Sentenza n. 35/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1964 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34legge 2359/1865
- art. 33Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici. (033U1775)
- art. 33legge 2359/1865
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 34
della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dell'art. 33 del R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775, promossi con due ordinanze emesse il 18 luglio
1963 dal Tribunale di Reggio Emilia nei procedimenti civili vertenti
tra Bertani Giuseppe e Margherita e la S.p.a. "Edisonvolta" e tra
Borzacchi Lucia e Rosa, Viappiani Maria e la S. p. a. "Edisonvolta",
iscritte ai nn. 169 e 170 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 268 del 12 ottobre 1963.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Bertani Giuseppe e
Margherita, di Borzacchi Lucia e Rosa e di Viappiani Maria;
udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1964 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 18 luglio 1963, emessa nel procedimento civile
instaurato dai signori Margherita e Giuseppe Bertani contro la S. p. a.
"Edisonvolta" ed avente ad oggetto la determinazione dell'indennità
spettante agli attori in conseguenza del decreto n. 39765 del 25
ottobre 1962 col quale il Prefetto di Reggio Emilia aveva disposto
l'imposizione di una servitù di elettrodotto su un fondo di loro
proprietà, il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento di una
eccezione proposta dai Bertani, ha sollevato, ritenendola non
manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dell'art. 33 del
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in riferimento agli artt. 24, primo e
secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione.
Nell'ordinanza il Tribunale ha ritenuto che le predette disposizioni,
sancendo il principio che "lo stato di consistenza del Genio civile ha
valore di perizia giudiziale", menomano il potere discrezionale del
giudice di stabilire se debba nominarsi un consulente tecnico e di
nominare il consulente ritenuto più idoneo; violano il diritto di
difesa delle parti alle quali viene preclusa la possibilità di
tutelare i loro diritti coi mezzi offerti dal Codice di procedura
civile e, in definitiva, fanno dipendere l'esito del giudizio dalla
statuizione di un organo amministrativo così come, in un caso analogo,
disponeva l'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, dichiarato
costituzionalmente illegittimo da questa Corte con sentenza n. 70 del
1961.
La medesima questione è stata sollevata anche con altra ordinanza
emessa in pari data dallo stesso Tribunale nel procedimento civile
instaurato da Rosa e Lucia Borzacchi e Maria Viappiani contro la S. p.
a. "Edisonvolta".
Le due ordinanze sono state ritualmente notificate alle parti in
data 13-19 agosto 1963 ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 19 agosto 1963, comunicate ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento in data 13 agosto 1963 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale, n. 268 del 12 ottobre 1963.
Nel presente giudizio si sono costituite, ad eccezione della S. p.
a. "Edisonvolta", tutte le parti private, rappresentate e difese dagli
avv. Franco Mariani ed Ettore Campanini, ed è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato.
Nei rispettivi atti di costituzione, depositati il 31 ottobre 1963
e di identico contenuto, le parti private hanno ribadito i motivi
enunciati nelle ordinanze di rimessione ed hanno aggiunto che le
disposizioni impugnate non assicurano il contraddittorio nella fase di
formazione della perizia, giacché gli interessati non possono
intervenire personalmente alle operazioni di valutazione del Genio
civile né nominare un consulente tecnico perché vi assista; e, nel
successivo procedimento innanzi all'autorità giudiziaria, non hanno la
possibilità di difendersi sul punto decisivo della causa.
Negli atti di intervento depositati il 7 settembre 1963
l'Avvocatura generale dello Stato ha illustrato le norme, e la loro
ratio, che disciplinano l'esproprio nella parte relativa alla procedura
predisposta, in caso di mancata accettazione della somma offerta, per
la determinazione dell'indennità provvisoria e preventiva, ha
sottolineato il significato della efficacia di perizia giudiziaria
riconosciuta dalla legge alla perizia preventiva, sia essa eseguita,
secondo i vari casi, dai periti nominati dal Tribunale, dal Genio
civile o dai tecnici dell'Amministrazione, ed ha contestato la
esattezza dell'interpretazione che delle norme in esame ha dato il
Tribunale. Il procedimento innanzi all'autorità giudiziaria, infatti,
è regolato dalle comuni norme di procedura e la perizia preventiva non
limita in alcun modo i normali poteri del giudice, né nelle
determinazioni relative ai mezzi di prova né nella eventuale nomina di
altri consulenti tecnici, sicché lo stesso diritto di difesa delle
parti risulta pienamente garantito. L'Avvocatura osserva, infine, che
nessuna analogia è dato riscontrare fra il caso in esame e quello
deciso con sentenza n. 70 del 1961 di questa Corte: l'art. 10, n. 1,
primo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, dichiarato
costituzionalmente illegittimo, conferiva all'accertamento del Genio
civile il valore di atto istruttorio del procedimento giudiziario;
laddove nel caso oggi sottoposto alla Corte la perizia con la quale si
determina in via provvisoria l'indennità è un atto che, inserito nel
procedimento di espropriazione, è esclusivamente amministrativo e non
comporta alcuna limitazione dei poteri che al giudice competono nel
successivo procedimento civile, nel quale, perciò, il diritto di
difesa delle parti trova la sua normale e piena tutela.
All'udienza pubblica del 4 marzo 1964 l'Avvocatura dello Stato si
è riportata alle osservazioni svolte negli atti di costituzione. Considerato in diritto :
1. - Le due cause, trattate congiuntamente nell'udienza pubblica,
hanno identità di oggetto e vengono pertanto riunite e decise con
unica sentenza.
2. - Il dispositivo delle due ordinanze di rinvio fa testuale
riferimento, oltre che all'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,
all'intero art. 33 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ma dalla
motivazione si ricava con certezza che la questione di legittimità
costituzionale, per quanto attiene a quest'ultima disposizione, è
circoscritta al comma terzo che demanda al Genio civile o, se i lavori
debbano essere eseguiti da un'amministrazione statale, all'ufficio
tecnico di questa il compito di compilare lo stato di consistenza dei
fondi e di determinare la somma da depositarsi a titolo di indennità
di espropriazione.
3. - Il Tribunale e le parti private costituite pervengono alla
conclusione che l'esito del giudizio vien fatto dipendere dalla
statuizione di un organo amministrativo in quanto partono dal
presupposto che le norme in esame sottraggono al giudice ogni potere
istruttorio e, di conseguenza, costituiscono ostacolo allo esplicarsi
del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ma la Corte ritiene
che questa interpretazione sia inesatta e non possa essere condivisa.
Giova in primo luogo osservare che le operazioni demandate alla
competenza del Genio civile si inseriscono nel procedimento
amministrativo di espropriazione e vengono compiute, perciò, quando
non è ancora sorto alcun rapporto processuale fra espropriante ed
espropriato. E sotto questo profilo, come esattamente ha rilevato
l'Avvocatura dello Stato, nessuna differenza è possibile riscontrare
fra la norma contenuta nella legge sulle espropriazioni per pubblica
utilità, che affida al Tribunale la nomina del perito o dei periti che
devono procedere alla stima dei beni (art. 32), e le disposizioni
speciali che per particolari tipi di espropriazione conferiscono lo
stesso compito ad uffici amministrativi: nell'uno e nell'altro caso,
infatti, si tratta sempre di attività meramente amministrativa, posta
in essere prima dell'emissione del decreto di espropriazione e, quindi,
prima che possa essere investita l'autorità giudiziaria. Nessun
rilievo costituzionale ha pertanto la circostanza che per gli impianti
elettrici, in forza del terzo comma dell'art. 33 del R.D. 11 dicembre
1933, n. 1775, la stima dei beni venga demandata al Genio civile o, se
i lavori debbano essere eseguiti da un'amministrazione statale,
all'ufficio tecnico di questa.
Per quanto poi concerne l'influenza che la stima così determinata
spiega sull'eventuale successivo procedimento civile, non è dubbio che
in forza del generico rinvio contenuto nel quarto comma del citato art.
33 sia applicabile l'art. 34 della citata legge n. 2359 del 1865 e che,
di conseguenza, a quella stima vadano riconosciuti gli effetti di una
perizia giudiziaria: ma ciò non significa affatto che essa vincoli
l'autorità giudiziaria fino al punto da precludere all'espropriato la
difesa del diritto di cui assume la violazione e da escludere il
sindacato giurisdizionale. L'opposta conclusione non trova conforto
nell'esegesi delle norme in esame ed è nettamente esclusa dalla
costante interpretazione che di essa hanno data la dottrina e la
giurisprudenza. La legge sulle espropriazioni dispone, infatti, che nei
trenta giorni successivi alla notifica del decreto di esproprio i
proprietari interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria
le loro istanze contro la stima fatta dai periti (art. 51): e, dunque,
è la stessa legge che prevede come oggetto del giudizio l'impugnativa
della perizia, senza dettare né espressamente né implicitamente
limiti al normale potere di apprezzamento, di istruttoria e di
decisione dell'autorità giudiziaria. Né siffatti limiti si ricavano
dalla circostanza che in forza del citato art. 34 alla stima vengono
riconosciuti, come si è detto, gli effetti della perizia giudiziaria,
giacché secondo la costante interpretazione giurisprudenziale il
giudice conserva gli stessi poteri che gli competono nei confronti di
qualsiasi perizia, compreso quello (art. 196 del Cod. proc. civ.) di
ordinare il rinnovo delle operazioni e di affidarlo al consulente che
ritenga più idoneo, con apprezzamento così ampio da esser ritenuto
incensurabile in Cassazione.
Da quanto si è detto emergono nettissime le differenze fra il caso
in esame e quello deciso da questa Corte con sentenza n. 70 del 1961,
che dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 10, n. 1, della
legge 23 maggio 1950, n. 253. Questa norma demandava infatti al Genio
civile un accertamento che vincolava il giudice nel merito, ne limitava
il potere riducendolo ad un mero controllo di legittimità, gli
impediva di nominare un nuovo e diverso consulente tecnico e di
ricavare da altre fonti il suo convincimento: conseguenze che la
disciplina dettata dalle norme ora impugnate certamente non comporta.
E poiché, in definitiva, le parti nel far valere le loro ragioni
innanzi all'autorità giudiziaria non incontrano altri limiti che
quelli derivanti dalle regole del processo civile, è da escludere,
conformemente alle enunciazioni contenute nella sentenza n. 63 del 7
maggio 1963 di questa Corte, che le disposizioni legislative oggetto
del presente giudizio violino il diritto di difesa, ovvero escludano o
limitino la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica
Amministrazione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i due giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n.
2359, contenente la "disciplina delle espropriazioni forzate per
pubblica utilità", e dello art. 33, comma terzo, del R.D. 11 dicembre
1933, n. 1775, contenente il "testo unico delle leggi sulle acque e
sugli impianti elettrici", in riferimento agli artt. 24, primo e
secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte