Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/1996

Altra decisione · depositata il 12/02/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 275, comma 3,

e 299, comma 2, del codice di procedura penale promossi con ordinanze

emesse:

1) il 13 luglio 1995 dal tribunale - sezione per il riesame - di

Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Di Sette

Michele, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

2) il 13 luglio 1995 dal tribunale - sezione per il riesame - di

Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Martucci

Francesco, iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che, nell'ambito di due separati giudizi di appello

instaurati, ai sensi dell'art. 310 del codice di procedura penale,

avverso provvedimenti del giudice per le indagini preliminari

reiettivi di istanze proposte da persone sottoposte a indagini per la

revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei

loro confronti, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha

sollevato, con due distinte ordinanze - di identico contenuto - del

13 luglio 1995, questione di legittimità costituzionale degli

articoli 275, comma 3, e 299, comma 2, del codice di procedura

penale, nella parte in cui dette norme, in presenza di gravi indizi

di colpevolezza in ordine a taluno dei reati indicati dalla prima di

esse, non consentono la sostituzione, nel corso del procedimento

penale, della misura cautelare della custodia in carcere con quella

degli arresti domiciliari o, comunque, con altra misura meno

afflittiva, in riferimento agli articoli 3, 13 e 27, secondo comma,

della Costituzione;

che il tribunale rimettente censura l'accennata preclusione alla

applicazione di misure cautelari gradate, in presenza di un titolo di

reato ostativo (nella specie, in entrambi i giudizi a quibus, quello

di estorsione aggravata), in primo luogo in relazione al parametro di

ragionevolezza, poiché la disciplina impugnata, mentre accorda al

giudice il potere di verificare l'esistenza o meno di esigenze

cautelari e dunque di decidere se applicare, o meno, una misura

cautelare, non gli affida alcuna discrezionalità rispetto al

criterio di adeguatezza e quindi circa la determinazione del tipo di

misura in concreto sufficiente alla tutela delle esigenze cautelari;

che la presunzione normativa di adeguatezza della sola custodia

carceraria (per i titoli di reato previsti dall'art. 275, comma 3,

cod. proc. pen.) è ulteriormente censurata dal rimettente in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché determina un

eguale trattamento cautelare rispetto a situazioni che possono

essere, in concreto, notevolmente diversificate sul piano oggettivo e

soggettivo;

che inoltre è dedotto il contrasto delle norme impugnate con gli

articoli 13 e 27, secondo comma, della Costituzione, assumendosi che

dalle norme medesime conseguirebbe l'equiparazione della posizione

del "giudicabile" a quella del condannato e dunque la misura

cautelare verrebbe a configurarsi come anticipazione del trattamento

punitivo;

che in entrambi i giudizi così promossi è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per una

declaratoria di non fondatezza della questione;

Considerato che le due ordinanze di rimessione pongono la medesima

questione, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e

definiti con unica pronuncia;

che le censure sollevate investono l'art. 275, comma 3, cod.

proc. pen. - e l'art. 299, comma 2, dello stesso codice che al primo

fa richiamo, con clausola di salvaguardia - nel testo risultante

dalle modifiche apportate dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e

poi, specificamente sul punto della presunzione di adeguatezza della

sola misura carceraria per certi titoli di reato, dal decreto-legge 9

settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

novembre 1991, n. 356;

che, successivamente all'emissione delle ordinanze di rimessione,

è intervenuta la legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di

procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di

misure cautelari e di diritto di difesa), il cui art. 5 ha modificato

l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., delimitando a talune specifiche

fattispecie di reato (di "criminalità organizzata": associazioni di

tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen., delitti commessi avvalendosi

delle condizioni previste da detto articolo o al fine di agevolare

l'attività delle associazioni medesime) la prescrizione presuntiva

dell'adeguatezza della misura cautelare di maggior rigore,

restituendo in pari tempo al giudice un potere di apprezzamento della

scelta circa la misura da adottarsi, nel caso concreto, ab origine

ovvero nel corso del procedimento, per ogni altro titolo di reato;

che, pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti al

giudice rimettente perché valuti la rilevanza della questione

sollevata alla luce della normativa sopravvenuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale

di Santa Maria Capua Vetere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.

Il Presidente: Mengoni

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte