Sentenza n. 35/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/02/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, primo
comma, lettera a), 10, primo comma, lettera a) della legge regionale
del Lazio, approvata il 2 marzo 1994 e riapprovata il 4 maggio 1994,
recante "Istituzione della riserva natura parziale Selva del Lamone",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri
notificato il 10 giugno 1994, depositato in cancelleria il 17 giugno
1994 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 1994.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, per il
ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale in via principale della legge regionale
del Lazio, approvata il 2 marzo 1994 e riapprovata il 4 maggio 1994,
recante "Istituzione della riserva natura parziale Selva del Lamone",
per contrasto con l'art. 117 della Costituzione.
Formano, in particolare oggetto di censura:
a) l'art. 9, primo comma, lettera a), relativo alla cattura di
specie animali a scopo di ricerca scientifica, che risulterebbe in
contrasto con il principio posto dall'art. 4, primo comma, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, che subordina la cattura per motivi
di studio e ricerca scientifica alle condizioni che sia
preventivamente udito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica e che i beneficiari dell'autorizzazione alla cattura siano
esclusivamente istituti scientifici, universitari o del Consiglio
nazionale delle ricerche, oppure musei di storia naturale. Tali
condizioni, ritenute dal ricorrente necessarie per garantire
l'effettiva sussistenza di una motivazione scientifica ed altrettanto
scientifica utilizzazione delle specie catturate, sarebbero assenti
nella normativa regionale, con conseguente violazione dell'art. 117
della Costituzione;
b) l'art. 10, primo comma, lettera a), che nel vietare
all'interno del territorio della riserva naturale parziale "Selva del
Lamone" la caccia e l'uccellagione, fa salvi "i diritti di uso
civico". Tale limitazione del divieto sarebbe in contrasto, a parere
del ricorrente, con il coordinato disposto dalle leggi 11 febbraio
1992, n. 157 e 6 dicembre 1991, n. 394, che stabiliscono per un verso
il divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi e nelle riserve
naturali (art. 21.1 lettera a) - recte, lettera b) - della legge n.
157 del 1992); e per l'altro stabiliscono la liquidazione dei diritti
esclusivi di caccia delle collettività locali e di altri usi civici
di prelievo faunistico (art. 11, quinto comma, della legge n. 394 del
1991).
2. - Ha presentato domanda di intervento in giudizio la
Federazione italiana della caccia, in persona del presidente pro-tempore, concludendo nel senso dell'inammissibilità e
dell'infondatezza delle questioni di legittimità sollevate. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato
questione di legittimità costituzionale in via principale degli
artt. 9, primo comma, lettera a) e 10, primo comma, lettera a), della
legge regionale del Lazio, approvata il 2 marzo 1994 e riapprovata il
4 maggio 1994, recante "Istituzione della riserva natura parziale
Selva del Lamone", per contrasto con l'art. 117 della Costituzione,
in relazione ai principi posti, rispettivamente, dall'art. 4, primo
comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e del coordinato
disposto dalle leggi 11 febbraio 1992, n. 157 e 6 dicembre 1991, n.
394.
2. - Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento in
giudizio della Federazione italiana della caccia, in quanto, secondo
la costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, sentenza
n. 172 del 1994), nei giudizi di legittimità costituzionale in via
principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte
ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è
oggetto di contestazione.
3. - La questione di legittimità costituzionale sollevata nei
riguardi dell'art. 9, primo comma, lettera a), è fondata.
La disposizione contenuta nella delibera legislativa della regione
Lazio stabilisce che nel territorio della riserva naturale istituito
nella stessa delibera è consentito catturare specie animali
selvatiche "solo a scopo di ricerca scientifica e sulla base di un
piano organico, funzionale alle finalità della riserva,
preventivamente approvato dall'ente gestore, sentito l'assessorato
regionale all'ambiente ed il comitato tecnico-scientifico di cui
all'art. 5".
La materia oggetto della disposizione testé richiamata rientra
tra quelle che l'art. 117 attribuisce alla competenza legislativa
delle regioni ad autonomia ordinaria, mentre le relative funzioni
amministrative sono state trasferite alle regioni con gli artt. 79 e
99 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Secondo la disposizione
costituzionale, la competenza legislativa regionale è di tipo
concorrente, soggetta cioè ai principi fondamentali stabiliti con
legge dello Stato.
Al riguardo, la legislazione nazionale, mediante l'art. 4, primo
comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha introdotto il
principio della subordinazione della cattura di animali per motivi di
studio e ricerca scientifica alle condizioni che sia preventivamente
udito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e che
i beneficiari dell'autorizzazione alla cattura siano esclusivamente
istituti scientifici, universitari o del Consiglio nazionale delle
ricerche, oppure musei di storia naturale.
Tale disposizione - che mira ad assicurare l'effettiva
realizzazione degli obiettivi scientifici nella cattura e
nell'utilizzazione delle specie cacciabili, coerentemente alle
finalità pubblicistiche complessive connesse alla protezione della
fauna selvatica che la legge-quadro statale ha inteso perseguire
(sentenza n. 454 del 1991), e che collega la decisione in merito alla
cattura a valutazioni tecniche e fattuali tendenti a limitare
l'ampiezza del potere discrezionale dell'ente gestore - rappresenta
indubbiamente un principio fondamentale della materia, tale da
condizionare e vincolare la potestà legislativa regionale.
Già in precedenti occasioni questa Corte aveva ritenuto, da un
lato, che le norme costituenti affievolimento del diritto di caccia,
attualmente subordinato all'interesse prevalente della conservazione
del patrimonio faunistico e della protezione dell'ambiente agrario,
rappresentano principi vincolanti la legislazione concorrente ed
anche quella esclusiva delle regioni (sentenza n. 1002 del 1988); e,
dall'altro, che l'istituzione di riserve naturali costituisce una
tipica forma di intervento preordinato alla protezione della natura
e, più precisamente, alla conservazione del bene naturale, in quanto
tale comportante l'esclusione di ogni attività che possa
comprometterne il relativo stato (sentenza n. 366 del 1992;
analogamente sentenza n. 223 del 1984).
Applicando detti principi al caso in esame, risulta con tutta
evidenza l'illegittimità costituzionale della disposizione contenuta
nella legge del Lazio che, nel disciplinare l'esercizio della caccia
a scopi scientifici nella riserva naturale del Parco del Lamone,
omette di conformarsi ai principi stabiliti dalla legge statale a
garanzia delle finalità sopra indicate.
È pur vero, peraltro, che la disposizione regionale prevede il
parere di un comitato tecnico-scientifico istituito dalla medesima
delibera legislativa: ma tale previsione non può ritenersi
sufficiente a soddisfare le esigenze di cui è espressione la
normativa statale, che non solo attribuisce ad un organismo operante
unitariamente su tutto il territorio nazionale l'espressione del
parere richiesto, ma - soprattutto - stabilisce che la cattura sia
riservata esclusivamente a determinati istituti scientifici, mentre
la disposizione regionale, non specificando a quali soggetti tale
facoltà sia attribuita, ne demanda l'individuazione all'ente
gestore, all'interno del "piano organico".
4. - La questione di legittimità costituzionale sollevata nei
riguardi dell'art. 10, primo comma, lettera a), va invece dichiarata
inammissibile.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo,
sentenze nn. 292, 256 e 172 del 1994 e n. 496 del 1993), la
necessaria previa delibera del Consiglio dei ministri, sulla cui base
il Presidente del Consiglio promuove mediante ricorso la questione di
legittimità costituzionale nei confronti delle delibere legislative
regionali ( ex artt. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 2, terzo
comma, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400), ha la ratio
"in un'esigenza non di natura formale ma di sostanza, connessa
all'importanza dell'atto di impugnativa della legge e alla gravità
dei suoi possibili effetti di natura costituzionale": in quanto tale
essa "comporta una scelta di politica istituzionale diretta a
prefigurare, quantomeno nelle sue linee essenziali, la violazione
ipotizzata, al fine di delimitare con sufficiente chiarezza l'oggetto
della questione che si intende sollevare".
Nel caso presente, la delibera del Consiglio dei ministri posta a
base del ricorso introduttivo del presente giudizio non contiene
alcun riferimento all'art. 10 della legge regionale, né alla
questione della salvezza degli usi civici che discende da tale norma.
Infatti dall'estratto conforme al verbale, depositato in giudizio,
risulta testualmente che il Consiglio dei ministri, in data 24
settembre 1993, ha approvato la "determinazione di impugnare davanti
alla Corte costituzionale la legge della regione Lazio recante
istituzione della riserva naturale parziale Selva del Lamone, in
quanto, consentendo indiscriminatamente nel territorio della riserva
naturale la cattura di specie animali selvatiche a scopo di ricerca
scientifica, viola il principio contenuto nell'art. 4, primo comma,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo cui tale attività è
autorizzabile solo a favore di determinati soggetti".
Dal tenore di tale delibera emerge con evidenza la volontà del
Consiglio dei ministri di impugnare la legge regionale con esclusivo
riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 9: essa pertanto va
ritenuta inadeguata a fondare il ricorso presidenziale con
riferimento all'art. 10, essendo priva dei contenuti minimi
(rappresentati dall'oggetto della censura e dai parametri di
riferimento: cfr. sentenza n. 233 del 1994) necessari per dedurre la
volontà del Consiglio dei ministri di censurare anche detta
disposizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,
lettera a), della legge regionale del Lazio, approvata il 2 marzo
1994 e riapprovata il 4 maggio 1994, recante "Istituzione della
riserva natura parziale Selva del Lamone";
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, primo comma, lettera a), della legge regionale del
Lazio, approvata il 2 marzo 1994 e riapprovata il 4 maggio 1994,
sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte