Sentenza n. 349/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.P.R. 429/1982
- art. 2d.P.R. 636/1972
- art. 4d.P.R. 636/1972
- art. 12d.P.R. 636/1972
- art. 13d.P.R. 636/1972
- art. 13-bisd.P.R. 636/1972
- art. 12d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 97d.P.R. 636/1972
- art. 101d.P.R. 636/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.12 co.1 del
d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge
7 agosto 1982 n. 516 e 2, 4, 12, 13 e 13- bis del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 (Rrevisione della disciplina del processo tributario),
modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e
correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la
revisione della disciplina del contenzioso tributario), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 aprile 1985 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da
Cipolli Gianfranco, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306- bis
dell'anno 1985;
2) n. 4 ordinanze emesse l'11 luglio 1986 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Grosseto sui ricorsi proposti da
Pennacchini Dante contro l'Ufficio I.V.A. di Grosseto, iscritte ai
nn. 729,730,731 e 732 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59, 1ª serie speciale,
dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 18 novembre 1986 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Anichini
Luciano ed altra, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie
speciale, dell'anno 1987;
4) ordinanza emessa il 18 giugno 1986 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Musselli
Bruno contro l'Ufficio II.DD. di Milano, iscritta al n. 184 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza emessa il 15 aprile 1985 (notificata l'8 e
comunicata il 15 del successivo maggio; pubblicata nella G.U. n. 36-bis del 31 dicembre 1985 e iscritta al n. 548 R.O. 1985) sui ricorsi
proposti da Cipolli Gianfranco contribuente di IVA nei confronti
dell'Ufficio imposte dirette di Arona, la Commissione tributaria di
primo grado di Verbania ha sollevato d'ufficio e giudicato I)
rilevante e, in riferimento all'art. 3, non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 co. 1 d.P.R.
10 luglio 1982, n. 429, conv., con modificazioni, con l. 7 agosto
1982, n. 516 ("In deroga a quanto disposto dall'art. 3 del codice di
procedura penale il processo penale non può essere sospeso; tuttavia
la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata
in seguito a giudizio relativo a reati previsti in materia di imposte
sui redditi e di IVA ha autorità di cosa giudicata nel processo
tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati
oggetto di giudizio penale"), sul duplice riflesso che un criterio
meramente cronologico e non logico determinerebbe l'autorità del
giudicato penale nei procedimenti tributari e che il processo penale
offre, sul piano probatorio, maggiori garanzie del processo
tributario per l'imputato il quale avrebbe interesse a che il primo
si svolga prima del secondo, e II) rilevante e, in riferimento agli
artt. 97 co. 1, 101 co. 2, 108
co.1 e 2, 110 Cost., la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 4, 12, 13 e 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 -
modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - riflettenti la
struttura e il funzionamento delle commissioni tributarie, la cui
disciplina normativa non assicurerebbe il rispetto delle menzionate
norme della Carta costituzionale.
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo
si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del
Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto 13
gennaio 1986, depositato il successivo 17, con il quale ha
argomentato e concluso per la inammissibilità e, in subordine, per
la infondatezza della prima questione e per l'inammissibilità in
parte e per la manifesta infondatezza in parte della seconda
questione.
2.1. - Con quattro ordinanze emesse sotto la stessa data dell'11
luglio 1986 (comunicate il 28 e notificate il 30 dello stesso mese;
pubblicate nella G.U. n. 54, 1ª serie speciale, del 17 dicembre 1986
e iscritte ai nn. 729, 730, 731 e 732 R.O. 1986) su quattro distinti
ricorsi proposti da Pennacchini Dante contro l'Ufficio IVA di
Grosseto, la Commissione tributaria di primo grado di Grosseto ha
giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 co. 1 d.P.R. 10 luglio 1982, n. 429, conv., con
modificazioni, con l. 7 agosto 1982, n. 516 denunciando la violazione
delle garanzie sancite dalle invocate norme della Costituzione.
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti dei procedimenti a
quibus si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del
Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con quattro
atti nella sostanza identici dd. 29 dicembre 1986, depositati il 3
gennaio 1987, rinviando alla questione per prima proposta
nell'incidente sollevato dalla Commissione tributaria di primo grado
di Verbania, e concludendone per l'inammissibilità e, in subordine,
per l'infondatezza.
3.1. - Con ordinanza emessa il 15 novembre 1986 (notificata il
successivo 11 dicembre e comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata
nella G.U. 16, 1ª serie speciale, del 15 aprile 1987 e iscritta al n.
124 R.O. 1987) sul ricorso proposto da Anichini Luciano e Torelli Ida
contro l'avviso di irrogazione sanzioni notificato il 23 febbraio
1985 dall'ufficio IVA di Firenze la Commissione tributaria di primo
grado di Firenze ha sollevato d'ufficio e giudicato rilevante e, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 co. 1 d.P.R. 10
luglio 1982, n. 429, conv., con modificazioni, con l. 7 agosto 1982,
n. 516.
3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo
si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del
Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto 30
aprile 1987, depositato il successivo 5 maggio, con il quale ha
argomentato e concluso per l'inammissibilità per inconferenza o
quanto meno per l'infondatezza della proposta questione.
4.1. - Con ordinanza emessa il 18 giugno 1986 (pervenuta alla
Corte il 9 aprile 1987; notificata il 30 luglio e comunicata il 13
agosto successivi; pubblicata nella G.U. n. 22, 1ª serie speciale,
del 27 maggio 1987 e iscritta al n. 184 R.O. 1987) sul ricorso
proposto da Musselli Bruno contro l'Ufficio II.DD. Milano - Rep. XV
St. 3191-IRPEF/ILOR 1975/1976/1977/1978, la Commissione tributaria di
primo grado di Milano ha dichiarato manifestamente non infondata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 d.l. 10 luglio 1982, n. 429,
conv. nella l. 7 agosto 1982, n. 516.
4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo
si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del
Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto 9
giugno 1987, depositato il successivo 13, con il quale ha argomentato
e concluso per la non fondatezza della proposta questione.
5. - Alla pubblica udienza del 29 settembre 1987, nella quale il
Giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui sette incidenti,
l'avv. Stato Favara si è rimesso allo scritto. Considerato in diritto
6. - Tutte le ordinanze di rimessione hanno per oggetto l'art. 12
co. 1 d.P.R. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della
evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), -
conv., con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1982, n. 516 -, per il
quale "In deroga a quanto disposto dall'art. 3 del codice di
procedura penale il processo tributario non può essere sospeso;
tuttavia la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento
pronunciata in seguito a giudizio relativo a reati previsti in
materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha
autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto
concerne i fatti che sono stati oggetto del giudizio penale", laddove
identica unanimità non si avverte nell'assumere a parametri gli
artt. 2, 3, 24, 25 e 53 Cost. che si adducono per proclamare la
"superiorità" della sentenza penale che ne imporrebbe il rispetto a
tutti i giudici.
Le premesse non sorreggono la conclusione perché nessuna delle
invocate norme costituzionali la giustifica e pertanto non perpetra
violazione della Costituzione l'impugnato art. 12 co.1 che per un
verso consente alle commissioni tributarie di espletare il proprio
ministero sebbene penda giudizio penale e per altro verso statuisce
che la sentenza definitiva - sia essa di condanna o di
proscioglimento - esplichi l'autorità di giudicato nel processo
tributario con il rispetto dei limiti soggettivi segnati dalla C.
cost. 15 luglio 1983, n. 247.
7. - Inammissibile è l'altra questione prospettata dalla sola
Commissione tributaria di primo grado di Verbania, che ha per oggetto
gli artt. 2, 4, 12, 13, 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del processo tributario) modificato dal
d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della
disciplina del contenzioso tributario), riflettenti la struttura e il
funzionamento delle commissioni tributarie, per contrasto con gli
artt. 97 co. 1, 101 co. 2, 108 co. 1 e 2, 110 Cost., e per
giustificare la pronuncia questa Corte può limitarsi a richiamare la
motivazione della sent. 17 giugno 1987, n.230, resa sui dipendenti
della Corte dei Conti, le cui vicende non differiscono dall'attuale.
Anche se il Parlamento non emana le pur necessarie norme la Corte non
gli si può sostituire.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 548/1985, 729 a 732/1986, 124
e 184/1987;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 co.1 d.P.R. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria), conv., con modificazioni, dalla l. 7 agosto
1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 53
Cost., con ordinanze 15 aprile 1986 della Commissione tributaria di
primo grado di Verbania (n. 548/1985), 11 luglio 1986 della
Commissione tributaria di primo grado di Grosseto (n. 729 a
732/1986), 15 novembre 1986 della Commissione tributaria di primo
grado di Firenze (n. 124/1987) e 18 giugno 1986 della Commissione
tributaria di primo grado di Milano (n. 184/1987);
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 4, 12, 13 e 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del processo tributario), modificato con
d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della
disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento
agli artt. 97 co. 1, 101 co. 2, 108 co. 1 e 2, 110 Cost., con ord. 15
aprile 1986 della Commissione tributaria di primo grado di Verbania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte