Sentenza n. 35/1993
Altra decisione · depositata il 04/02/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n.
617 (istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo),
iscritto al n. 56 del registro referendum;
Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Udito l'avv. Mario Bertolissi per i delegati dei Consigli
regionali del Veneto, della Toscana, della Lombardia e delle Marche.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 22 gennaio 1992 dai delegati dei
Consigli regionali delle Regioni Trentino-Alto Adige, Umbria,
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana,
Emilia-Romagna e Veneto, sul seguente quesito: "Volete che sia
abrogata la legge 31 luglio 1959, n. 617 'istituzione del Ministero
del turismo e dello spettacolo'?".
2. - Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale per il
referendum, dato atto che le deliberazioni assunte dai Consigli
regionali sono state ritualmente adottate, ha dichiarato la
legittimità della richiesta di referendum come sopra formulata,
disponendo le conseguenti comunicazioni di legge.
3. - Ricevuta la comunicazione della ordinanza dell'Ufficio
centrale, relativa alla presente e ad altre richieste referendarie,
il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993
per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione.
4. - L'8 gennaio 1993, i delegati per i Consigli regionali del
Veneto, della Toscana, della Lombardia e delle Marche hanno
depositato una articolata memoria nella quale, dopo aver passato in
rassegna le vicende che hanno riguardato il regionalismo negli anni
Settanta e che postulavano il riordinamento dei ministeri quale
imprescindibile momento attuativo dell'ordinamento regionale, ha
esaminato i diversi principi che questa Corte ha avuto modo di
affermare in tema di giudizio di ammissibilità del referendum per
concludere come, alla luce di tali principi, nessun ostacolo si
frapponga alla favorevole delibazione circa la ammissibilità del
quesito referendario oggetto del presente giudizio. Considerato in diritto La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la
Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda, nella sua interezza, la
legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del
Ministero del turismo e dello spettacolo.
Nessun dubbio anzitutto sussiste circa l'ammissibilità del
quesito in rapporto alle ipotesi ostative enunciate dall'art. 75,
secondo comma, della Costituzione, posto che nessuna delle
disposizioni in cui si articola il provvedimento legislativo in
ordine al quale si sollecita il responso popolare può ritenersi
strutturalmente o funzionalmente inscrivibile nel novero delle leggi
tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto ovvero di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Ad un giudizio positivo deve pervenirsi anche per ciò che attiene
ai requisiti della chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito,
considerato che, pur in presenza di un composito e stratificato
quadro normativo che disciplina le materie in ordine alle quali è
previsto, a vario titolo e per una molteplicità di effetti,
l'intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo, non può
revocarsi in dubbio la circostanza che il quesito, essendo volto alla
abrogazione della stessa legge istitutiva del Ministero, propone,
quale unica e puntuale alternativa, quella di sopprimere ovvero
mantenere l'organismo ministeriale nel suo complesso.
Neppure è a dirsi che il referendum di cui qui si giudica
l'ammissibilità rinvenga a tal fine un qualche ostacolo alla luce
dei princip/' che questa Corte ha avuto modo di affermare in tema di
leggi a contenuto costituzionalmente vincolato od obbligatorio,
considerato che, nella specie, il quesito propone quale oggetto del
voto popolare non un organo o un istituto la cui esistenza è
presupposta dalla Costituzione o che può dirsi coessenziale alla
struttura ed al funzionamento del Governo, ma unicamente il
mantenimento ovvero la soppressione dell'apparato burocratico-amministrativo che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di
far assurgere al rango di ministero, così limitandosi a dare
attuazione alla riserva legislativa enunciata dall'art. 95, terzo
comma, della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 (istituzione del
Ministero del turismo e dello spettacolo), dichiarata legittima con
ordinanza del 15 dicembre 1992 dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte