Sentenza n. 35/1958
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/05/1958 · relatore Nicola Jaeger
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 8 della legge regionale siciliana recante "Modifiche alla
legge regionale 2 agosto 1954, n. 32", approvata dall'Assemblea
regionale nella seduta del 4 luglio 1957, promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 10
luglio 1957, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il
17 luglio 1957 ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1957.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 2 aprile 1958 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La
Greca, per il ricorrente, e l'avv. Antonio Navarra, per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 10 luglio 1957 il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana impugnava davanti alla Corte costituzionale
una norma, e precisamente quella contenuta nell'articolo 8 del disegno
di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del
4 luglio 1957, recante "Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1954,
n. 32", comunicato al Commissario dello Stato il 6 luglio.
La legge del 1954, che conteneva disposizioni per l'acceleramento
dell'esecuzione e dei pagamenti delle opere pubbliche di competenza
della Regione nonché degli enti locali, aveva dato luogo ad alcuni
inconvenienti. Con il disegno di legge approvato il 4 luglio 1957
venivano modificati numerosi articoli di essa ed aggiunta la
disposizione, contenuta appunto nell'art. 8 impugnato; secondo tale
norma "tutte le vertenze tra l'Amministrazione e l'appaltatore, così
durante la esecuzione come al termine del contratto, se non si siano
potute definire in via amministrativa, quale che sia la loro natura
tecnica amministrativa giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite,
giusta gli artt. 808, 809, 810, 811 del Cod. proc. civ. e 349 della
legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 248, al giudizio di un
collegio arbitrale così costituito:
a) dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa o un
magistrato del Consiglio di Stato, membro del Consiglio di giustizia
amministrativa, da lui designato;
b) dal Presidente del Collegio tecnico amministrativo presso il
Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia o un suo delegato;
c) da un membro scelto dal Primo Presidente della Corte di appello
di Palermo fra i membri giudicanti della stessa Corte di appello".
A detta del ricorrente, questa norma doveva ritenersi viziata di
illegittimità costituzionale per due motivi: anzitutto per assoluto
difetto di competenza da parte della Regione di legiferare in materia
attinente alla funzione giurisdizionale, che è di esclusiva competenza
dello Stato; in secondo luogo, perché la statuizione di un arbitrato
obbligatorio per tutte le controversie relative a certi tipi di
rapporti si risolve sostanzialmente nella istituzione di una
giurisdizione speciale, in palese, netto contrasto con l'art. 102 della
Costituzione.
Il Commissario dello Stato concludeva pertanto chiedendo che fosse
dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 8 del disegno di
legge. Il ricorso era depositato in cancelleria il 17 luglio 1957,
unitamente all'atto di costituzione dell'Avvocatura dello Stato.
Per disposizione del Presidente della Corte costituzionale veniva
data notizia del ricorso stesso mediante pubblicazione nel n. 187 del
27 luglio 1957 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel n. 40
del 27 luglio 1957 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La Regione siciliana si costituiva in giudizio, depositando il 26
luglio in cancelleria le proprie deduzioni e la procura speciale al
difensore avv. prof. Antonio Navarra. Dopo aver premesso che la
impugnativa di incompetenza davanti a questa Corte può essere proposta
a condizione del rispetto dell'art. 127 della Costituzione, e dal
Governo, in persona del Presidente del Consiglio, la difesa della
Regione obbiettava che:
a) il capitolato generale d'appalto, o una norma che determini il
contenuto di qualcuna delle clausole del futuro contratto, costituisce
un limite al potere discrezionale dell'ente pubblico, che diverrà
operativo per concorde volontà delle parti, quando il privato, libero
di concorrere alla gara, della quale conosce in anticipo le condizioni,
sottoscriverà il contratto; la clausola può ben costituire il
contenuto di una norma generale, che in via preventiva l'ente pubblico
impone come norma di condotta a sé medesimo;
b) la Regione non ha fatto che trascrivere, quasi testualmente,
l'art. 42 del capitolato generale di appalto per opere pubbliche,
approvato con decreto 28 maggio 1895, n. 350;
c) l'istituto previsto è una figura di "arbitrato obbligatorio",
non già di giurisdizione speciale, e quindi pienamente compatibile con
l'art. 102 della Costituzione;
d) infine, prima che alla Regione, la critica dovrebbe, se si
potesse, rivolgersi allo Stato e alla sua legislazione.
Nelle memorie, depositate rispettivamente il 7 e il 13 febbraio
1958, l'Avvocatura generale dello Stato e la difesa della Regione hanno
replicato alle argomentazioni avversarie.
La difesa dello Stato ha insistito sulle tesi già esposte e, per
ciò che riguarda la eccezione processuale della Regione, si è
richiamata alle sentenze della Corte costituzionale, le quali hanno
riconosciuto applicabili gli artt. 28 e 29 dello Statuto speciale della
Regione siciliana. In quanto al merito, essa ha posto in rilievo alcune
differenze esistenti fra la norma impugnata e quella (art. 42) del
capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche (decreto 28 maggio
1895); e, dato il carattere necessario e obbligatorio derivante da una
specifica norma di legge, che rivestirebbe in siffatti casi
l'arbitrato, sostiene trattarsi in realtà di vera e propria
giurisdizione speciale, vietata dalla Costituzione.
La difesa della Regione ha riaffermato la propria tesi, che il
collegio arbitrale non è giurisdizione speciale, aggiungendo agli
argomenti già esposti l'osservazione che nella specie ci si trova di
fronte ad una esplicita qualificazione fatta in funzione normativa dal
legislatore regionale, il quale ha parlato di collegio arbitrale,
richiamando anche le norme del Codice di procedura civile sul giudizio
per arbitri, ed ha perciò previsto che il lodo sia soggetto al
controllo della magistratura ordinaria, anche attraverso i mezzi di
impugnazione ammessi contro le sentenze arbitrali. Né la
inapplicabilità di uno di questi (l'appello) e la mancanza di un grado
di giurisdizione di merito potrebbero dar luogo a illegittimità
costituzionale, posto che la Costituzione ha imposto come necessaria
soltanto la garanzia del ricorso per cassazione contro tutte le
sentenze.
Nella discussione orale le parti hanno illustrato le argomentazioni
esposte.
In pendenza del giudizio, la legge impugnata è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 25 settembre 1957.
n. 54. Considerato in diritto :
Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione non
possono essere accolte.
La Corte costituzionale ha precisato nella sentenza n. 38 del 27
febbraio 1957, e confermato in numerose decisioni successive (sentenze
nn. 44, 51, 52, 58, 111, 112, 113, 116, 117, 123 del 1957), quelle che
sono le condizioni per la impugnazione in via principale delle leggi
della Regione siciliana; e ritiene sufficiente richiamare le ragioni
addotte nelle sentenze ora ricordate.
Nel merito si osserva che la difesa della Regione ha replicato
ampiamente ai due motivi di illegittimità costituzionale della norma
denunciata, sui quali si basa il ricorso del Commissario dello Stato,
insistendo soprattutto, nelle deduzioni scritte e nella discussione
orale, sul fatto che nella specie la legge regionale non avrebbe se non
riprodotto le disposizioni delle leggi dello Stato, che prevedono
analoghe forme di arbitrato nelle controversie in cui sia interessata
la pubblica amministrazione, e ciò particolarmente nella materia dei
lavori pubblici; né sarebbe esatto - sempre secondo la difesa della
Regione - vedere in tali forme di arbitrato obbligatorio la istituzione
di una giurisdizione speciale, in quanto il regime di esecutorietà del
lodo e la ammissione delle impugnazioni previste nell'art. 827 Cod.
proc. civ., che discenderebbero dalla esplicita qualificazione
contenuta nella legge regionale, escluderebbero senz'altro tale
conclusione.
La Corte non ritiene che questi argomenti difensivi possano essere
considerati sufficienti a dimostrare la legittimità costituzionale
della norma e la conseguente infondatezza del ricorso, nel quale si
contesta anzitutto che possa rientrare nell'ambito della competenza
della Regione la emanazione con legge formale di una norma, che vincola
entrambe le parti delle future controversie a sottostare al giudizio di
un collegio a struttura predeterminata.
Non occorre neppure, ai fini della decisione, proporsi in questa
sede il problema, tuttora aperto e dibattuto, sui rispettivi caratteri
dell'arbitrato obbligatorio, o necessario, e della giurisdizione
speciale e sui rapporti di somiglianza o di differenza concettuale fra
tali figure. La semplice constatazione, la quale non ammette dubbi, che
una norma, come quella impugnata, determina necessariamente la
esclusione della competenza delle autorità giurisdizionali rispetto a
tutta una serie di controversie, e pertanto incide sulla giurisdizione,
in senso negativo, è più che sufficiente a dimostrare la
illegittimità costituzionale di essa.
Il fatto che la amministrazione regionale possa convenire con una
controparte privata di deferire al giudizio di un arbitro o di un
collegio arbitrale una determinata controversia in atto ovvero una o
più controversie eventuali e future concernenti un dato rapporto
contrattuale non ha, anche se dimostrato ammissibile, alcuna rilevanza
ai fini della risoluzione della questione sottoposta alla Corte nel
presente giudizio. Altra cosa è esercitare, rispetto ad una o anche a
più controversie determinate o determinabili, un potere di
disposizione che è strettamente collegato al potere di azione, seppure
non ne è addirittura un aspetto e uno svolgimento, di guisa che è
concepibile che la Regione ne sia titolare, altra cosa dettare una
norma legislativa, diretta a vincolare non soltanto la Regione, ma
anche i terzi, e, per di più, a sottrarre preventivamente ed in via
generale tutte le controversie concernenti i rapporti in certe materie
alla sfera di competenza delle autorità giurisdizionali. Siffatta
potestà legislativa non può non ritenersi al di fuori dei limiti
della competenza regionale segnati dagli artt. 14, 17 e 36 dello
Statuto speciale della Regione siciliana.
La potestà di emanare norme materiali per disciplinare certi
rapporti giuridici, come quelli relativi al compimento delle opere
pubbliche, non comprende certamente anche il potere di regolare
preventivamente, mediante norme strumentali ben differenti per funzione
e per struttura, perfino le forme e i modi del giudizio sulle
controversie concernenti quei rapporti, sottraendolo alla giurisdizione
competente, per deferirlo invece, e in via obbligatoria, a soggetti od
organi diversi.
Il ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana
merita pertanto di essere accolto già per il primo motivo, che assorbe
del resto anche il secondo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dalla Regione;
dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 8 della legge regionale siciliana recante "Modifiche alla
legge regionale 2 agosto 1954, n. 32", approvata dalla Assemblea
regionale nella seduta 4 luglio 1957 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 25 settembre 1957, n. 54, in
riferimento alle norme contenute negli artt. 14 e 17 dello Statuto
speciale per la Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte