe lamentare l'assenza di
una disposizione che la riguardi, analoga a quella del comma 23
relativa alla regione Sardegna: sarebbe inammissibile una censura
ancorata ad una pretesa disparità di trattamento fra regioni; e
comunque la disposizione in esame, relativa alla regione Sardegna,
sarebbe giustificata per il fatto che le entrate di tale Regione sono
costituite da quote di tributi erariali specificamente indicati, fra
cui la abolita tassa di concessione governativa sulle patenti di
guida, mentre alla regione siciliana è devoluto l'intero gettito dei
tributi riscossi nel suo territorio, ivi compreso quello delle tasse
automobilistiche, il cui gettito complessivo rimane invariato tenendo
anche conto della abolizione della tassa di concessione sulle
patenti.
In relazione all'art. 18, la memoria del Presidente del Consiglio
sostiene che la imposta sulle emissioni sonore è un'imposta statale,
istituita con carattere di uniformità per l'intero territorio
nazionale, e denominata "regionale" perché il relativo gettito è
destinato ad essere utilizzato secondo modalità stabilite dagli
assessorati regionali. Alla Regione spetterebbe invece solo il potere
di istituire tributi propri in corrispondenza alle particolari
esigenze della comunità regionale (art. 6 del d.P.R. n. 1074 del
1965).
Infine, con riguardo all'art. 26, si osserva nella memoria che la
disposizione in esame concerne le regioni a statuto speciale e le
province autonome il cui sistema finanziario si fonda sulla
devoluzione di quote del gettito di tributi erariali; la regione
siciliana, a cui spettano tutte le entrate tributarie erariali
riscosse nel suo territorio, salvo quelle eccettuate e quelle
riservate allo Stato, non sarebbe interessata dalla disposizione
medesima. Né vi sarebbe stata necessità di richiamare l'art. 21 del
d.lgs. n. 241 del 1997, che permane in vigore anche nella parte in
cui prevede il versamento, da parte delle banche, delle somme
riscosse alla cassa regionale siciliana. Considerato in diritto
1. - La regione siciliana ha impugnato quattro disposizioni
contenute nella legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), per contrasto con l'art. 36
dello statuto speciale e con le norme di attuazione di cui all'art. 2
del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
Conviene prendere le mosse dalle censure sollevate nei confronti
dell'art. 64, e più precisamente del comma 1. Esso dispone che "le
entrate derivanti" dalla medesima legge "sono riservate all'erario" e
sono destinate a finalità identificate con formula consueta - di
copertura degli oneri del debito pubblico e di riequilibrio del
bilancio; e che le modalità di attuazione del medesimo articolo sono
stabilite, ove necessario, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro.
Secondo la Regione ricorrente, la disposizione sarebbe lesiva
dell'autonomia finanziaria ad essa spettante, in primo luogo in
quanto le entrate derivanti dalla legge impugnata non conseguirebbero
alla istituzione di nuovi tributi o all'incremento delle aliquote di
tributi esistenti, ma alla rideterminazione della base imponibile di
tributi esistenti, di spettanza regionale, o alla istituzione di
tributi che sarebbero sostitutivi di altri preesistenti pure
spettanti alla Regione. In secondo luogo, l'illegittimità della
disposizione discenderebbe dal fatto che essa non precisa i criteri
di distinzione fra nuove entrate riservate allo Stato e ciò che non
è nuovo, ma rinvia ad un decreto ministeriale, che potrebbe
determinare discrezionalmente l'entità delle entrate riservate,
senza alcuna partecipazione della Regione, con ciò causando
incertezza per la Regione e violando il principio di leale
cooperazione.
2. - La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.
Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che clausole
legislative generiche come quella in esame, che si limitano a
riservare all'erario le entrate "derivanti" da altre disposizioni
contenute negli stessi provvedimenti legislativi in cui sono
contenute, e cioè le entrate che trovano in essi la loro fonte, non
comportano che si considerino come nuove entrate tributarie,
riservate allo Stato, entrate cui non si debba invece riconoscere
tale carattere, perché non sono "nuove" nel senso ora detto: onde è
in sede di applicazione concreta di tali clausole che la Regione, ove
riscontri che lo Stato pretende di avocare a sé entrate prive di
detto carattere, potrà difendere la propria autonomia finanziaria
dalla lesione che ne deriverebbe, attraverso gli strumenti
appropriati, ivi compreso, se del caso, il conflitto di attribuzioni
(sentenza n. 98 del 2000).
Si può qui aggiungere che, quando la legge comprenda sia misure
accrescitive delle entrate ( e così introduzione di nuovi tributi,
aumento di aliquote o estensione delle basi imponibili di tributi
preesistenti), sia misure destinate invece a ridurre le entrate (e
così soppressione di tributi esistenti, riduzione di aliquote o
restrizioni di basi imponibili di tributi), per nuove entrate
riservate allo Stato devono intendersi, nel silenzio della legge,
solo le maggiori entrate nette derivanti dalla legge, e dunque solo
le maggiori entrate che eccedono le minori entrate contemporaneamente
derivanti dallo stesso provvedimento. Diversamente, all'aumento delle
entrate per lo Stato farebbe riscontro non già come è conforme alla
ratio delle clausole di riserva di nuove entrate all'erario
l'invarianza del gettito a favore della Regione, ma una diminuzione
di quest'ultimo: il che andrebbe al di là di ciò che prevede la
norma di attuazione, quando consente di sottrarre alla Regione, per
riservarlo a finalità specifiche dello Stato, il gettito aggiuntivo
di entrate tributarie altrimenti spettanti alla Regione (cfr.
sentenza n. 198 del 1999, nonché sentenza n. 49 del 1972).
3. - Mentre, dunque, sotto questo profilo la questione non è
fondata, è invece fondata sotto il profilo della mancata previsione
di una partecipazione della Regione nel procedimento previsto per
l'attuazione della clausola di riserva. Come la Corte ha affermato a
proposito di clausole legislative identiche a quella qui in esame,
contenute nella legge n. 662 del 1996 e nel decreto legge n. 669 del
1996, la riserva allo Stato di nuove entrate tributarie rappresenta
un meccanismo derogatorio, rispetto al principio della attribuzione
alla Regione del gettito dei tributi erariali riscossi nel suo
territorio, la cui attuazione incide direttamente sulla effettiva
garanzia della autonomia finanziaria della stessa Regione: onde il
principio di leale cooperazione esige che tale meccanismo, in
particolare quando esso comporti stime e valutazioni tecnicamente
complesse in vista della ripartizione fra Stato e regione del gettito
dei medesimi tributi, si attui mediante procedimenti non unilaterali,
ma che contemplino una partecipazione della Regione (sentenza n. 98
del 2000).
La disposizione impugnata, al pari di quelle già dichiarate
costituzionalmente illegittime dalla Corte nella citata sentenza
n. 98 del 2000, rinvia invece, per stabilire, ove necessario, le
modalità di attuazione della riserva di nuove entrate allo Stato, ad
un decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del
tesoro, senza alcuna partecipazione della Regione. In questa parte,
dunque, la norma impugnata incorre nello stesso vizio di legittimità
costituzionale già accertato con riguardo alle analoghe disposizioni
ora ricordate.
4. - La ricorrente censura, in secondo luogo, l'art. 17, comma
22, della legge impugnata. L'art. 17 contiene una serie di
disposizioni in materia tributaria, per lo più, ma non sempre,
concernenti i veicoli. Alcune si riferiscono al sistema delle tasse
automobilistiche, con soppressione di alcune specifiche voci
impositive (commi 4, 6, 7, 8), riduzione delle tasse per alcuni
veicoli (comma 5), nuova disciplina della riscossione (commi da 10 a
14), nuovi criteri per la determinazione delle tariffe (commi 15 e
16); altre riguardano i criteri di determinazione dell'imposta di
registro sugli atti e formalità relativi ai veicoli a motore (comma
17) e la soppressione della tassa sulle concessioni governative per
le patenti di guida (comma 21); altre ancora riguardano la
istituzione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di
ossidi di azoto dei grandi impianti di combustione (commi da 29 a
33), e altre materie anche non tributarie.
Il comma 22 stabilisce che "le tariffe delle tasse
automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle
stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre
1997", maggiorato di un importo pari a quello delle imposte abolite e
delle riduzioni disposte; riduce la quota dell'accisa sulla benzina
spettante alle regioni a statuto ordinario; e dispone (terzo periodo)
che "l'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve
consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello
Stato per almeno 100 miliardi di lire".
A sua volta il comma 23 prevede un trasferimento di somme a
favore della regione Sardegna a compensazione della perdita di
gettito derivante dall'abolizione della tassa sulle concessioni
governative per le patenti di guida.
La Regione ricorrente lamenta che il citato comma 22 preveda una
riserva di entrata a favore dello Stato, che non sarebbe legittima in
quanto non si tratterebbe di nuovi tributi né di aumento di
aliquote, bensì di rideterminazione di base imponibile o di
riduzione di entrate per soppressione di preesistenti tributi di
spettanza regionale; e che non sia prevista alcuna forma di
compensazione per la perdita di gettito a favore della regione
siciliana, analoga a quella prevista a favore della regione Sardegna
dal comma 23.
5. - La questione non è fondata.
L'art. 17 della legge contiene una serie di misure, alcune delle
quali comportano maggiori entrate, altre comportano minori entrate.
Per quanto riguarda in particolare le entrate derivanti dalle tasse
automobilistiche (il cui gettito riscosso nella regione siciliana è
di spettanza di quest'ultima), la stessa disposizione impone di
configurarne le nuove tariffe, ai sensi del comma 16, in modo tale da
fornire "un gettito equivalente" a quello delle stesse tasse vigenti
al 31 dicembre 1997, maggiorato di un importo pari a quello delle
soppressioni e riduzioni di tributi previste dalla medesima
disposizione. Non sono previste nuove entrate nette derivanti dalle
tasse automobilistiche, e non opera dunque, in proposito per le
ragioni sopra esposte al n. 2 la riserva di entrate a favore
dell'erario di cui all'art. 64 della legge.
Quanto poi al disposto dell'ultimo periodo del comma 22, secondo
cui "l'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve
consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello
Stato per almeno 100 miliardi di lire", esso non può riferirsi al
gettito delle tasse automobilistiche, di spettanza regionale, perché
ciò sarebbe in contraddizione con il criterio di invarianza del
gettito stabilito nella prima parte del medesimo comma 22.
Le maggiori entrate attese sono dunque quelle derivanti da misure
incidenti su oggetti diversi dalle tasse automobilistiche devolute
alla Regione. E poiché si prevede la realizzazione a favore del
bilancio dello Stato di maggiori entrate nette l'ipotesi della
riserva all'erario si realizza in conformità alle norme di
attuazione dello statuto, secondo quanto si è più sopra precisato.
Né vi sarebbe stato luogo per operare compensazioni a favore
della regione siciliana, analoghe a quella prevista a favore della
regione Sardegna dal comma 23. Quest'ultima, infatti, non usufruisce,
a differenza della regione siciliana, del gettito delle tasse
automobilistiche riscosse nel suo territorio, onde la soppressione
della tassa sulle concessioni governative per le patenti (già
devoluta pro quota invece, alla Regione) avrebbe prodotto, senza la
compensazione prevista, una diminuzione di gettito. Tale effetto non
si produce invece per la regione siciliana, garantita dal criterio di
invarianza del gettito delle tasse automobilistiche (riscosse dalla
Regione) previsto dallo stesso comma 22, e la cui applicazione tiene
conto anche, come è stabilito espressamente sempre dal comma 22,
della abolizione della tassa di concessione governativa sulle
patenti.
6. - La terza censura mossa col ricorso riguarda l'art. 18 della
legge impugnata, che istituisce una "imposta erariale regionale"
sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo, demandando ad un
regolamento la determinazione delle modalità di accertamento nonché
della misura dell'aliquota, commisurata alla rumorosità degli
aeromobili, e stabilendo che il gettito dell'imposta sia assegnato
nell'anno successivo "allo stato di previsione degli assessorati
regionali per essere destinato, con modalità stabilite dagli stessi
assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai
soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali".
La ricorrente lamenta che la norma non tenga conto della
peculiarità della finanza della regione siciliana, in forza della
quale la istituzione di siffatto tributo spetterebbe alla Regione,
nei limiti dei principi individuati dalla legislazione statale.
7. - La questione non è fondata.
La nuova imposta, pur definita "erariale regionale", è un
tributo istituito dallo Stato in tutto il territorio nazionale, fra
l'altro in connessione con materia, come il traffico aereo, di
competenza statale, e disciplinato dallo Stato come gli altri tributi
erariali. È solo il suo gettito che è devoluto alle regioni, e
dunque anche alla regione siciliana, per un utilizzo vincolato alle
finalità precisate dallo stesso art. 18, comma 3: salva la
possibilità per la Regione, nei limiti in cui la materia lo
consenta, di esercitare a sua volta la competenza legislativa di cui
essa gode in relazione alla disciplina dei tributi erariali il cui
gettito è devoluto alla stessa Regione.
8. - Da ultimo la Regione impugna l'art. 26, comma 3, della legge
in esame. L'art. 26 riapre, a determinate condizioni, i termini per
gli adempimenti dei soggetti incaricati della riscossione. Il comma 3
stabilisce che "la devoluzione delle quote dei proventi erariali
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome ai
sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione è
effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento
unificato e di compensazione nell'ambito territoriale della regione o
provincia autonoma medesima, affluite all'apposita contabilità
speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle
entrate, direzione centrale della riscossione, determinate e
ripartite dalla struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
La ricorrente lamenta che, operando un indistinto riferimento a
tutte le regioni a statuto speciale, e omettendo il richiamo alla
disposizione di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 241 del
1997, che prevede il versamento delle somme, riscosse a seguito dei
versamenti unitari, alla cassa regionale siciliana di Palermo, il
legislatore avrebbe limitato arbitrariamente la potestà di
riscossione dei tributi spettante alla Regione medesima.
9. - La questione non è fondata.
La disposizione impugnata non innova in nulla quanto alla
disciplina generale dei rapporti fra Stato e regione siciliana in
ordine alla riscossione dei tributi, ma si riferisce alle ipotesi in
cui il gettito di determinati tributi è ripartito per quote fra
Stato e regione, limitandosi a precisare che la devoluzione alle
regioni delle quote di loro spettanza deve tener conto delle somme
oggetto di versamento unificato e di compensazione, secondo le nuove
norme che consentono ai contribuenti di versare unitariamente le
imposte, i contributi dovuti all'INPS e le altre somme a favore dello
Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, relativi allo stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti (art. 1 del d.lgs. 8 luglio 1997,
n. 241).
Il richiamo all'art. 22 del d.lgs. n. 241 del 1997 riguarda la
già prevista struttura di gestione incaricata della suddivisione
delle somme fra gli enti destinatari, e non tocca in alcun modo la
perdurante applicabilità della diversa disposizione di cui
all'art. 21 dello stesso decreto legislativo, che disciplina gli
adempimenti delle banche, delegate dai contribuenti per i pagamenti
delle imposte, in tema di versamento delle somme riscosse alla
tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo.
Nessuna lesione dell'autonomia della regione siciliana, pertanto,
deriva dalla disposizione denunciata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, nello
stabilire che le modalità di attuazione dello stesso articolo 64
sono definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione
della regione siciliana al relativo procedimento;
b) dichiara non fondata, per la parte non compresa nel precedente
capo a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64
della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento
all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di
attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R.
26 luglio 1965, n. 1074, dalla regione siciliana con il ricorso in
epigrafe;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17, comma 22, della predetta legge n. 449
del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto
speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria,
di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla regione
siciliana con il ricorso in epigrafe;
d) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18 della predetta legge n. 449 del 1997,
sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle
relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui
all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con
il ricorso in epigrafe;
e) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26 della predetta legge n. 449 del 1997,
sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle
relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui
all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con
il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte