Sentenza n. 35/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:
1) dell'art. 2 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n.
54, e dell'art. 1 della legge regionale siciliana 25 luglio 1952, n.
47, in riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della
Regione siciliana, proposto con l'ordinanza 20 aprile 1956 della Corte
di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento vertente fra
Indovino Giuseppe e Barcia Luigi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 195 del 4 agosto 1956 ed iscritta al n. 238 del
Reg. ord. 1956;
2) dell'art. 5 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, in
riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della Regione
siciliana, proposto con l'ordinanza 25 giugno 1956 della Corte di
appello di Caltanissetta, sezione agraria specializzata, nel
procedimento vertente fra Montagna Castagnolo Carmelo e Meli Maria e
Pirriatore Maria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 242 del Reg. ord. 1956.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1956 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
udito l'avv. Francesco Santoro Passarelli per il Presidente della
Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Tribunale di Mistretta - sezione specializzata agraria con
sentenza 23 - 30 giugno 1954 pronunciata nella causa Barcia - Indovino
in punto di pagamento di canone dovuto dal convenuto per la locazione
di un fondo rustico per l'annata agraria 1951 - 1952, ritenne che, ai
sensi dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1952, n. 47, la
riduzione del 30 % dell'estaglio, quale premio di coltivazione,
spettasse soltanto agli affittuari conduttori diretti, secondo la
disposizione dell'art. 2 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 54;
e, negando all'Indovino tale qualificazione, gli attribuì soltanto la
riduzione del 5 % del canone su ha 18 per danni subiti, ai sensi della
citata legge regionale n. 47.
Contro questa sentenza l'Indovino propose ricorso per cassazione,
deducendo la incostituzionalità degli artt. 2 della legge regionale
siciliana 14 luglio 1950, n. 54, e 1 della legge regionale siciliana 25
luglio 1952, n. 47: perché contrastanti con l'art. 1 comma terzo,
della legge dello Stato 11 luglio 1952, n. 765, in relazione agli artt.
2 e 3, comma primo, della legge 15 luglio 1950, n. 505, 1 della legge 3
agosto 1949, n. 476, e 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140: perché
la materia dei rapporti di diritto privato, con essi disciplinata,
esula dall'ambito della potestà legislativa riconosciuta alla Regione
siciliana in materia di agricoltura e foreste dall'art. 14 lett. a
dello Statuto di detta regione, approvato con D.L.L. 15 maggio 1946,
n. 455, e convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2.
La Corte Suprema di Cassazione, a sezioni unite civili, con
ordinanza 20 aprile - 25 giugno 1956, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 4 agosto 1956, ritenne non
manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità e, sospeso
il giudizio in corso, dispose la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, perché decidesse sulla dedotta questione di
legittimità costituzionale.
Il Supremo Collegio con la citata ordinanza ammette il contrasto
tra le menzionate leggi statali e quelle regionali applicate dal
tribunale di Mistretta, in quanto mentre le prime riconoscono il
diritto alla riduzione del 30 %, quale premio di coltivazione a favore
di tutti gli affittuari senza alcuna distinzione, le seconde limitano
il diritto stesso ai soli affittuari coltivatori diretti dei fondi: il
che mena ad interpretare l'art. 14, lett. a, dello Statuto siciliano:
se cioè la potestà legislativa di quell'Assemblea regionale, in
materia di agricoltura e foreste, possa comprendere anche la
regolamentazione di rapporti di diritto privato.
Nel giudizio le parti Indovino e Barcia non si sono costituite. È
però intervenuto il Presidente della Giunta regionale siciliana,
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Santoro Passarelli, in
virtù di procura speciale 14 luglio 1956, comprensiva anche della
elezione di domicilio, in Roma, presso lo studio del medesimo avvocato,
in corso Trieste, n. 95. Nell'atto di intervento, dopo una rapida
rassegna della dottrina e della giurisprudenza in proposito, si rileva
che la potestà legislativa esclusiva attribuita per determinate
materie alla Regione siciliana incontra oltre quello territoriale, il
solo limite delle leggi costituzionali dello Stato. In queste materie,
la funzione legislativa della Regione ha carattere primario e, a
differenza della potestà normativa delle Regioni a statuto ordinario,
trovasi in condizione di parità con quella dello Stato: le leggi
regionali sono sullo stesso piano delle leggi ordinarie dello Stato, e,
come queste, subordinate soltanto alle leggi costituzionali.
In via polemica la difesa della Regione siciliana contrasta la
tesi, secondo la quale la frase "nei limiti delle leggi costituzionali
dello Stato", contenuta nell'art. 14, primo comma, dello Statuto
siciliano, non starebbe soltanto a significare che le leggi regionali
non incontrano altro limite se non quello delle leggi costituzionali
dello Stato, ma comporterebbe altresì, proprio per il richiamo alle
leggi costituzionali, la necessità per la Regione di uniformarsi
anch'essa ai "principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato",
limiti posti dall'art. 117 della Costituzione esplicitamente per le
Regioni a statuto ordinario.
La difesa della Regione assume infine che, essendo le leggi
regionali siciliane, nelle materie riservate alla Regione, subordinate
soltanto alle leggi costituzionali, non si comprende come possano
essere subordinate alle leggi ordinarie per ciò che attiene alla
regolamentazione dei rapporti privati e particolarmente ai contratti
agrari, al punto che per questa parte la potestà normativa della
Regione rimarrebbe del tutto esclusa.
L'art. 14 dice esattamente il contrario: statuisce cioè che, in
materia di agricoltura e foreste, nell'ambito territoriale della
Regione, le leggi regionali escludono quelle statali. Solo in materia
di industria e commercio l'art. 14, lett. d, pone una limitazione di
competenza, facendo "salva la disciplina dei rapporti privati". In
questa limitazione, concernente la sola legislazione sull'industria e
il commercio, si ha la conferma della pienezza, che è una nota
dell'esclusività, della potestà normativa attribuita alla Regione
siciliana nelle altre materie.
La difesa della Regione siciliana conclude per la dichiarazione di
legittimità costituzionale delle norme contenute nelle leggi della
Regione siciliana, per cui è stata sollevata questione incidentale di
illegittimità costituzionale.
La difesa della Regione siciliana ha, nei termini, depositato una
memoria illustrativa, con la quale dà più ampio sviluppo alle
deduzioni precedenti. La difesa precisa che il contenuto dell'autonomia
normativa degli enti pubblici non è limitato alla materia
amministrativa (oggetto della comune facoltà regolamentare), ma si
estende alla disciplina dei rapporti privati, come, ad esempio, i
regolamenti comunali di polizia edilizia, i contratti collettivi, le
convenzioni intersindacali; che pongono tutti limitazioni all'autonomia
privata, regolando rapporti privatistici. In modo particolare i
contratti collettivi offrirebbero occasione per ricordare l'estensione
della predetta facoltà anche ai principali rapporti agrari della
disciplina collettiva. Utilizzando il principio del contenuto "non
amministrativo" della cennata autonomia, se ne fa applicazione
all'autonomia regionale, molto più ampia di quella degli enti
pubblici, perché fornita della potestà di emanare norme legislative,
potestà a carattere primario, a differenza della potestà
regolamentare; per indurne che, anche sotto tale profilo, non può
contestarsi alla Regione siciliana il potere di dettare norme in
materia di contratti agrari.
La norma dell'art. 117 della Costituzione, prosegue la difesa,
applicabile soltanto alle regioni a statuto ordinario, pone - per le
materie ivi indicate - alla potestà legislativa della regione "i
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali"; entro
questa cornice può muoversi la potestà legislativa della Regione
anche in materia di agricoltura e foreste. La potestà legislativa è
piena, ma lo Stato può infrenarla, stabilendo i principi fondamentali
invalicabili; soltanto per questa via è possibile interdire alla
regione di derogare al Codice civile, e quindi di modificare la
disciplina dei rapporti privati. Questo sistema elastico, che consente
allo Stato di regolare, di volta in volta, i confini legislativi delle
regioni ordinarie, non è applicabile al potere normativo della Regione
siciliana nei cui confronti né dalla Costituzione, né tanto meno
dalle disposizioni costituzionali speciali può desumersi la riserva
della disciplina dei rapporti privati a favore delle leggi statali.
Altro argomento per la tesi regionalistica si verrebbe a desumere
dalla specialissima competenza legislativa attribuita alla Regione
siciliana per le materie indicate nell'art. 14 dello Statuto siciliano:
competenza diversa da quella delle regioni a statuto ordinario (art.
117 Cost. ) e più ampia di quella delle regioni a statuto speciale. E
mentre a tutte le regioni a statuto speciale sono attribuite "forme e
condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati
con leggi costituzionali" (art. 116 Cost. ), soltanto alla Regione
siciliana per le materie indicate nell'art. 14 è stata riconosciuta
una potestà legislativa qualificata "esclusiva" col solo limite, oltre
quello territoriale, delle leggi costituzionali dello Stato. Inoltre
anche la potestà normativa concorrente, attribuita alla Regione
siciliana (art. 17 Statuto siciliano), è più ampia di quella
riconosciuta alle regioni ordinarie e della corrispondente potestà
attribuita alle regioni a statuto speciale. Siffatta competenza
esclusiva si svolge su di un piano di parità con quella dello Stato,
con la quale si trova in un rapporto di reciproca separazione.
La difesa della Regione osserva, inoltre, che l'art. 14, lett. b,
dello Statuto siciliano, nell'attribuire alla Regione potestà
normativa in materia di industria e commercio, fa "salva la disciplina
dei rapporti privati". Tale limite, espressamente introdotto, e non
voluto per le altre materie indicate nello stesso art. 14, sta a
significare che si è inteso escludere dal potere normativo soltanto
"quelle norme che pongono in essere il regime di diritto privato, che
ha la sua sede nel Codice civile, che si è voluto mantenere immutato
tra i cittadini dello Stato". Orbene per sostenere la
incostituzionalità delle norme impugnate si dovrebbe ammettere che il
detto limite si dovrebbe estendere alla materia dell'"agricoltura",
operando con maggior rigore. Giacché le norme impugnate non pongono
in essere un regime di diritto privato, che ha la sua sede nel Codice
civile, ma, come le corrispondenti leggi statali, che sono leggi
speciali, dettano disposizioni contingenti e temporanee, nel quadro
dell'attuale sistema vincolistico, e perciò pubblicistico dei rapporti
agrari.
Altro argomento si desume dalla sedes materiae: tra le materie
attribuite alla competenza legislativa esclusiva della Regione
siciliana lo Statuto prevede per prima "l'agricoltura e foreste".
Comparativamente con l'art. 117 della Costituzione e con gli altri
statuti speciali, tale collocazione ha un particolare significato, in
quanto la materia dell'agricoltura, nel quadro delle "forme e
condizioni particolari dell'autonomia" riconosciuta alla Regione
siciliana, esprime la preminenza che l'agricoltura occupa nella
economia dell'isola; posizione ribadita dalla facoltà data alla stessa
Regione di dettare norme per l'incremento della produzione agricola e
per la valorizzazione, distribuzione e difesa dei prodotti agricoli
(art. 14, lett. c). Ciò contrasta col voler limitare la potestà
normativa regionale alla emanazione di provvedimenti attinenti allo
sviluppo agricolo e forestale dell'isola.
La difesa rileva infine che, se è vero che l'autonomia regionale
ha finalità pubblicistiche, la crescente interferenza tra la sfera
pubblicistica e la sfera privatistica dei rapporti giuridici, che
caratterizza le moderne legislazioni, non consente di argomentare la
esclusione dei rapporti privati dalla competenza legislativa della
Regione. Più che alla natura pubblica o privata dei rapporti, si
dovrebbe avere riguardo alla natura pubblicistica o privatistica della
disciplina giuridica che li regola.
La Regione non potrebbe legiferare in materia di agricoltura senza
incidere sui rapporti privati di cui è intessuta l'economia agraria.
In questa materia l'interesse pubblico si realizza attraverso la
disciplina dei rapporti privati, disciplina mutevolissima, che sfugge
ad una regolamentazione uniforme. Le leggi agrarie in oggetto
corrispondono alle particolari esigenze dell'agricoltura siciliana, che
si presenta con caratteri propri, e che perciò giustifica le
difformità dalle corrispondenti leggi nazionali. L'affitto a
conduttore diretto (c. d. gabelloto o massaro) pone in essere un
contratto sui generis che, staccandosi dal tipico affitto, richiede una
regola diversa, come è stato praticato dall'Assemblea regionale:
disciplina essenzialmente pubblicistica che non può escludersi dal
potere normativo della Regione siciliana.
2. - Con ricorso 27 ottobre 1955, Pirriatore Maria e Meli Maria,
premesso di essere proprietarie di 24 tomoli di terreno, pari ad ettari
5,10 circa, siti in contrada Finocchiaro di Regalbuto, tenuti in fitto
al canone annuo di kg. 1050 di grano da Montagna Castagnolo Carmelo; di
aver costui corrisposto soltanto kg. 630 di grano per l'annata agraria
1953 - 1954 e nulla per l'annata agraria 1954 - 1955 e di pretendere
di compensare il proprio debito, ammontante a kg. 1470 di grano, con
l'importo dei premi di coltivazione (riduzione del 30 % del canone
annuo di fitto) non percepiti; di non avere il Montagna diritto alla
cennata riduzione, possedendo esse ricorrenti meno di 12 ettari di
terreno (art. 5 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 54); tutto
ciò premesso, chiedevano che la Sezione specializzata agraria del
Tribunale di Nicosia condannasse il Montagna al pagamento dei 1470
chilogrammi di grano, ed, in mancanza, al relativo importo di lire 135.
000 e dichiarasse risoluto il contratto per la grave inadempienza
dell'affittuario, ordinando il rilascio del fondo.
Il Montagna, costituitosi, negava di essere debitore, assumendo
l'applicabilità, nella specie, non già della norma contenuta
nell'art. 5 della suindicata legge regionale, perché incostituzionale,
ma di quella contenuta nell'art. 1 della legge nazionale 3 agosto 1949,
n. 476, e successive proroghe e modificazioni, che attribuisce
all'affittuario il premio di coltivazione in misura del 30 % del
canone di affitto, indipendentemente dalla quantità di terreno
posseduta dal concedente.
Il Tribunale di Nicosia, con sentenza 16 dicembre 1955 - 31 gennaio
1956, ritenuta applicabile la legge nazionale, riconosceva al convenuto
il diritto al premio suddetto per le annate agrarie 1953 - 1954 e 1954
- 1955. Rilevato tuttavia che il Montagna restava pur sempre debitore
di kg. 840 di grano per il saldo degli estagli di tali annate, lo
condannava a versare detta quantità di grano o il prezzo
corrispondente di lire 67. 200 e, ritenuta altresì la grave
inadempienza, ordinava il rilascio del fondo.
Appellava il Montagna dolendosi della pronuncia di risoluzione.
Resistevano le appellate e proponevano altresì appello incidentale,
deducendo la piena legittimità costituzionale della disposizione
dell'art. 5 della ripetuta legge regionale.
Con ordinanza 25 giugno 1956, la Corte di appello di Caltanissetta,
Sezione specializzata per i contratti agrari, rilevata la divergenza di
orientamenti tra la giurisprudenza della Corte di cassazione e la
giurisprudenza dell'Alta Corte per la Sicilia circa la possibilità, da
parte della Regione siciliana, di disciplinare anche rapporti di
diritto privato con provvedimenti legislativi, in materia di
agricoltura e foreste, e ritenuta pertanto la questione non
manifestamente infondata, ha disposto l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di
legittimità (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).
L'ordinanza era regolarmente notificata il 2 luglio 1956,
comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 27 luglio
1956.
Le parti Pirriatore, Meli e Montagna non si sono costituite nel
presente giudizio; è però intervenuto il Presidente della Giunta
regionale siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Francesco
Santoro Passarelli, in virtù di procura speciale 14 luglio 1956,
comprensiva anche della elezione di domicilio in Roma presso lo studio
del medesimo avvocato in corso Trieste n. 95.
Nell'atto di intervento, depositato il 22 luglio 1956, premesso che
la legge regionale esclude il diritto dell'affittuario alla riduzione
dell'estaglio, "allorquando il concedente possegga, a qualsiasi titolo,
complessivamente una estensione di terra non superiore ai 12 ettari",
mentre una tale limitazione non è scritta nella legge statale, la
difesa passa ad esaminare se la potestà legislativa attribuita
all'Assemblea regionale possa modificare, nel campo del diritto privato
e particolarmente per i contratti agrari, le leggi dello Stato. Ed
all'uopo, sia nel ripetuto atto di intervento che in una memoria
illustrativa depositata nei termini, ripete le argomentazioni svolte
nel giudizio promosso con l'ordinanza 20 aprile 1956 delle Sezioni
unite civili della Corte di cassazione e innanzi riportate.
Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15
delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha
disposto che le due cause, promosse con le sopra indicate ordinanze e
chiamate alla stessa udienza, siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :
La Corte ha ravvisato l'opportunità della riunione delle due cause
per la loro decisione con unica sentenza, dato che identico è, in
sostanza, l'oggetto della questione di legittimità costituzionale che
è stata sollevata.
Il quesito fondamentale sottoposto al giudizio della Corte concerne
la determinazione dei limiti della competenza legislativa della Regione
siciliana in materia di agricoltura e foreste. Osservano le Sezioni
unite della Corte di cassazione nell'ordinanza, con la quale è stata
proposta la questione di legittimità costituzionale, che la Cassazione
ha più volte ritenuto "che siffatta potestà legislativa di
quell'Assemblea regionale (siciliana) in materia di agricoltura e
foreste non possa comprendere la regolamentazione dei rapporti di
diritto privato sostanziale, che continuano ad essere uniformemente
regolati per tutto il territorio nazionale dalle leggi dello Stato";
proseguono tuttavia che "può anche ammettersi che la questione meriti
un nuovo esame e che possa anche essere suscettibile di diversa
soluzione".
Chiamata a procedere a tale esame, la Corte costituzionale deve
anzitutto ricordare i principi da essa fermati in materia di competenza
legislativa regionale con la precedente sentenza n. 7 del 15 giugno
1956, ancorché tale decisione concernesse oggetti diversi e persino
una regione diversa. In tale occasione la Corte affermò la massima che
"i limiti della competenza regionale. . . vanno ricercati, più che
nella natura delle norme da emanare, nelle finalità per cui l'ente
regione è stato creato. E poiché non è da dubitare che il
decentramento regionale è in funzione del soddisfacimento di interessi
pubblici, le finalità che la Regione deve perseguire qualificano la
competenza legislativa attribuitale; la quale quindi deve limitarsi
alla disciplina dell'agricoltura per quanto attiene a detti interessi".
Ad ulteriore chiarimento del criterio che si è adottato in via di
principio, salvo adeguarlo ai particolari aspetti dei singoli casi,
come fu fatto appunto in occasione di quel giudizio, nel quale esso
venne applicato in due sensi diversi in relazione a due diverse specie,
si può aggiungere che il riferimento alle finalità per cui l'ente
regione è stato creato e che esso deve perseguire implica la
conseguenza che il limite da osservare non è segnato dal fatto che una
data materia sia tradizionalmente compresa nell'ambito del diritto
privato, le cui norme sono sempre esposte evidentemente ad essere
sostituite da altre norme di carattere pubblico, ma dalla rilevanza che
i rapporti intersubbiettivi da regolare presentano rispetto alle
specifiche finalità che l'ente dotato di autonomia deve perseguire e,
si intende, perseguire in modi propri, diversi da quelli adottati da
altri enti consimili e dallo Stato.
I rapporti intersubbiettivi fra singoli, che presentano in minor
misura tale rilevanza, sono indubbiamente quelli solitamente regolati
da norme di diritto privato, quali sono la maggior parte delle norme
del Codice civile (escluse le norme di ordine pubblico e quelle che
fanno sempre più frequente rinvio a leggi speciali), addotte quale
tipico esempio nella sentenza sopra menzionata, tanto che il
regolamento giuridico di quei rapporti tende essenzialmente ad attuare
non già fini specifici di un ente, fosse pure lo Stato, ma esigenze
più generali di giustizia commutativa fra i soggetti dei rapporti
stessi, e di garanzia di pacifica convivenza, né si presterebbe a
differenziazioni regionali, come si presta sempre meno anche a
diversità nazionali. Ma non si possono escludere a priori e
apoditticamente né l'ipotesi che altri tipi di rapporti meritino un
analogo regolamento giuridico unitario, e quindi sottratto alla
competenza legislativa regionale, né l'altra ipotesi che alcuni tipi
dei primi consentano invece il riconoscimento di tale competenza,
sempre entro i limiti stabiliti dalle norme costituzionali, ove si
dimostri che il perseguimento delle finalità assegnate alle Regioni lo
rende giustificato.
Venendo all'applicazione dei criteri adottati alla specie di norme
sottoposte all'odierno giudizio della Corte, sembra esatto ritenere che
l'attribuzione alla Regione siciliana di una competenza primaria in
materia di agricoltura e foreste, così come è disposta dall'art. 14
dello Statuto regionale, implica il riconoscimento che a tale Regione
sono stati assegnati dal legislatore costituente compiti di particolare
rilievo, in considerazione di circostanze ambientali equiparabili a
quelle, che indussero già la Corte, nella sentenza n. 7 del 1956, a
dichiarare costituzionalmente legittima la legge regionale sarda 6
marzo 1950.
La ricorrente necessità di ricomporre il turbato equilibrio di
fattori essenziali dell'ordine economico, equilibrio indispensabile
alla tipica economia agricola di una regione meno favorita in confronto
di altre, non è propria esclusivamente della Sardegna, ma deve
analogamente essersi imposta all'attenzione del Costituente anche nei
riguardi della Sicilia; ed offre una esauriente spiegazione del fatto,
che l'art. 14, lettera a, dello Statuto speciale della Regione
siciliana attribuisce a questa la così detta "legislazione esclusiva"
in materia di agricoltura e foreste, nell'ambito della Regione e nei
limiti delle leggi costituzionali dello Stato, e senza pregiudizio
delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del
popolo italiano (la quale riserva non avrebbe neppure senso, se la
legislazione regionale non potesse, in alcun caso, disciplinare
rapporti intersubbiettivi fra singoli), come pure del fatto, che nella
disposizione citata non sia formulata la riserva "salva la disciplina
dei rapporti privati" contenuta nella lettera d dello stesso articolo,
concernente la materia dell'industria e del commercio.
Poste queste premesse, la Corte ritiene di dover limitare l'esame
ad essa demandato dalla Cassazione e dalle altre autorità
giurisdizionali con le ordinanze in epigrafe all'indagine sulla
conformità delle norme denunciate alle leggi costituzionali dello
Stato, essendo chiaro a sufficienza che le norme stesse non possono
recare pregiudizio a riforme agrarie di carattere nazionale. A
proposito di tali norme è stato posto in rilievo dalla Corte di
cassazione e da alcune magistrature di merito che esse divergono da
quelle contenute nelle analoghe leggi dello Stato; ma si osserva che
queste ultime non hanno carattere di leggi costituzionali e che, per
quanto concerne il rispetto delle garanzie concesse dalla Costituzione
della Repubblica alla proprietà privata, non risultano essere sempre
più riguardose delle leggi regionali in discussione, le quali, al
contrario, tendono, se mai, a limitare certe restrizioni e certi oneri
a carico dei proprietari.
E poiché tutto fa ritenere che le disposizioni particolari
adottate dalla Regione siano intese ad adeguare l'attuazione dei
principi stessi posti a base della legislazione statuale alle
particolari circostanze ambientali dell'isola, perseguendo in tal modo
proprio le finalità specifiche assegnate all'Ente regione, la Corte
non ravvisa elementi sufficienti per considerarle viziate di
illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in
epigrafe:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54, e
dell'art. 1 della legge regionale siciliana 25 luglio 1952, n. 47, in
riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della Regione
siciliana, proposta con l'ordinanza 20 aprile - 25 giugno 1956, della
Corte di cassazione, Sezioni unite civili, e dell'art. 5 della legge
regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54, in riferimento all'art. 14,
lett. a, dello Statuto speciale della Regione siciliana, proposta con
l'ordinanza 25 giugno 1956 della Corte di appello di Caltanissetta,
Sezione agraria specializzata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte