Sentenza n. 35/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1975 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 41legge 1150/1942
- art. 13legge 765/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. a,
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), sostituito
dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, promosso con ordinanza
emessa il 14 luglio 1972 dal pretore di Bordighera nel procedimento
penale a carico di Villa Maria ed altri, iscritta al n. 347 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 317 del 6 dicembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Villa Maria, Alborno
Battista e Repetto Giovanni - imputati del reato di cui all'art. 41,
lett. b, legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 13, legge
6 agosto 1967, n. 765, per avere, nella costruzione di un fabbricato in
sopraelevazione, autorizzata con licenza edilizia, apportato
consistenti modifiche, sopratutto in relazione alla realizzazione di un
piano mansarda abitabile e di un vano di circa mq. 50 non previsto in
progetto - il pretore di Bordighera sollevò di ufficio, con ordinanza
14 luglio 1972, questione di legittimità costituzionale dell'art. 41,
lett. a, legge 17 agosto 1942, n. 1150 - sostituito dall'art. 13, legge
6 agosto 1967, n.765 - , in riferimento all'art.3 della Costituzione.
Affermò che il citato art. 41, lett, a, legge n. 1150 del 1942, era in
contrasto con i principi di eguaglianza dei cittadini davanti alla
legge, in quanto considerava illecito penale l'inosservanza delle
modalità esecutive, fissate nella licenza edilizia, anche quando si
trattava di lavori di modifica degli interni di fabbricati, che - se
effettuati senza licenza, in violazione di norme di regolamenti edilizi
comunali, nella specie, dell'art. 2 regolamento edilizio del Comune di
Bordighera - costituirebbe mero illecito amministrativo.
Nel giudizio non si sono costituite parti private. È, invece,
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni in data 23
dicembre 1972, con le quali ha chiesto: in via preliminare, che sia
dichiarata inammissibile, perché priva di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale; in via subordinata, che sia dichiarata la
infondatezza della indicata questione. Considerato in diritto :
L'Avvocatura generale dello Stato, a fondamento dell'asserita
irrilevanza della questione, rileva che nell'ordinanza di rimessione il
pretore ha omesso di indicare sia i fatti ascritti agli imputati, sia
le disposizioni di legge, che sarebbero state violate, ed ha soltanto
affermato che il processo non può essere definito indipendentemente
dalla risoluzione della "suddetta questione di legittimità
costituzionale che viene sollevata di ufficio". Aggiunge che dagli atti
del processo, rimessi a questa Corte, risulta un'imputazione diversa da
quella comportata dalle norme oggetto della presente questione.
La Corte ritiene che l'eccezione sia infondata attesoché rientra
nella competenza del pretore modificare i termini dell'imputazione
originaria ed è quindi da ritenersi nella specie che il pretore abbia
inteso operare nell'ambito di tale competenza.
Ma la questione, sebbene rilevante, non è fondata.
In vero il pretore erroneamente ha escluso che nella specie sia
applicabile l'art. 31, primo comma, legge n. 1150 del 1942, il quale
dispone che chiunque intende nell'ambito del territorio comunale
eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle
esistenti deve chiedere apposita licenza edilizia.
Nella stessa ordinanza di rimessione si afferma che i lavori sono
costituiti da "una consistente e vasta modifica degli interni, atta
anche a mutare profondamente la destinazione dei locali dell'edificio".
Tali lavori richiedevano la licenza edilizia - a termini del citato
art. 31, primo comma, legge n. 1150 del 1942 (modificato dall'art. 13
legge 6 agosto 1967, n. 765) - dato che essi modificano l'edificio
preesistente e non sono di modica entità.
È, quindi, destituita di fondamento la tesi del pretore, secondo
la quale non costituisce illecito penale l'esecuzione, senza licenza
edilizia, dei lavori sopra indicati, perché concernenti l'interno
dell'edificio.
Pertanto, in mancanza del presupposto della diversità di
trattamento, non sussiste la violazione del principio di eguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 41, lett. a, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge
urbanistica) - sostituito dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n.
765 - sollevata dal pretore di Bordighera, con ordinanza 14 luglio
1972, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte