Sentenza n. 349/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 453 del codice
di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 gennaio 1990 dal G.I.P. presso il
Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Greco
Salvatore, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1990 dal G.I.P. presso il
Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Parisi
Giuseppe, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze datate 27 gennaio 1990, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, previo
dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, trasmetteva
integralmente a questa Corte la proposta di questione di legittimità
costituzionale dell'art. 453 codice procedura penale 1988 che il
pubblico ministero aveva eccepito, in due distinti processi per frode
fiscale, con riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 112 della
Costituzione.
La questione è sorta in occasione della richiesta di giudizio
immediato avanzata in ambo i processi dal pubblico ministero. Il
giudice aveva però rilevato che l'imputato, benché gli fosse stato
notificato - prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale - ordine di comparizione, non si era presentato a
rispondere all'interrogatorio: sicché non si era verificata la
condizione del "previo interrogatorio dell'imputato". Né poteva
ritenersi l'equipollenza, nel nuovo sistema processuale, della
mancata presentazione al rifiuto di rispondere all'interrogatorio:
effetto che semmai il pubblico ministero avrebbe potuto raggiungere
chiedendo l'autorizzazione all'uso di mezzi coercitivi per avere la
presenza dell'imputato: libero, poi, questi di non rispondere. Per
tali ragioni aveva restituito gli atti al pubblico ministero.
Questi, però, replicava rilevando che la coercizione (art. 376
cod. proc. pen.) trova la sua legittimazione nell'interrogatorio
diretto ad acquisire elementi per le indagini, mentre
l'interrogatorio di cui all'art. 453, primo comma, avendo natura
garentistica, non postula la presenza coatta dell'imputato: ragion
per cui egli escludeva di richiedere l'autorizzazione cui accennava
il giudice.
Insisteva, perciò, il pubblico ministero nella sua richiesta di
giudizio immediato ma, se il giudice riteneva, invece, di tenere
fermo il suo punto di vista, allora chiedeva che venisse sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 cod. proc.
pen. in riferimento ai parametri sopra indicati.
Secondo il pubblico ministero, infatti, l'accompagnamento coattivo
violerebbe, nella specie, il diritto di difesa, non essendo
l'imputato tenuto a presentarsi per le ragioni indicate: e, se il
giudice non intende riconoscere l'equipollenza della mancata
presentazione al rifiuto di rispondere, l'imputato potrebbe bloccare
a suo piacimento l'esercizio dell'azione penale, in violazione
dell'art. 112 della Costituzione.
Né egli avrebbe alcun rimedio contro la detta interpetrazione del
giudice: il che sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione
per la disparità di trattamento che verrebbe a verificarsi rispetto
all'ipotesi del decreto penale di condanna, per il quale è, invece,
prevista l'opposizione.
Contrasto che coinvolgerebbe anche, per l'irrazionalità della
situazione che verrebbe così a determinarsi, l'art. 2 punto 44 della
legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
chiesto declaratoria d'infondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze prospettano identica questione, riferita
agli stessi parametri costituzionali; i giudizi, pertanto, possono
essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - La questione sorge dal dissenso fra pubblico ministero e
Giudice delle indagini preliminari circa l'interpetrazione di una
delle condizioni poste dall'art. 453 codice procedura penale per
l'operatività del giudizio immediato. Si allude all'inciso "previo
interrogatorio dell'imputato".
Nella specie l'imputato aveva lasciato senza effetto un ordine di
comparizione ritualmente notificato dal pubblico ministero prima che
entrasse in vigore il nuovo codice di procedura penale: ritiene il
pubblico ministero che ciò equivalga al rifiuto di rispondere
all'interrogatorio.
Di avviso diverso è il giudice, secondo cui il pubblico ministero
dovrebbe, in tal caso, richiedere l'autorizzazione
all'accompagnamento coattivo dell'imputato per procedere
all'interrogatorio: libero, poi, l'imputato di non rispondere.
Conseguentemente restituiva gli atti al pubblico ministero.
Ma questi, rilevando che non intendeva richiedere
l'accompagnamento coattivo perché l'interrogatorio previsto
dall'art. 453, primo comma, codice di procedura penale ha natura
garentistica, mentre l'accompagnamento coattivo è previsto dalla
legge quando con l'interrogatorio si debbano acquisire elementi per
le indagini, aggiungeva che, se il giudice intendeva tenere ferma la
sua interpetrazione, egli chiedeva allora che venga sollevata
questione di legittimità costituzionale:
I) perché l'accompagnamento coattivo violerebbe il diritto di
difesa dell'imputato che ha diritto a non presentarsi, così
dimostrando di non voler rispondere all'interrogatorio (art. 24 della
Costituzione);
II) perché, se il giudice insiste nel non riconoscere
l'equipollenza della mancata comparizione alla volontà di non
rispondere all'interrogatorio, ciò significa che l'imputato potrebbe
bloccare quando crede l'esercizio dell'azione penale limitandosi a
non aderire all'invito a presentarsi, determinando evidente
incompatibilità rispetto al principio di cui all'art.112 della
Costituzione;
III) perché, in tal caso, contro l'interpetrazione del giudice
egli non avrebbe alcun rimedio. Il che integrerebbe la violazione del
parametro di cui all'art. 3 della Costituzione per la disparità di
trattamento che verrebbe ad instaurarsi rispetto all'ipotesi del
decreto penale di condanna contro il quale è invece prevista
opposizione.
Rileva, anzi, il pubblico ministero che, per tali ragioni, anche
l'art.2 punto 44 della delega sarebbe irrazionale.
3. - Il giudice, riportando senza alcun commento tali richieste
del pubblico ministero, si limita a trasmettere gli atti a questa
Corte chiedendo, con la sua ordinanza, che le questioni vengano
decise.
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
chiesto declaratoria d'infondatezza della sollevata questione.
4. - Non può non osservarsi la scarsa ortodossia del metodo che
il giudice di Catania vorrebbe instaurare, riportando senza far motto
le questioni di legittimità che il pubblico ministero propone, fra
l'altro nemmeno plausibilmente. Il potere di sollevare le questioni
di legittimità costituzionale spetta soltanto al giudice: e se
questi intende fare sue le proposte avanzate dal pubblico ministero,
deve dirlo esplicitamente sollevandole in modo specifico ed ordinato,
e debitamente motivate.
Detto questo, essendo evidente che l'interpetrazione, secondo
scienza e coscienza, della norma processuale spetta al giudice e non
alla Corte, va esaminato il merito. Le questioni di legittimità
costituzionale proposte sono infondate.
Tale sicuramente è innanzitutto quella concernente l'art. 24
della Costituzione perché il giudice ha dato la sua interpetrazione
del valore che deve assumere la mancata presentazione dell'imputato
(rispetto all'invito a presentarsi emesso dal pubblico ministero)
agli effetti del "previo interrogatorio" di cui all'articolo in
contestazione. E, a fronte di ciò, non essendo concepibile un
conflitto, il pubblico ministero o si adegua o prosegue con il rito
ordinario. In ogni caso, avendo egli dichiarato che non intende
assolutamente chiedere al giudice di essere autorizzato ad avvalersi
dei poteri coercitivi, una questione in ordine all'art. 24 della
Costituzione non si profila nemmeno.
Ma parimenti infondata è la questione concernente l'art. 112
della Costituzione perché, qualunque sia per essere la corretta
interpetrazione del comportamento dell'imputato agli effetti
dell'inciso di cui si discute, questi non potrebbe mai impedire
l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero; al
più riuscirebbe soltanto a non rendere operativo uno dei riti
speciali, facendo mancare una delle condizioni essenziali. Ma
l'azione penale, di cui all'art. 112 della Costituzione, resterebbe
pur sempre esperibile nel rito ordinario.
Del tutto improponibile, infine, il confronto della situazione di
cui si va parlando con quella concernente l'opposizione contro il
decreto penale di condanna. Si tratta di situazioni assolutamente
diverse che escludono ogni possibilità di richiamare l'art. 3 della
Costituzione. Il decreto, infatti, con il quale il giudice delle
indagini preliminari restituisce gli atti al pubblico ministero,
perché non ritiene ricorrere le condizioni per il rito immediato, è
un provvedimento ordinatorio del processo che lascia al pubblico
ministero ampia libertà di scelte ulteriori. Il decreto penale di
condanna, al contrario, incide direttamente sugli interessi
dell'imputato e, in ipotesi di conversione, anche sulla di lui
libertà personale, sicché è ovvio che un'opposizione dev'essere
prevista. Per tacere, peraltro, che l'opposizione è consentita
esclusivamente a favore dell'imputato e della persona civilmente
responsabile per la pena pecuniaria.
Inutile dire che tutto questo mette in luce altresì la
razionalità dell'art. 2, punto 44, della legge di delegazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 453 codice procedura penale,
promossa, in riferimento agli artt.3, 24, 76 e 112 della
Costituzione, dal giudice delle indagini preliminari presso il
Tribunale di Catania con le due ordinanze, datate 27 gennaio 1990, di
cui all'epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte