Sentenza n. 35/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/01/1991 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 429/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, con
modificazioni, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 novembre 1988 dal Tribunale di Modena
nel procedimento penale a carico di Caprara Teresa, iscritta al n.
399 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 26 aprile 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a
carico di Mattiazzo Diego, iscritta al n. 422 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
3) ordinanza emessa il 10 maggio 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento
penale a carico di Greco Vincenzo ed altra, ordinanza iscritta al n.
445 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Modena, con ordinanza emessa il 16 novembre
1988 (pervenuta a questa Corte il 23 maggio 1990), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella
parte in cui non prevede "un preciso limite di valore" oltre il quale
il risultato della dichiarazione annuale dei redditi debba
considerarsi alterato "in misura rilevante".
Il "potere-dovere di stabilire... se e quando una umana condotta
risulti talmente pregiudizievole da meritare i rigori della
reprimenda penale" - argomenta il giudice a quo - è da intendersi
attribuito, in via esclusiva, al legislatore, tenendo conto "delle
ragioni e delle esigenze del corpo sociale"; alla giurisprudenza
spetta soltanto "di stabilire 'sé un comportamento umano abbia o
meno a costituire reato per la sua corrispondenza al modello legale
astratto della relativa fattispecie incriminatrice speciale". Ove,
pertanto, come nel caso della disposizione denunciata, sia rimesso al
giudice "il compito di stabilire se sia 'rilevante' l'alterazione del
risultato dell'infedele dichiarazione", si realizza un "distorto
sistema di usurpazione di competenze", in forza del quale "il
cittadino fiscalmente 'infedele' saprà che la sua condotta integra
estremi di reato non dalla preventiva lettura della norma ma dalla
successiva determinazione del Giudice". Da ciò, ad avviso del
remittente, la violazione, ad opera della norma denunciata, degli
artt. 25 e 3 della Costituzione: per come "formulata e strutturata",
tale norma "collide in modo vistoso" con il principio di
"tassatività", nel quale si articola il principio di "legalità", e
con il principio di eguaglianza, poiché, da un lato,
l'indeterminatezza della fattispecie fa carico al giudice di
determinare, in concreto, l'alterazione rilevante del risultato della
dichiarazione, in assenza di adeguati parametri ai quali ancorarne la
valutazione, mentre, dall'altro lato, i contrastanti apprezzamenti
giurisprudenziali che ne conseguono attentano al principio di
eguaglianza.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 26, prima serie speciale, del
27 giugno 1990.
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "palesemente non
fondata".
2. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Torino, con due ordinanze di analogo contenuto, emesse il 26 aprile
1990 ed il 10 maggio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 25 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.4, primo
comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in
legge 7 agosto 1982, n. 516.
In base alla sentenza n. 247 del 1989 di questa Corte, riconosce
il giudice remittente, la fattispecie descritta dalla norma impugnata
non si presenterebbe indeterminata, in quanto ad integrare la
condotta penalmente rilevante non basterebbe un comportamento
consistente nel semplice omettere l'indicazione di fonti di reddito,
occorrendo, invece, che esso si esprima "in forme corrispondenti a
quelle necessarie per integrare le diverse ipotesi di frode fiscale".
L'ordinaria prassi giurisprudenziale - prosegue il giudice a quo -
è, però, prevalentemente orientata nel senso di ritenere
sufficiente ad integrare la fattispecie di cui alla norma denunciata
anche un comportamento semplicemente mendace.
Alla stregua di tale orientamento interpretativo, che comporta
l'indeterminatezza della fattispecie in ordine al requisito della
rilevante alterazione del risultato della dichiarazione dei redditi,
il giudice remittente ritiene non manifestamente infondata la
questione.
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 27 e n. 29, prima serie
speciale, rispettivamente del 4 e del 18 luglio 1990.
In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, formulando conclusioni analoghe a quelle sub 1. Considerato in diritto
1. - Le questioni sollevate dalle tre ordinanze in epigrafe,
avendo per oggetto la stessa norma ordinaria e per riferimento gli
stessi parametri costituzionali, vanno riunite e decise con un'unica
sentenza.
2. - L'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto- legge 10 luglio
1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, viene
denunciato per contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, della
Costituzione, perché, facendo carico al giudice di determinare
quando sia da considerarsi rilevante l'alterazione del risultato
della dichiarazione dei redditi conseguente alla dissimulazione di
componenti positivi o alla simulazione di componenti negativi del
reddito, violerebbe, da un lato, il principio di "legalità",
basilare in materia penale sotto il profilo della carenza di
"tassatività", e, dall'altro lato, il principio di "uguaglianza", a
causa dell'inevitabile disparità di apprezzamento da giudice a
giudice.
Va subito ricordato in proposito che con la sentenza n.247 del
1989 questa Corte aveva ritenuto di poter escludere l'esistenza di
un'eccessiva indeterminatezza del requisito della "rilevanza"
nell'alterazione della dichiarazione dei redditi e, quindi,
l'esistenza di un contrasto fra l'art. 4, primo comma, n. 7, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto
1982, n. 516, e gli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione,
muovendo dalla premessa che, per l'integrazione della fattispecie in
questione, "il disvalore della condotta e dell'evento" deve essere
già di per sé in grado di individuare ed esaurire il contenuto
offensivo del fatto, così da rendere estranea a tale disvalore la
"misura rilevante" dell'alterazione, che "indica, invero, il 'peso'
del carico offensivo del delitto ma non entra, non fa parte della
qualità offensiva del delitto stesso".
La Corte, peraltro, non nascondendosi che la norma impugnata
potesse prestarsi ad applicazioni contrarie alla Costituzione, si era
preoccupata di esplicitare ulteriormente i termini
dell'interpretazione capace di conferire "alla condotta ed all'intera
fattispecie tipica del delitto in esame il più alto grado possibile
di conformità al fondamentale principio di uguaglianza" e "di dare
all'intera fattispecie una chiara, netta significazione", di modo
che, "in presenza d'un completo significato offensivo tipico del
fatto", la "misura rilevante", "pur facendo parte della fattispecie
in senso ampio", risulterebbe "estranea alla dimensione
intrinsecamente offensiva del fatto in senso stretto, limitandosi a
connotare soltanto la gravità dell'intera fattispecie" delittuosa.
In tale ottica veniva, anzitutto, precisato come le modalità tipiche
della condotta (dissimulazione di componenti positivi o simulazione
di componenti negativi del reddito) assumessero "compiuto significato
dal confronto con le altre ipotesi di frode fiscale, di cui all'art.
4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, e con le
ipotesi contravvenzionali, previste dall'art. 1, comma 2, dello
stesso decreto-legge". Se ne traeva la conseguenza che, per integrare
il delitto di cui alla norma impugnata, "non è sufficiente una
condotta consistente nel solo omettere la dichiarazione di componenti
positivi del reddito e (o) la sola dichiarazione della sussistenza di
componenti negativi dello stesso reddito bensì è indispensabile che
la condotta in esame si esprima in forme 'corrispondenti' a quelle
necessarie per integrare le diverse ipotesi di frode fiscale", di cui
ai numeri da 1 a 6 dello stesso primo comma dell'art. 4, e, cioè,
"in forme oggettivamente artificiose, fraudolente". Non senza
aggiungere che "Per esigenze di corrispondenza simmetrica con la
'dissimulazione' anche la 'simulazione', prevista dal delitto in
esame, non può essere realizzata attraverso una semplice, mendace
indicazione di componenti negativi del reddito"; simulazione,
peraltro, "neppur concepibile senza un supporto documentale contrario
alla realtà".
3. - Così intesa, la norma impugnata avrebbe potuto rimanere nel
sistema senza recare lesione ai parametri costituzionali invocati.
L'esperienza immediatamente seguita ha, tuttavia, dimostrato che,
salvo qualche sporadica eccezione, la giurisprudenza della
magistratura ordinaria, or ora culminata nell'intervento delle
Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 6 luglio-23 ottobre
1990, n. 13954), ha ritenuto di doversi discostare dall'anzidetta
interpretazione.
Ne discende che l'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, ha continuato a vivere nella realtà concreta in
modi incompatibili con gli artt. 3 e 25, secondo comma, della
Costituzione, come diffusamente spiegato nella ricordata sentenza n.
247 del 1989.
4. - Nel frattempo, con l'art. 6 del decreto-legge 14 gennaio
1991, n. 7, è stato sostituito l'intero art. 4 del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, così
che ne è risultata modificata anche la stessa disciplina oggetto di
censura, come chiaramente si ricava dalla lettera f) del primo comma
del nuovo testo. Poiché l'art. 7 del decreto-legge 14 gennaio 1991,
n. 7, non contempla l'efficacia retroattiva della disciplina di cui
all'art. 6 e, quindi, non deroga, in proposito, all'art. 20 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'abrogazione della norma impugnata non
comporta la restituzione degli atti ai giudici remittenti per una
nuova valutazione della rilevanza. Non si può, tuttavia, non
osservare che il nuovo testo dell'art. 4, primo comma, n. 7, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7
agosto 1982, n. 516 - sono parole della stessa Relazione al disegno
di conversione - "si muove nella linea che può cogliersi nella
pronuncia della Corte costituzionale" (appunto, la sentenza n. 247
del 1989).
5. - Alla stregua dei precedenti rilievi questa Corte non può
esimersi dal riconoscere la violazione dei parametri costituzionali
lamentata dai giudici a quibus e, quindi, dal dichiarare illegittimo
l'abrogato art. 4, primo comma, n. 7, del decreto- legge 10 luglio
1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte
in cui non prevede che le condotte di dissimulazione di componenti
positivi o di simulazione di componenti negativi del reddito debbano
concretarsi, non bastando il semplice mendacio, in forme artificiose,
"corrispondenti" a quelle necessarie per integrare le altre ipotesi
di frode fiscale configurate nei precedenti numeri dello stesso
comma.
Ne consegue che la norma in esame potrà trovare ancora
applicazione rispetto a quelle condotte, antecedenti alla sua
abrogazione, che si siano concretate in dichiarazioni infedeli, poste
in essere attraverso un'attività ingannatoria di supporto, mentre
ricadranno nell'ambito di operatività dell'art. 1, secondo comma,
del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7
agosto 1982, n. 516, le condotte che, pur concretandosi in
dichiarazioni per un ammontare inferiore a quello effettivo, si siano
estrinsecate con modalità tali da integrare esclusivamente una o
più tra le fattispecie contravvenzionali ivi previste.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, con
modificazioni, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione
di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del
reddito debba concretarsi in forme artificiose.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte