Sentenza n. 35/1960
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/05/1960 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 16d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 37legge 218/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16 del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 maggio 1959 dal Tribunale di Reggio
Emilia nel procedimento civile vertente tra Camellini Giuseppe e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 79 del
Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 184 del 1 agosto 1959;
2) ordinanza emessa il 7 aprile 1959 dal Tribunale di Massa nel
procedimento civile vertente tra Bini Anna Maria e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze
1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del
1 agosto 1959;
3) ordinanza emessa il 21 aprile 1959 dal Tribunale di Massa nel
procedimento civile vertente tra Sergiampietri Tilde e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 88 del Registro
ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 184 del 1 agosto 1959.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 aprile 1960 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi gli avvocati Vezio Crisafulli e Franco Agostini, per
Camellini Giuseppe; Giovanni Lavagnini, per Bini Anna Maria e
Sergiampietri Tilde; Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Valente Simi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La questione di legittimità costituzionale, che forma oggetto dei
tre giudizi promossi con le ordinanze n. 79 del Tribunale di Reggio
Emilia del 15 maggio 1959, n. 87 del Tribunale di Massa del 7 aprile
1959 e n. 88 dello stesso Tribunale di Massa del 21 aprile 1959, è
unica ed è stata sollevata nel corso di altrettanti procedimenti
civili vertenti tra Camellini, già coperto da assicurazione
obbligatoria I.N.P.S. e successivamente iscritto d'ufficio alla Cassa
Previdenza Enti Locali, Bini e Sergiampietri, già coperte da
assicurazione obbligatoria I.N.P.S. e successivamente iscritte ad altra
forma previdenziale quali dipendenti dall'Ospedale civico di Carrara,
nei confronti dello Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.).
In tutti e tre i casi, in ottemperanza all'art. 16 del D.P.R. del
26 aprile 1957, n. 818, l'I.N.P.S. ha revocato l'autorizzazione già
concessa a continuare, mediante versamenti volontari, l'assicurazione
obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, avendo rilevato
che gli autorizzati fruivano di una forma di previdenza sostitutiva di
detta assicurazione.
Nei procedimenti civili promossi contro l'I.N.P.S., dopo avere
esperito con esito negativo il ricorso al comitato esecutivo dello
stesso I.N.P.S., gli interessati hanno eccepito la illegittimità
costituzionale della norma di cui al cennato art. 16, assumendo che
essa, emanata in virtù della delega contenuta nell'art. 37 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, non si è mantenuta nei limiti né
uniformata ai principi direttivi previsti in detta delega.
Le dette ordinanze sono state regolarmente notificate ai sensi di
legge, comunicate ai Presidenti dei due rami del Parlamento e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nelle ordinanze del Tribunale di Massa, del tutto identiche,
richiamati gli artt. 5 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
sull'ordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l'articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 - che detta
norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n.
218 - si rileva "che l'art. 16 afferma la incompatibilità tra
contribuzione volontaria ed iscrizione ad altre forme previdenziali,
incompatibilità che non sembra essere prevista neppure implicitamente
nella legge delegante, la quale agli artt. 5 e segg. stabilisce i
limiti alla contribuzione volontaria.
La legge delegante non poteva tacere un principio così importante
per demandarlo a eventuali norme di attuazione e di coordinamento.
Conseguentemente, sospeso il procedimento, è stata disposta la
trasmissione degli atti a questa Corte per la decisione della questione
di legittimità costituzionale relativa all'art. 16 del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile
1952, n. 218, e agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
L'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia rileva che la ripetuta
norma dell'art. 16, primo comma, prima parte, non sembra possa
inquadrarsi fra le norme transitorie di attuazione o di coordinamento o
fra quelle intese a raccogliere in un T.U. le disposizioni che regolano
la materia.
Inoltre, non sembra, sempre secondo l'ordinanza, che l'anzidetta
limitazione costituisca un principio generale vigente prima
dell'emanazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, ricavabile dal
diritto positivo in soggetta materia. E se anche da talune norme
anteriori alla legge n. 218 del 1952 (ad es. l'art. 38 del R.L.D. 4
ottobre 1935, n. 1827) potesse trarsi il principio che non era
possibile per un unico rapporto di lavoro la coesistenza di due
rapporti assicurativi obbligatori, tale coesistenza non potrebbe
escludersi fra la prosecuzione volontaria nell'assicurazione
obbligatoria ed altra forma di previdenza obbligatoria. Giacché se non
può disconoscersi che la contribuzione con i versamenti volontari
costituiva la prosecuzione del rapporto assicurativo obbligatorio, in
quanto, per espressa disposizione di legge, ne rimanevano inalterati
gli effetti, cionondimeno l'intrinseca natura del rapporto subiva
notevoli modificazioni dovute a fondamentali diversità di caratteri
rispetto alla originaria forma di assicurazione obbligatoria; quali la
circostanza che la contribuzione volontaria veniva effettuata
indipendentemente da un rapporto di lavoro ed a carico totale del
beneficiano; che inoltre aveva lo scopo di conservare i diritti
derivanti dalle assicurazioni obbligatorie, e di impedire che i
medesimi rimanessero caducati per il venir meno dell'obbligo
assicurativo.
Con atto depositato in cancelleria il 9 settembre 1959 la
Sergiampietri, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Lavagnini
ed Emanuele Cabibbo, con elezione di domicilio in Roma, presso lo
studio di quest'ultimo in via G. Baglivi 12, deduce che col citato art.
16 si è derogato in peius alla legge di delega 4 aprile 1952, n. 218,
la quale ha regolato compiutamente la materia, apportando modifiche
alla precedente disciplina della contribuzione volontaria contenuta nel
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
Si soggiunge che la legge 4 aprile 1952, n. 218, ha mantenuto la
compatibilità fra la contribuzione volontaria e l'iscrizione ad altre
forme previdenziali; compatibilità necessaria a che il lavoratore
possa supplire con la pensione I.N.P.S. alla ridotta prestazione
derivantegli dalla nuova previdenza alla quale è stato iscritto in
età non più giovanile e comunque per garantirgli la possibilità di
ottenere almeno una pensione nei casi in cui l'iscrizione al nuovo
fondo di previdenza (sostitutivo delle assicurazioni sociali) non
comporti per il lavoratore la prestazione prevista in via normale.
Ciò posto, si chiede che l'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n.
818, e ogni altra norma connessa sia dichiarata viziata di
illegittimità costituzionale.
Le deduzioni della Bini sono state depositate fuori termine (9
settembre 1959: ordinanza notificata il 4 maggio 1959). Con atto
tempestivamente depositato in cancelleria Camellini Giuseppe,
rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Agostini e Vezio
Crisafulli, con elezione di domicilio in Roma presso lo studio di
quest'ultimo, in via Pasubio, n. 1, deduce che il ridetto art. 16 è un
caso manifesto di eccesso di delega in quanto disciplina l'istituto
della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria in modo
contrastante con le norme contenute nella legge delegante. Questa - si
fa rilevare - riproducendo sostanzialmente negli artt. 5 e 6 la
regolamentazione già contenuta negli artt. 53 e 58 del R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, condiziona tra l'altro la prosecuzione
volontaria alla interruzione o alla cessazione del rapporto di lavoro o
al venir meno dell'obbligo assicurativo per il compimento dei limiti di
età. Indica, poi, gli unici casi di esclusione in rapporto ai
requisiti di contribuzione obbligatoria rispettivamente specificati per
le diverse categorie, regola, infine, il versamento volontario dei
contributi, il loro ammontare e le modalità per la consegna e la
riconsegna delle relative tessere.
L'art. 16 del D.P.R. n. 818 del 26 aprile 1957, escludendo il
diritto alla prosecuzione volontaria per i periodi durante i quali
"l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione o per periodi che comportino diritto ad altro
trattamento obbligatorio di pensione, non attua alcun principio o
criterio direttivo contenuto nella legge delega, ma addirittura
stabilisce per l'esercizio del diritto alla prosecuzione volontaria,
compiutamente disciplinato nella legge, una grave e sostanziale
limitazione, in nessun modo riconducibile all'ipotesi dell'art. 5, il
quale ha esclusivo riguardo al rapporto di lavoro cui ineriva l'obbligo
assicurativo, prescindendo dalla eventualità che l'assicurato venga a
trovarsi in altro e diverso rapporto di lavoro, suscettibile di
comportare forme previdenziali sostitutive e diritti ad altri
trattamenti di pensione.
E neppure - si osserva ancora - la disposizione impugnata potrebbe
considerarsi diretta a coordinare con la legge del 1952 le vigenti
norme sulle assicurazioni sociali, poiché l'art. 16 non concerne
alcuna innovazione introdotta dalla legge del 1952 rispetto alla
preesistente disciplina.
Si chiede pertanto che l'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818,
sia dichiarato viziato di illegittimità costituzionale per violazione
dell'art. 76 della Costituzione.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio con atto
depositato in cancelleria il 9 luglio 1959. L'Avvocatura dello Stato
assume che il principio della incompatibilità tra contribuzione
volontaria ed iscrizione a forma di previdenza sostitutiva della
assicurazione sociale obbligatoria risulta implicito dal sistema della
legge delegante 4 aprile 1952, n. 218, e che la norma impugnata non ha
fatto che dichiararlo espressamente.
L'attuazione ed il coordinamento della legge delega non possono non
avere l'estensione del potere regolamentare di attuazione che compete
jure proprio al potere governativo. Pertanto come un regolamento resta
nei limiti, quando rende chiaro un principio già implicito nella legge
e può sostenersene la validità anche quando dichiari un principio
praeter legem, purché non sia contra legem, lo stesso è ad ammettersi
per una legge delegata ad attuare e coordinare la norma della legge
delegante.
Né può sfuggire - si sottolinea - che la contribuzione volontaria
è un mezzo sostitutivo e conservativo dell'assicurazione obbligatoria,
volta a conservare i benefici minimi di tale assicurazione, come
risulta anche dall'ultimo comma dell'art. 6 della stessa legge del
1952, n. 218, secondo il quale i contributi volontari sono equiparati
ai contributi obbligatori a tutti gli effetti.
Il che risulta ancor più evidente, ove si consideri il presupposto
per l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari e la ratio
legis.
Il presupposto è duplice: che non si sia ancora raggiunto il
minimo per il diritto a pensione, che vi sia stata non la semplice
cessazione della iscrizione alla assicurazione obbligatoria, ma la
cessazione o sospensione del rapporto di lavoro. E la cessazione del
rapporto di lavoro si ha soltanto quando non si passi da un rapporto ad
un altro e da una forma assicurativa ad un'altra che la sostituisce,
sul fondamento appunto della trasformazione e non della cessazione del
rapporto di lavoro.
Quanto alla ratio legis, essa è nel senso che la contribuzione
volontaria è un mezzo per assicurare un minimo previdenziale, a
condizioni di favore, che non ha ragione di esistere quando tale minimo
sia già assicurato per opera della forma assicurativa sostitutiva.
A comprovare la sostenuta incompatibilità come insita nel sistema
della legge, anche a prescindere dalla norma di attuazione,
l'Avvocatura si richiama alla illogicità che il lavoratore, diventato
impiegato dello Stato, goda da un lato del trattamento di pensione
statale e dall'altro del concorso dello Stato stesso rispetto al
versamento dei contributi volontari.
Si chiede pertanto che la Corte dichiari infondata la proposta
questione di illegittimità costituzionale.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, con atto depositato
in cancelleria il 17 agosto 1959, mette anzitutto in rilievo che la
funzione dell'istituto della prosecuzione volontaria dell'assicurazione
obbligatoria, secondo la disciplina del R.D.L. n. 1827 del 4 ottobre
1935, era triplice:
1) consentire a chiunque avesse raggiunto l'età pensionabile senza
diritto a pensione, per insufficienza del periodo di assicurazione, di
completare la contribuzione necessaria;
2) consentire a tutti gli assicurati di integrare volontariamente
la contribuzione, fino ad ottenere l'accreditamento del contributo
corrispondente alla classe massima di salario;
3) mantenere la qualità di assicurato obbligatorio a favore dei
lavoratori che avessero contribuito per lo meno per un anno
nell'assicurazione obbligatoria.
Queste finalità ben si armonizzavano con il sistema tecnico -
attuariale dell'accumulazione dei contributi - premio in un conto
individuale, che costituiva raccolta di un risparmio individuale
obbligatorio secondo lo strumento economico utilizzato dal legislatore
del 1935 per provvedere alla copertura degli oneri previdenziali.
La legge 4 aprile 1952, n. 218, ha modificato la base economica del
sistema assicurativo, sostituendo al sistema di accumulazione delle
riserve, quello a ripartizione degli oneri. Infatti, secondo tale
legge - prescindendo dai dettagli - anziché accumulare nei conti
individuali di ciascun assicurato i contributi destinati a coprire
l'onere di ciascuna prestazione, si stabilisce annualmente il costo
delle prestazioni liquidate e lo si ripartisce sulla massa degli
assicurati tra i quali si costituisce così un rapporto a tipo
mutualistico.
In armonia con tale sostanziale modificazione la medesima legge ha
riordinato l'istituto della prosecuzione volontaria, disciplinandolo
compiutamente negli artt. 5, 6, 7, nell'art. 28, che detta norme
transitorie e nell'art. 38 che espressamente abroga i menzionati artt.
57 e 58 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. Particolarmente l'art. 5
si propone di contenere la facoltà degli assicurati che intendono
proseguire volontariamente l'assicurazione, dando alla contribuzione
volontaria la funzione di conservare gli effetti della contribuzione
acquisita, ovvero di consentire di raggiungere i requisiti minimi di
pensionabilità.
Di fronte a tale criterio chiaramente desumibile dalla lettera e
dallo spirito della legge delegante, il legislatore delegato - continua
l'I.N.P.S. al quale era demandato il compito di coordinare e di
attuare la volontà del legislatore delegante, non poteva non
provvedere con criterio restrittivo al caso in cui, interrotto il
rapporto previdenziale obbligatorio ordinario, per l'istituzione di un
altro rapporto sostitutivo di quello, fosse richiesta la prosecuzione
volontaria della precedente assicurazione.
L'ex assicurato ordinario, infatti, entrato in un altro rapporto
previdenziale, non ha motivo di proseguire la contribuzione né per
conservare il diritto di contribuire nell'assicurazione obbligatoria,
poiché i benefici economici della contribuzione effettuata gli sono
stati conservati dall'art. 27 dello stesso decreto n. 218; né per
bisogno di procurarsi il diritto ad un minimum previdenziale, potendo
egli aspirare anzi ad un trattamento speciale di favore.
Inoltre con la disciplina dell'art. 16 non può verificarsi il
periodo di "vuoto previdenziale" a danno dei lavoratori, reso
impossibile dalla legge 2 aprile 1958, n. 322.
L'unicità del rapporto previdenziale avrebbe poi ispirato
- sempre secondo l'I.N.P.S. - molte norme relative a trattamenti
particolari, nelle quali si ribadisce il divieto di proseguire
volontariamente l'assicurazione obbligatoria, contemporaneamente alla
iscrizione a fondi speciali di previdenza (es.: art. 28 della legge 31
marzo 1956, n. 293).
La difesa dell'I.N.P.S. richiama poi alcuni principi generali:
che un rischio non può formare oggetto di più rapporti di
assicurazione, se non entro il limite del valore reale del danno (artt.
1886, 1909, 1910 Cod. civ.); che non è consentito di beneficiare due
volte di una pensione formata con il contributo dello Stato; il quale
concorre alla mutualità generale, nel campo della previdenza sociale,
in misura del 25 per cento dell'onere contributivo (art. 16 della legge
4 aprile 1952, n. 218) oltre l'onere dell'intera spesa dei trattamenti
minimi di pensione.
Si osserva ancora che nei confronti dei dipendenti pubblici è
sancito il principio della unicità del trattamento previdenziale (art.
38, n. 2, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827).
A questo principio sostanzialmente risponde la norma dell'art. 16
con lo stabilire che il rapporto assicurativo interrotto per la
assunzione in un pubblico impiego non può essere volontariamente
proseguito, fermi restando gli effetti dei contributi obbligatori
versati (art. 27 cit. legge n. 818).
La norma impugnata, infine, si colloca pienamente nei limiti della
delega, poiché applica un divieto già contenuto nell'art. 38, n. 2,
del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, al caso di concorso di due
trattamenti di previdenza che si escludono reciprocamente.
Si chiede pertanto che la proposta questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata infondata.
Nei termini prescritti le parti hanno presentato memorie
illustrative.
La difesa dell'I.N.P.S., dopo avere sviluppato le precedenti
argomentazioni, mette in evidenza che la legge del 1935, n. 1827,
enuncia il principio della obbligatorietà dell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi e la involontaria
disoccupazione per le persone che prestino lavoro retribuito alle
dipendenze altrui (art. 37), stabilendo delle esclusioni (artt. 38 e
43) dalle quali sono nate le forme sostitutive dell'assicurazione
obbligatoria tendenti a garantire agli esclusi un trattamento di
quiescenza o previdenziale. Soggiunge che l'art. 5 della legge n. 218
del 1952 condiziona il versamento dei contributi volontari al venir
meno del rapporto di lavoro o alla cessazione dell'obbligo assicurativo
per compimento dell'età pensionabile e collega il sorgere del diritto
alla prosecuzione volontaria alle vicende del rapporto di lavoro,
considerando l'ipotesi che per l'assicurato fosse venuta meno non
soltanto la tutela previdenziale generale ma ogni tutela sostitutiva.
L'articolo 16, prosegue la stessa difesa, nella previsione della
parte prima del primo comma, interpretando il criterio limite enunciato
dal citato art. 5, ne specifica il contenuto rispetto a ipotesi
particolari, negando il diritto alla prosecuzione volontaria per i
periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme previdenziali
sostitutive dell'assicurazione o per periodi che comportino diritto ad
altro trattamento obbligatorio di pensione; quando cioè l'originario
rapporto di lavoro si trasforma in altro rapporto di lavoro sottoposto
a tutela previdenziale obbligatoria diversa da quella generale. Ed
anche il precetto della seconda parte del primo comma dello stesso art.
16 risponde al criteri limite del citato art. 5, consistente nel
divieto che il già pensionato prosegua volontariamente
l'assicurazione, criterio che la norma delegata ha attuato vietando i
versamenti volontari per periodi successivi alla data della decorrenza
della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria o delle forme
di previdenza e dei trattamenti sostitutivi.
La difesa conclude, che la norma impugnata ha regolato un caso di
concorso tra differenti forme previdenziali, riconducendolo al
principio unitario e armonico posto a base del vigente sistema
previdenziale.
Secondo l'Avvocatura dello Stato il divieto della doppia
assicurazione contenuto nel menzionato art. 16, e quindi della
prosecuzione volontaria dell'iscritto a trattamenti sostitutivi,
discende dai principi che regolano i rapporti tra assicurazione
previdenziale generale e forme sostitutive (principio per cui se il
periodo di iscrizione a trattamenti sostitutivi non raggiunge il minimo
prescritto, si trasforma in valido periodo di contribuzione
nell'assicurazione generale assicurando il minimo pensionabile,
principio per cui i contributi versati nell'assicurazione generale
danno luogo ad un trattamento integrativo a favore del lavoratore). Non
è ammissibile che lo stesso periodo sia considerato utile ai fini di
entrambe le predette forme assicurative. Inoltre l'art. 5 della legge
n. 218 del 1952 è più restrittivo dei corrispondenti abrogati artt.
57 e 58 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, in quanto limita i casi di
prosecuzione volontaria allo scopo di conservare i diritti quesiti;
modificazione restrittiva giustificata dal nuovo sistema della
"ripartizione" sostituito al precedente della "capitalizzazione" e per
non porre gravami ingiustificati sulla categoria e sullo Stato a
profitto del singolo anziché in rapporto alla finalità generale
dell'assicurazione. Pertanto la esclusione disposta dall'art. 16
costituisce una retta interpretazione dell'art. 5, perché nella
prevista ipotesi il rapporto di lavoro non cessa ma si trasforma,
perché non vi è materia di conservazione di diritti. E conclude che
l'art. 16, ricollegato agli artt. 27 e 37 della legge delegata - che
rispettivamente stabiliscono l'utilizzazione dei contributi per
attribuire supplementi integrativi alla pensione corrisposta dalla
forma sostitutiva e la ricongiunzione delle posizioni - deve essere
mtesa come norma di attuazione dell'articolo 5 e come norma di
coordinamento tra le varie forme previdenziali.
La difesa del Camellini, richiamata la sentenza di questa Corte n.
24 del 5 maggio 1959, e rilevato che la norma impugnata non può
considerarsi né transitoria, né di attuazione e tanto meno di
coordinamento, sostiene che la norma stessa avrebbe sconfinato dalla
delega, violandone i limiti oggettivi. Passando poi a confutare le
argomentazioni ex adverso, afferma che il potere di coordinamento
conferito dall'art. 37 della legge n. 218 è limitato a coordinare le
norme vigenti sulle assicurazioni sociali con quelle della legge di
delegazione e non già a coordinare le norme di questa legge con i
principi cui essa stessa si ispira; che non è stato regolato con
criterio restrittivo l'istituto della prosecuzione volontaria da
tenersi distinto dall'istituto della integrazione volontaria; che il
principio del cumulo tra assicurazioni diverse, negato dalla norma
impugnata, è stato ammesso dall'art. 10 della stessa legge n. 218 del
1952.
Infine, secondo la difesa Bini e Sergiampietri. l'istituto della
prosecuzione volontaria è compiutamente regolato dagli artt. 5, 6, 7 e
20 della legge n. 218 del 1952 che, pur ponendo norme assai più
restrittive degli artt. 57 e 58 della legge n. 1827 del 1935, hanno
mantenuto il principio della compatibilità fra prosecuzione volontaria
della contribuzione e iscrizione ad altre forme previdenziali con la
possibilità del conseguente cumulo delle rispettive pensioni.
All'udienza le tre cause sono state congiuntamente discusse e i
difensori delle parti hanno illustrato le tesi già svolte, insistendo
nelle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
Le tre cause promosse con altrettante ordinanze indicate in
epigrafe vanno riunite e decise con unica sentenza, identica essendo la
questione di legittimità costituzionale con esse proposta.
Devesi poi dichiarare inammissibile la costituzione in giudizio
della Bini Anna Maria in quanto la medesima non ha depositato in
cancelleria le deduzioni e relativi atti nel termine indicato dall'art.
3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956, n. 71). Risulta
infatti che dette deduzioni sono state depositate il 9 settembre 1959 e
cioè oltre 20 giorni dalla notificazione dell'ordinanza con la quale
l'autorità giurisdizionale ha promosso il giudizio di legittimità
costituzionale, non computando in detto termine i giorni compresi tra
quello dell'ultima notificazione e quello in cui l'ordinanza è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (1 agosto 1959).
Passando all'esame del merito è necessario precisare l'oggetto
della questione sottoposta al giudizio della Corte, che si pone nei
seguenti termini: se cioè l'art. 16, primo comma, parte prima, del
decreto delegato 26 aprile 1957, n. 818, escludendo la facoltà della
prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti e la tubercolosi per chi
risulta iscritto a forme previdenziali sostitutive di tale
assicurazione, ecceda o meno i limiti posti dalla legge delegante (art.
37, legge 4 aprile 1952, n. 218). La quale stabilisce che "con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro,
potranno essere 'emanate, in conformità dei principi e dei criteri
direttivi cui si informa la presente legge, disposizioni transitorie e
di attuazione, nonché norme intese a: 1) coordinare le vigenti norme
sulle assicurazioni sociali con quelle della presente legge, anche per
quanto riflette l'ordinamento degli organi e dei servizi; 2)
raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la materia".
Per risolvere detta questione occorre anzitutto tenere presente
l'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo il quale
"l'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro
oppure venga meno l'obbligo assicurativo per il compimento dell'età di
60 anni, se uomo, e di 55 anni, se donna, può rispettivamente
conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per la
invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi o
raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di
vecchiaia o di invalidità mediante il versamento di contributi
volontari nella assicurazione base e al fondo per l'adeguamento delle
pensioni". Ciò posto devesi accertare se nella locuzione "cessi il
rapporto di lavoro" possano essere ricomprese tutte le ipotesi nelle
quali il rapporto di lavoro cessa e anche quelle nelle quali tale
rapporto subisce soltanto una trasformazione; ovvero se queste ultime,
pur non rientrando nella ipotesi della "cessazione", debbano ritenersi
implicitamente considerate e risolte, come sostiene l'Avvocatura dello
Stato e l'I.N.P.S., con i principi restrittivi cui sarebbe informato il
riportato art. 5. Principi che si desumerebbero, sempre secondo
l'Avvocatura e l'I.N.P.S., dal confronto con gli abrogati artt. 57 e 58
della legge 4 ottobre 1935, n. 1827; e che si concreterebbero nel non
aver più la legge n. 218 preveduto la facoltà di integrare con
versamenti volontari l'assicurazione obbligatoria, avendo attribuito
alla prosecuzione volontaria esclusivamente la funzione di conservare
gli effetti della contribuzione acquisita ovvero di consentire di
raggiungere i requisiti minimi di pensionabilità: una funzione cioè
di conservazione e di integrazione, limitata al minimo previdenziale
indispensabile.
In proposito la Corte osserva che se anche qualche limitazione al
diritto del lavoratore alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione
obbligatoria si individuasse nella legge del 1952, essa non potrebbe,
attesa la sua natura eccezionale, essere ritenuta valevole per casi non
espressamente contemplati dalla stessa legge.
Sta di fatto però che dall'esame comparativo delle cennate norme,
risulta che esse sono del tutto coincidenti, eccezione fatta per la
sopra cennata integrazione, che, come si dirà, non ha valore
risolutivo.
Ed invero, la legge n. 218 contemporaneamente alla delega ha
disciplinato compiutamente la prosecuzione volontaria, indicando anche
i casi nei quali l'esercizio di tale facoltà è precluso (art. 5,
terzo comma). Il che porta a concludere che se la detta facoltà il
legislatore avesse voluto negare anche nell'ipotesi contemplata
nell'art. 16 del decreto in contestazione, lo avrebbe fatto in quella
sede con disposizione espressa e non ne avrebbe demandata la previsione
al legislatore delegato. Che anzi la ripetuta legge n. 218 ha integrato
quella n. 1827 del 1935 e ha dato alla materia previdenziale un nuovo
orientamento, conformandosi in ciò alla evoluzione che dalla legge del
1923 fino alla più recente del 2 aprile 1958, n. 322, si è sempre
più ispirata in favore del lavoratore.
Infatti con l'art. 30 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 1384, si
consentì a chi avesse perduto la qualità di assicurato obbligatorio
prima che fossero stati versati 240 contributi quindicinali, di
ottenere che tali versamenti gli fossero computati utili agli effetti
della liquidazione di una pensione facoltativa in caso di invalidità e
vecchiaia, purché avesse effettuato versamenti per tale pensione nella
misura e secondo le norme stabilite dal regolamento. L'art. 71 di
questo regolamento, approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, ha
previsto che, sussistendo determinate condizioni, i contributi
obbligatori potessero essere trasferiti nell'assicurazione facoltativa,
in un conto individuale, con diritto a pensione secondo le norme e
nella misura stabilita per i versamenti facoltativi. Con ciò si
evitava che al venire meno della qualità di assicurato conseguisse la
perdita dei contributi versati mentre si favoriva la libera previdenza
del cittadino, posto che i versamenti volontari attraevano
nell'assicurazione facoltativa i contributi obbligatori, inidonei, da
soli, a far maturare il diritto a pensione.
Con la legge n. 2900 del 1928 è possibile, per la prima volta, far
valere contributi facoltativi nell'assicurazione obbligatoria ai
limitati fini, però, di raggiungere il massimo della contribuzione,
cioè con effetto integrativo dell'ammontare della pensione.
Sin dal 1931, tuttavia, (circolare n. 225 del 10 novembre 1931
della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali) con una benevola
applicazione estensiva della cennata legge n. 2900 è stato consentito
di effettuare versamenti volontari utili oltre che ad integrare la
misura di quelli dovuti per legge al fine sopraindicato, anche a
coprire periodi scoperti di assicurazione obbligatoria cessata e poi
ripristinata.
Tale disciplina è stata successivamente accolta dal R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, che negli artt. 57 e 58 ha attribuito alla
prosecuzione volontaria gli effetti più volte precisati.
E a tale orientamento è inequivocabilmente ispirata la legge del
1952, n. 218, la quale, oltre che per i motivi che saranno più innanzi
specificati, nell'art. 27 ha stabilito che l'obbligo del versamento dei
contributi non cessa qualora il lavoratore in età superiore a 55 anni,
se donna, a 60, se uomo, presti attività retribuita alle dipendenze di
altri. Il che si risolve in un vantaggio per il prestatore d'opera il
quale, altrimenti, qualora intendesse giovarsi della prosecuzione
volontaria, dovrebbe sopportare l'onere della intera contribuzione
anziché quello del 50 per cento di essa, essendo il residuo 50 per
cento per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico
dello Stato.
Né va taciuto che con la prosecuzione volontaria, pur rimanendo
inalterati gli effetti dell'assicurazione obbligatoria, l'intrinseca
natura del rapporto subisce notevoli modificazioni rispetto
all'assicurazione obbligatoria, in quanto la contribuzione volontaria
è effettuata indipendentemente da un rapporto di lavoro ed è, come si
è detto, a totale carico del beneficiano. Inoltre a sostegno della
legittimità costituzionale della norma impugnata non si può trarre
argomento dalla mutata base economica del sistema assicurativo,
assumendo che la sostituzione della ripartizione degli oneri alla
accumulazione dei contributi - premio in un conto individuale imponga
un criterio restrittivo nel disciplinare la prosecuzione volontaria.
Infatti, il cambiamento del metodo della capitalizzazione con quello
della ripartizione non ha alterato la natura delle assicurazioni
sociali, trasformando, come si vuol sostenere, il sistema assicurativo
in un sistema assistenziale o in un sistema di "sollievo dal bisogno".
Si tratta soltanto di una scelta che il legislatore ha fatto tra due
soluzioni tecniche nell'ambito di un medesimo sistema. E ciò a
prescindere dal rilievo che la sostituzione dell'uno all'altro metodo
non è generale.
Né vale obiettare altresì che nella abrogata legislazione la
prosecuzione volontaria aveva non solo lo scopo di assicurare il minimo
della pensione, bensì anche quello di aumentare tale minimo (art. 57,
secondo comma, legge 1935, n. 1827). In proposito è agevole rilevare
che, essendo stato assicurato a tutti i pensionati un minimo di
pensione non differenziato per classi di contribuzione (art. 10 citata
legge 1952), minimo dovuto anche se i contributi effettivamente versati
non siano all'uopo sufficienti, è venuta a mancare la ragion d'essere
della cennata integrazione in quanto la medesima è stata, con
l'assicurare detto minimo, efficacemente sostituita con uno strumento
che non si affida più esclusivamente alla valutazione soggettiva del
singolo.
Pertanto, non rinvenendosi nella legge del 1952 gli invocati
principi restrittivi, rispetto alle leggi precedenti, in base ai quali
sarebbero state risolte anche le ipotesi non rientranti in quella della
"cessazione", deve concludersi che le ripetute ipotesi sono state dal
legislatore considerate anch'esse quali "cessazione" del rapporto di
lavoro, indipendentemente da ogni successiva eventualità che possa
subire lo stesso rapporto.
Il che porta a riconoscere la illegittimità costituzionale dello
art. 16 del decreto n. 818 del 1957, vizio che si desume non solo dai
sopra cennati argomenti di sistema ma anche dalle seguenti
considerazioni fondate su espresse disposizioni di legge.
Ed invero lo stesso art. 10, quinto e sesto comma della legge del
1952 prevede il cumulo di più pensioni a carico dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti ed i fondi
e trattamenti sostitutivi di tale assicurazione, sia pure al solo fine
di stabilire che le disposizioni relative al minimo di pensione non si
applicano qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un
beneficio mensile superiore al minimo garantito. Mentre invece sono
operative qualora, nonostante il cumulo, il pensionato non raggiunga il
minimo; in tale caso la pensione dell'assicurazione obbligatoria sarà
integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo
garantito.
Irrilevante è anche il richiamo agli artt. 38, n. 2, 39, 42 del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, secondo i quali non sono soggetti alle
assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la
tubercolosi e per la disoccupazione involontaria gli operai, agenti e
impiegati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento
autonomo, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di
beneficenza, ecc. ecc., purché ad essi sia assicurato un trattamento di
quiescenza e di previdenza. Da questa disposizione si desume che non
possono coesistere per lo stesso rapporto di lavoro due assicurazioni
obbligatorie, e non già che sia vietata la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione generale contemporaneamente ad altra assicurazione
obbligatoria.
E lo stesso è a dirsi dell'art. 28 della legge 31 marzo 1956, n.
293, giacché tale disposizione vieta la contemporanea iscrizione ad
ambedue le forme assicurative, quella generale dell'I.N.P.S. e quella
sostitutiva del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende
elettriche private o la contemporanea prosecuzione volontaria di esse,
ma non vieta la prosecuzione volontaria dell'una in pendenza di un
rapporto di lavoro che dia luogo all'iscrizione obbligatoria
nell'altra.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando con unica sentenza sulle cause indicate in epigrafe
dichiara inammissibile la costituzione della signora Bini Anna
Maria;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma
primo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui stabilisce
che "i contributi volontari per l'assicurazione per la invalidità la
vecchiaia e i superstiti non possono essere versati per i periodi
durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza
sostitutive dell'assicurazione o per periodi che comportino diritto ad
altro trattamento obbligatorio di pensione" in relazione all'art. 37
della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte