Sentenza n. 35/1962
Altra decisione · depositata il 19/04/1962 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
citata
- art. 12legge 259/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 28 agosto 1961, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 4 settembre successivo ed iscritto al n.
14 del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra la
Regione siciliana e lo Stato, sorto per effetto del D.P.R. 31 marzo
1961, con il quale l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.)
è stato dichiarato sottoposto al controllo della Corte dei Conti ai
sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Udita nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1962 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi gli avvocati Antonino Ramirez e Luigi Maniscalco Basile, per
il Presidente della Regione siciliana, e il sostituto avvocato generale
dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto notificato il 28 agosto e depositato il 4 settembre 1961,
il Presidente della Regione siciliana, autorizzato dalla Giunta
regionale con deliberazione del 31 luglio 1961, ha proposto ricorso per
conflitto di attribuzione riguardo al decreto del Presidente della
Repubblica del 31 marzo 1961. Con questo provvedimento, l'Ente per la
riforma agraria in Sicilia (E. R. A. S.) è stato sottoposto al
controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21
marzo 1958, n. 259, concernente la partecipazione della Corte dei conti
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato
contribuisce in via ordinaria.
In questa sede si sono costituiti la Regione, rappresentata dagli
avv.ti Luigi Maniscalco Basile e Antonino Ramirez, ed il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato.
Nel ricorso si deduce la illegittimità del predetto decreto per
violazione degli artt. 14, lett. a e p. e 20 dello Statuto speciale,
degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789,
relativo all'esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e degli artt. 86, 87, 88,
89, 90 e 91 della Costituzione.
A sostegno della illegittimità del decreto si osserva che, in
attuazione della competenza normativa primaria spettante alla Regione,
in base alle ricordate norme statutarie, nella materia
dell'agricoltura, dell'incremento della produzione agricola e
industriale e circa l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali,
è stata emanata la legge regionale del 12 maggio 1959, n. 21, con la
quale si è provveduto al riordinamento dell'E.R.A.S., ente la cui
attività si svolge esclusivamente nell'ambito del territorio della
Regione, regolandone la struttura e le funzioni. Si precisa che,
nell'art. 10 della stessa legge, è pure disciplinato il controllo
sulla gestione amministrativa e finanziaria, analogo a quello preveduto
dall'art. 12 della legge statale del 1958 sopra ricordata, data la
presenza, nel collegio sindacale, di un magistrato della Corte dei
conti, e di rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'agricoltura.
Secondo la difesa della Regione questa legge avrebbe assorbito,
sostituito o abrogato le disposizioni contenute nella predetta legge
statale. Anche se ricorressero perciò le condizioni stabilite per
assoggettare l'E. R. A. S. al controllo della Corte dei conti (il che
si contesta), tali disposizioni non potrebbero applicarsi nei confronti
di un ente regionale, regolato dalla legge regionale, emanata in base
all'art. 14 dello Statuto speciale.
Ne deriverebbe che il decreto impugnato avrebbe illegittimamente
interferito nella competenza amministrativa, pure spettante alla
Regione in base all'art. 20 dello stesso Statuto.
Il provvedimento impugnato, d'altra parte, è stato emanato su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i
Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e si rileva, specialmente
per quanto riguarda il Ministero dell'agricoltura, che le sue
attribuzioni sono state già trasferite alla Regione con decreto
legislativo del 7 maggio 1948, n. 789.
In subordine la difesa della Regione solleva, in via incidentale,
la questione di legittimità costituzionale della legge 21 marzo 1958,
n. 259, in relazione all'art. 3, in quanto, sarebbe da escludere che al
Presidente della Repubblica il legislatore ordinario possa attribuire
funzioni amministrative, al di fuori dei casi espressamente preveduti
nella Costituzione.
Conclude, pertanto, in via principale, perché risolvendo il
conflitto di attribuzione, la Corte dichiari che il provvedimento
impugnato ha interferito nella sfera di competenza amministrativa
riservata agli organi regionali ed annulli, quindi, il provvedimento
stesso.
In via subordinata, perché sollevi in via incidentale la questione
circa la legittimità costituzionale della legge del 1958, n. 259.
Nelle deduzioni depositate l'11 settembre 1961, l'Avvocatura dello
Stato, a contestazione delle tesi prospettate nel ricorso, rileva:
1) che, con la legge del 21 marzo 1958, n. 259, emanata in
attuazione dell'art. 100 della Costituzione, è stato precisato quali
enti possano essere sottoposti al particolare controllo della Corte dei
conti, in quanto sovvenzionati in via ordinaria dallo Stato;
2) che tale controllo è deferito ad un organo statale di rilevanza
costituzionale, circa il quale nessuna norma dello Statuto speciale
attribuirebbe alla Regione potestà normativa e amministrativa;
3) che il controllo, cui si riferisce la legge del 1958, sarebbe
esercitato dall'esterno, cioè senza alcuna partecipazione dei
magistrati della Corte dei conti agli organi dell'ente, e, in quanto si
riferirebbe alla gestione dei fondi erogati dallo Stato, non avrebbe
alcun riferimento alle materie dell'agricoltura o della produzione
agricola oggetto dell'attività degli enti pubblici, né
all'ordinamento dei medesimi, né ai controlli ordinari ai quali sono
soggetti;
4) che, pertanto, nessuna rilevanza potrebbe attribuirsi, ai fini
della contestazione, alla circostanza che la Regione, nell'ambito della
sua competenza normativa, abbia regolato, con la legge regionale del 12
maggio 1959, il funzionamento dell'E.R.A.S.;
5) che tanto meno potrebbe ritenersi che la detta legge abbia
sostituito quella statale del 1958. Che se ciò potesse ipotizzarsi in
relazione all'art. 10 della citata legge regionale, tale disposizione
dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto esulerebbe
dalla sfera di competenza della Regione.
Osserva, inoltre, che la questione di legittimità costituzionale
della legge del 1958 sollevata in via subordinata dalla Regione,
oltreché irrilevante, poiché il conflitto dovrebbe essere risolto in
base agli artt. 14 e 17 dello Statuto regionale, sarebbe manifestamente
infondata. Nessuna norma della Costituzione, infatti, vieterebbe che il
legislatore ordinario preveda l'intervento del Presidente della
Repubblica nell'attività amministrativa statale anche al di fuori dei
casi preveduti nella Costituzione.
Conclude, pertanto, perché si respinga il ricorso, dichiarando la
competenza dello Stato a regolare, in attuazione dell'art. 100 della
Costituzione, l'esercizio del controllo da parte della Corte dei conti
sugli enti interessanti la finanza statale e regionale.
Nella memoria depositata il 31 gennaio 1962, l'Avvocatura rileva
che l'E.R.A.S. sarebbe indubbiamente da comprendere fra gli enti
finanziati dallo Stato, ai sensi e per gli effetti della legge 21 marzo
1958 sopra ricordata, in relazione all'art. 100 della Costituzione,
poiché lo Stato ha partecipato alla formazione del capitale dell'ente
con un apporto di 75 milioni nel 1940, elevato a 120 milioni, con
decreto legislativo del 23 marzo 1946, n. 234.
Per quanto attiene, poi, alla natura del controllo pone
specialmente in rilievo: che sarebbe sostanzialmente diverso per la
finalità e la portata da quello attribuito agli organi ordinari
dell'ente dalla legge regionale del 1959; e che, trattandosi di
finanziamenti da parte dello Stato, il controllo stesso non potrebbe
non essere riservato ad organi del medesimo, estranei e non soggetti
alle disposizioni della legge regionale, e particolarmente a quelle
emanate nei riguardi dell'E.R.A.S.
Per ciò che riguarda, d'altra parte, la dedotta illegittimità del
provvedimento perché emanato di concerto con i Ministeri per il tesoro
e per l'agricoltura, l'Avvocatura osserva che sarebbe indubitabile la
competenza del Ministro per il tesoro, trattandosi di controllo
relativo ad enti sovvenzionati dallo Stato. E per quanto riguarda il
Ministro per l'agricoltura, il suo intervento troverebbe
giustificazione nella natura stessa del decreto impugnato, un'attività
cioè che non si svolgerebbe nell'ambito del territorio regionale,
entro il quale si eserciterebbero dagli organi della Regione le
attribuzioni già spettanti al Ministero dell'agricoltura.
La difesa della Regione, con memoria depositata l'8 febbraio 1962,
ribadisce le tesi sostenute nelle deduzioni. Contesta che l'E.R.A.S.
possa comprendersi fra gli enti finanziati dallo Stato in via
ordinaria, poiché le contribuzioni, delle quali fa cenno la difesa
dello Stato, non avrebbero quel carattere di periodicità richiesto
dall'art. 2, lett. a, della citata legge del 1958, come funzione
necessaria perché l'ente possa essere soggetto al controllo dalla
stessa legge preveduto. Si tratterebbe, invece, di un apporto al
capitale dell'ente di riforma agraria, concesso una tantum prima della
istituzione della Regione e prima che l'E.R.A.S. fosse disciplinato nel
suo ordinamento e sottoposto alla vigilanza ed al controllo della
Regione.
Insiste, quindi, nel sostenere l'illegittimità del decreto
impugnato per invasione della competenza regionale per l'interferenza
dello Stato sulla competenza spettante agli organi regionali,
interferenza che impedirebbe l'esercizio dell'attività riservata alla
Regione in base alla ricordata legge regionale del 1959. Considerato in diritto :
1. - La Corte non ritiene fondate le argomentazioni addotte dalla
Regione, per sostenere, sotto tre aspetti, l'illegittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica in data 31
marzo 1961. Il decreto, come si è in precedenza accennato, ha
sottoposto al controllo della Corte dei conti l'Ente per la riforma
agraria in Sicilia (E.R.A.S.), ai sensi dell'art. 12 della legge 21
marzo 1958, n. 259 (già ricordata), in quanto ente pubblico, al cui
patrimonio lo Stato ha contribuito con apporto al capitale.
Secondo la difesa della Regione le disposizioni di questa legge non
sarebbero applicabili nei confronti dell'E.R.A.S. Si tratterebbe,
infatti, di ente regionale che, in base all'art. 1 della legge del 12
maggio 1959, n. 21 (emanata dalla Regione in riferimento all'art. 4,
lett. a e p. dello Statuto speciale), è sottoposto alla vigilanza
dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste; è soggetto, inoltre,
per quanto attiene alla gestione amministrativa e finanziaria, al
controllo del collegio sindacale, del quale, ai sensi dell'art. 10
della stessa legge, fa parte, come presidente, un magistrato della
Sezione speciale della Corte dei conti: controllo che avrebbe natura
analoga a quello preveduto dall'art. 12 della legge statale del 21
marzo 1958 e sarebbe, quindi, a questo sostituito. Ne deriverebbe
un'invasione, da parte del decreto impugnato, nella sfera di competenza
riservata agli organi locali.
2. - Ad avviso della Corte è anzitutto da escludere l'asserita
equivalenza dei controlli rispettivamente preveduti dalle disposizioni
delle due leggi sopraindicate. Fra essi, infatti, sussistono
sostanziali differenze nella struttura e nella finalità, agevolmente
desumibili dalla legge statale del 1958 e, in particolare, dall'art.
12, di cui si discute nell'attuale controversia. Differenza per ciò
che concerne le modalità del controllo, poiché, secondo tale
articolo, che riguarda gli enti pubblici con apporti statali al
patrimonio, in capitale o servizi, ovvero mediante concessione di
garanzia finanziaria, viene esercitato, oltre che con l'invio dei conti
consuntivi, dei bilanci di esercizio e del conto dei profitti e
perdite, con le relazioni illustrative (art. 4 della legge del 1958),
anche mediante l'assistenza alle sedute degli organi di amministrazione
e di revisione, di un magistrato della Corte dei conti designato dal
Presidente di questa. Controllo che ha carattere di continuità, e che,
restando al di fuori degli organi dell'ente, contrariamente a quanto
sostiene la difesa della Regione, non può essere equiparato alla
partecipazione al collegio sindacale, preveduta dall'art. 10 della
legge regionale del 1959, di un magistrato della Corte dei conti,
nominato, con gli altri componenti, dall'Assessore per l'agricoltura e
le foreste; legato perciò alle deliberazioni della maggioranza del
collegio stesso. Differenza che si appalesa anche più chiaramente se
si ha riguardo alla finalità cui è diretto l'intervento della Corte
dei conti nel sistema della legge del 1958, poiché si ricollega
all'interesse preminente dello Stato (costituzionalmente rilevante per
l'art. 100 della Costituzione), che siano soggette a vigilanza le
gestioni relative ai finanziamenti che gravano sul proprio bilancio,
sottoponendole in definitiva al giudizio del Parlamento. Al quale (art.
7 della legge del 1958) la Corte dei conti deve trasmettere tutti i
documenti e riferire circa i risultati del controllo. Questo, pertanto,
non si esaurisce nell'ambito della Regione, come si verifica, invece,
in base alla legge regionale del 1959, dato che l'art. 10 dispone che
il collegio sindacale ha l'obbligo di trasmettere trimestralmente una
relazione sulla gestione dell'Ente all'Assessore per l'agricoltura e le
foreste.
Dai suesposti rilievi si desume l'infondatezza della tesi sostenuta
dalla Regione nel senso che il predetto art. 10 abbia assorbito e
sostituito, agli effetti dell'art. 100 della Costituzione, le
disposizioni della legge statale del 1958. L'incidenza delle quali nei
confronti dell'E.R.A.S., date le ragioni che le hanno determinate e lo
scopo cui si riferiscono, non interferisce nelle potestà normativa ed
amministrativa riservate alla Regione, che può liberamente esercitarle
nell'ambito della competenza statutaria. Si deve perciò concludere che
il decreto impugnato, emanato in base all'art. 12 della legge del 1958,
sotto l'aspetto ora esaminato, non è viziato da illegittimità.
Posto ciò non appare rilevante, ai fini dell'attuale controversia,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge
regionale del 1959, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto
speciale; questione sollevata dall'Avvocatura dello Stato
esclusivamente per il caso che si ritenesse fondata la tesi della
difesa della Regione circa la portata del predetto articolo.
3. - Il decreto in esame, peraltro, non può ritenersi illegittimo
neppure per il fatto che esso riguarda un ente pubblico che svolge la
sua attività nel territorio della Regione, ed è soggetto alla
vigilanza ed alla tutela degli organi locali. Il che risulta dalle
varie leggi regionali sulla riforma agraria (legge 27 dicembre 1950, n.
104, e successive modificazioni) e specialmente da quella già
ricordata del 12 maggio 1959, n. 21, che ha riordinato l'Ente nella
struttura e nel funzionamento, disciplinando anche i compiti ad esso
affidati.
Al riguardo è da tener presente che la legge statale del 21 marzo
1958, più volte ricordata, oltre alle Regioni, alle Provincie, ai
Comuni, alle istituzioni pubbliche di beneficenza ed agli istituti di
credito soggetti alla vigilanza dell'Ispettorato, esclude dal controllo
(art. 3, secondo comma) gli enti di interesse "esclusivamente locale".
Ma l'E.R.A.S. non può evidentemente ritenersi compreso in questa
categoria, se si considerano la vastità dei compiti ad esso affidati e
le finalità sociali che vi sono inscindibilmente collegate. Compiti
che riguardano la trasformazione agraria e fondiaria, estesa a tutto il
territorio della Regione (legge regionale del 27 dicembre 1950, cui si
richiama l'art. 2 della citata legge 12 maggio 1959), le opere
pubbliche (stradali, idrauliche e di irrigazione) necessariamente
connesse, e altresì l'estensione ai coltivatori diretti
dell'assistenza già preveduta per gli assegnatari dei terreni, in
applicazione della riforma (art. 13 della legge del 1959). Si tratta,
quindi, di un complesso di attività, la cui importanza sul piano
nazionale è confermata anche dagli ingenti finanziamenti da parte
dello Stato conferiti, com'è notorio, in applicazione dell'art. 48
della legge regionale del 1950, che richiama quella statale del 10
aprile 1950, n. 646, sulla istituzione della Cassa per le opere
straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.
In conseguenza, se l'attività dell'E.R.A.S. interessa
direttamente la Regione, in quanto si svolge nel suo territorio, si è
tuttavia in presenza di un fenomeno, come del resto non disconosce la
difesa della Regione, che assume tale rilevanza da trascendere l'ambito
regionale e deve essere perciò considerato nel quadro più ampio della
riforma agraria attuata nel territorio dello Stato. La quale interessa
indubbiamente la collettività per gli innegabili riflessi
sull'economia generale e per l'incidenza sulla funzione sociale della
proprietà.
Tutto ciò da un lato esclude che l'E.R.A.S. possa ritenersi
compreso, quanto al controllo, fra le eccezioni prevedute dall'art. 3,
e giustifica dall'altro che lo svolgimento dell'attività dell'Ente
possa essere assoggettato alla vigilanza dello Stato, nei modi e per i
fini ai quali si è accennato, qualora ovviamente si verifichino le
altre condizioni richieste dall'art. 100 della Costituzione e dalla
legge del 21 marzo 1958 sopra citata.
4. - Ed al difetto, appunto, della condizione fondamentale
richiesta dall'art. 100 della Costituzione fa riferimento la difesa
della Regione per contestare, sotto un aspetto particolare, la
legittimità del decreto impugnato. In quanto cioè le contribuzioni di
75 milioni erogate in base al decreto-legge del 26 febbraio 1940, n.
247, e di 120 milioni, in base al decreto legislativo del 23 marzo
1946, n. 234, ripartite rispettivamente in tre esercizi finanziari,
delle quali è menzione nella memoria dell'Avvocatura, non si
potrebbero ritenere effettuate in via ordinaria, come si esige dal
ricordato art. 100 e dalla legge del 1958 che vi ha dato attuazione.
Con il decreto impugnato, quindi, il Governo avrebbe ecceduto i limiti
dei poteri conferitigli dalle predette norme, adottando il
provvedimento nei confronti di un ente regolato dalla legge regionale,
emanata in base alla potestà normativa riservata alla Regione.
Che, anche sotto questo aspetto, secondo l'orientamento di questa
Corte (sentenze n. 82 del 1958 e n. 58 del 1959) sia configurabile un
conflitto di attribuzione non è da dubitare. Siccome, peraltro, il
decreto impugnato si fonda sull'art. 12 della legge del 1958, che
prevede, come si è accennato, l'assoggettabilità al controllo
particolare da parte della Corte dei conti degli enti pubblici con
sovvenzioni al capitale, la risoluzione del conflitto implica
necessariamente l'indagine se questa forma di partecipazione rientri o
meno nell'ambito del precetto costituzionale, che non definisce quali
siano le contribuzioni di carattere ordinario, né dai lavori
preparatori si desumono al riguardo apprezzabili elementi.
La Corte ritiene che al quesito debba darsi risposta affermativa.
È vero che, secondo la legge del 1958, art. 2, devono essere
considerate contribuzioni ordinarie: lett. a, quelle assunte da una
pubblica Amministrazione o da un'azienda statale, con carattere di
periodicità, o che da oltre due anni siano iscritte nei bilanci; ed
inoltre, lett. b, le imposizioni tributarie consentite in via
continuativa agli enti sovvenzionati o ad essi devolute. A queste
indicazioni, peraltro, non si può attribuire importanza decisiva, come
deduce la difesa della Regione a sostegno della sua tesi. Occorre,
infatti, ricordate che, nel disegno di legge (che poi divenne la legge
del 21 marzo 1958, n. 259) presentato al Senato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, l'art. 2, come risulta dalla relazione, oltre
ai casi ora menzionati, comprendeva, fra le contribuzioni ordinarie,
sotto la lett. b, gli apporti al patrimonio degli enti in capitale,
servizi o beni. Queste ipotesi, eliminate nel testo approvato dal
Senato, furono poi dalla Camera dei Deputati inserite non più
nell'art. 2, bensì nell'art. 12 del testo definitivo, con specifico
riferimento agli enti pubblici, comprendendovi anche la concessione di
garanzie finanziarie e istituendo d'altra parte quella particolare
forma di controllo alla quale si è già sopra accennato.
Il fatto, peraltro, che queste ipotesi siano comprese in un
articolo diverso non autorizza a ritenere necessariamente, come si
sostiene, che esse debbano essere considerate come sovvenzioni di
carattere straordinario, le quali per sé stesse ed in vista delle
finalità cui sono destinate, sono effettuate una tantum, in via
eccezionale, quando si verifichino circostanze eccezionali e del tutto
contingenti, ed alla gestione delle quali lo Stato non ricollega
interessi pubblici di tale rilievo da sottoporla a particolare
vigilanza.
A questo tipo di sovvenzioni non possono equipararsi gli apporti al
capitale, ora in discussione. Occorre considerare, infatti, che essi
importano una partecipazione totale, o anche parziale, dello Stato, di
solito con somme ingenti, alla formazione del fondo di dotazione, cui
è inscindibilmente collegato lo svolgimento dell'attività dell'ente
sovvenzionato per il conseguimento dei fini istituzionali di interesse
generale che gli sono propri. Finalità che costituiscono la ragione
determinante della partecipazione statale, i cui effetti, destinati a
perdurare nel tempo, giustificano l'intervento da parte dello Stato,
con un controllo continuo, anche di carattere politico, sulla gestione
dei fondi stanziati nel proprio bilancio.
Non si può, quindi, fondatamente disconoscere che le sovvenzioni
al patrimonio in capitale, menzionate nell'art. 12 della legge statale
del 1958, anche se non erogate secondo le modalità tipiche indicate
nell'art. 2 della detta legge, tuttavia, data la loro portata
sostanziale cui si è accennato, l'incidenza e le ripercussioni nella
vita stessa dell'Ente, non possono non ritenersi comprese nell'ambito
dell'art. 100 della Costituzione, in relazione agli interessi
costituzionalmente rilevanti che la disposizione ha inteso tutelare.
Non ha poi rilievo l'obiezione della difesa regionale che,
comunque, le sovvenzioni prevedute dal decreto-legge del 1940 e dal
decreto legislativo del 1946, sarebbero state erogate prima della
istituzione della Regione e a favore dell'Ente di colonizzazione del
latifondo siciliano.
Sul primo punto è, infatti, da osservare che, ai fini
dell'assoggettamento al controllo della Corte dei conti preveduto dalla
legge del 1958, occorre fare riferimento all'origine della
contribuzione finanziaria, in quanto cioè risulti, come nella specie,
costituita con fondi stanziati nel bilancio dello Stato: origine che,
per se stessa e in mancanza di disposizione in contrario, non viene
meno anche se l'Ente menzionato sia poi passato sotto la vigilanza e il
controllo della Regione.
Quanto al secondo punto, è da tenere presente che, in base
all'art. 2 della legge regionale del 27 dicembre 1950, n. 104, la
riforma agraria è stata affidata all'Ente di colonizzazione anzidetto
che ha assunto, come espressamente risulta dalla norma, la
denominazione di Ente per la riforma agraria in Sicilia, al cui
riordinamento si doveva procedere con ulteriori provvedimenti
regionali. Nulla risulta che sia stato modificato però quanto agli
apporti al capitale, ai quali anche faceva riferimento l'art. 8 del
decreto legislativo del Presidente della Regione 15 giugno 1949, n. 15,
relativo all'ordinamento dell'Ente con riferimento al decreto-legge del
26 febbraio 1940. n. 247.
5. - È pure infondato il terzo aspetto con cui è prospettata
dalla Regione la illegittimità del decreto impugnato.
A parte il fatto che nessuna invasione della competenza regionale
può ovviamente ravvisarsi nell'intervento del Ministro per il tesoro,
sul quale punto non insiste neppure la difesa della Regione, nessuna
interferenza nella competenza stessa è riscontrabile, ad avviso della
Corte, in relazione all'intervento del Ministro per l'agricoltura. È
vero che, in base al decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 789, le
attribuzioni del Ministero dell'agricoltura, nel territorio della
Sicilia, sono esercitate dall'amministrazione regionale. Ma è da
obiettare che, nel caso in esame, come si è in precedenza chiarito, il
decreto impugnato ha per oggetto una materia che trascende l'ambito
della competenza riservata alla Regione, in quanto si riferisce alla
possibilità di assoggettare al controllo speciale della Corte dei
conti, e in definitiva al Parlamento, la gestione di un ente nella
quale è direttamente interessato lo Stato, in dipendenza della
partecipazione finanziaria alla formazione del capitale. L'intervento,
quindi, del Ministro per l'agricoltura nell'emanazione del decreto
impugnato, rientra nel quadro dell'interesse generale da valutarsi sul
piano nazionale e non viola, pertanto, le anzidette norme di
attuazione.
6. - La Corte ritiene, infine, priva di fondamento la questione di
legittimità costituzionale dedotta in subordine dalla ricorrente, in
relazione, come si è accennato, all'art. 3, primo comma, della
ricordata legge del 21 marzo 1958, n. 259, e in riferimento agli attt.
86, 87, 88, 89, 90 e 91 della Costituzione, in quanto il predetto art.
3 richiede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica
per assoggettare gli enti al particolare controllo preveduto dalla
legge del 1958.
È vero, infatti, che, ai sensi dell'art. 92 della Costituzione,
concernente la composizione del Governo, e dell'art. 95, che precisa le
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente
all'attività governativa e di amministrazione, non può ritenersi
riconosciuta al Capo dello Stato quel complesso di poteri già
spettanti, secondo la precedente legislazione statutaria. Onde si
ritiene generalmente che, alla stregua delle accennate disposizioni, il
Presidente della Repubblica, non può essere considerato né come
organo di Governo, né come organo della pubblica Amministrazione,
anche se l'art. 87 della Costituzione gli deferisce particolari
attribuzioni riferentisi all'una e all'altra funzione. È da tenere
presente, tuttavia, che, per quanto attiene alla funzione
amministrativa, secondo una prassi seguita sin dall'entrata in vigore
della Costituzione, molte leggi deferiscono alla firma del Capo dello
Stato, non soltanto i regolamenti, cioè gli atti di normazione
generale amministrativa, dei quali è espressa menzione nell'art. 87,
ma anche provvedimenti attinenti in concreto all'attività della
pubblica Amministrazione. Ciò nei casi di maggior rilievo, nei quali
l'intervento del Capo dello Stato appare giustificato, e dato che non
è richiesto come partecipazione determinante all'emanazione dell'atto.
Ne deriva che la disposizione impugnata, contenuta in una legge che
concerne una categoria limitata di provvedimenti, indubbiamente con
riflessi di carattere politico, in quanto riguardano anche l'attività
di controllo deferita al Parlamento, non può ritenersi in contrasto
con gli articoli della Costituzione sopra citati, ai quali occorre
riferirsi, poiché gli altri articoli ricordati dalla difesa della
ricorrente non hanno alcuna attinenza col caso in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione
siciliana con atto notificato il 28 agosto 1961 in relazione al decreto
del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1961:
dichiara la competenza dello Stato ad emanare il decreto con il
quale l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) è sottoposto
al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge
21 marzo 1958, n. 259;
respinge, pertanto, il ricorso proposto dalla Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte