Sentenza n. 35/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1976 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1,
del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1973
dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra
Vitagliano Gaetano e Pulvirenti Franca, iscritta al n. 174 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 153 del 12 giugno 1974.
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 22 giugno 1973 (emessa nel procedimento civile
vertente tra Gaetano Vitagliano e Franca Pulvirenti, avente ad oggetto
pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal tribunale con
provvedimento di separazione legale dei coniugi), la Corte di appello
di Palermo - chiamata a pronunziarsi sull'eccezione di prescrizione
sollevata dal convenuto - ha sollevato, ritenendola rilevante e non
manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2941, n. 1, cod. civ., nella parte in cui dispone che resti
sospesa la prescrizione fra coniugi nell'ipotesi che gli stessi siano
separati legalmente.
Secondo il giudice a quo la norma denunziata contrasterebbe infatti
con il precetto di cui all'art. 3 della Costituzione "attribuendo al
coniuge separato - con l'esonero dalla cura della tutela dei propri
interessi nei confronti dell'altro coniuge una posizione di
ingiustificato privilegio" rispetto alla generalità degli altri
cittadini.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione
di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Il giudice a quo dubita - come in narrativa detto - della
legittimità dell'art. 2941, n. 1, del codice civile, per la parte in
cui dispone che resti sospesa la prescrizione tra coniugi (anche se)
legalmente separati; ed ipotizza violazione del precetto costituzionale
dell'eguaglianza, sul rilievo dell'ingiustificato privilegio che
verrebbe, in tal modo, riconosciuto al coniuge separato, nei rispetti
della generalità degli altri cittadini, con l'esonero da ogni
attività o cura e persino dalla semplice messa in mora per la tutela
dei propri diritti nei confronti dell'altro coniuge.
2. - La questione non è fondata.
Ed invero - pur tenuto conto delle limitazioni degli effetti del
vincolo matrimoniale' che il regime di separazione personale comporta
(cfr. le sentenze di questa Corte n. 99 del 1974, n. 128 e n. 13 del
1970) - è indubitabile che, nei rapporti reciproci (anche
patrimoniali), la posizione dei coniugi, finché il matrimonio non sia
dichiarato nullo o sciolto per le cause previste dall'ordinamento
giuridico, resti, comunque, qualificata dal perdurante (anche se in
forma attenuata) vincolo coniugale.
Tale qualificazione - diversificando la situazione esaminata da
quella del rapporto che intercorra tra soggetti non coniugati -
esclude, evidentemente, che sussista la dedotta violazione dell'art. 3
della Costituzione: in quanto appunto, le situazioni comparate non sono
tra loro omogenee.
3. - La disciplina impugnata appare, d'altra parte, pienamente
legittima anche sotto il profilo della intrinseca razionalità.
Lo stato di separazione, infatti, pur rivelando una incrinatura
dell'unità familiare, non ne implica la definitiva frattura: potendo
anche evolversi nel senso della ricostituzione (mediante la
conciliazione) della coesione familiare.
E non è irrazionale che, per salvaguardare, appunto, nei limiti
del possibile, tale ultima eventualità, il legislatore comprenda nella
disciplina della sospensione della prescrizione dettata dall'art. 2941,
n. 1, cod. civ. l'ipotesi che i coniugi siano separati, esonerandoli
così dal compiere atti - come quelli necessari ad interrompere la
prescrizione dei rispettivi diritti - che potrebbero, invece, inasprire
le ragioni del contrasto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2941, n. 1, del codice civile, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza della Corte di appello
di Palermo in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte