Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/1998 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre

1986, n. 663, e dell'art. 91, commi 3 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990,

n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con

due ordinanze emesse il 6 e il 9 maggio 1996 dal Tribunale di

sorveglianza di Napoli, iscritte ai nn. 303 e 304 del registro

ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che il tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza

emessa il 6 maggio 1996, pervenuta a questa Corte il 12 maggio 1997

(r.o. n. 303 del 1997), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 della

Costituzione, dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n.

354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), come sostituito

dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, "nella parte in cui

prevede che l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al

servizio sociale va rimessa al pubblico ministero, il quale, se non

osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende l'emissione o

l'esecuzione del titolo, e non al magistrato di sorveglianza";

che il medesimo tribunale di sorveglianza di Napoli, con

ordinanza emessa il 9 maggio 1996, pervenuta a questa Corte il 12

maggio 1997 (r.o. n. 304 del 1997), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento ai medesimi parametri

sopra ricordati, dell'art. 47, comma 4, della legge n. 354 del 1975,

come sostituito dall'art. 11 della legge n. 663 del 1986, e dell'art.

91, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza), "nella parte in cui prevedono che le istanze di

ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, in via

ordinaria e in casi particolari, vanno rimesse al pubblico ministero,

il quale, se non ostail limite di pena, sospende l'emissione o

l'esecuzione del titolo, e non al magistrato di sorveglianza";

nonché dell'art. 91, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990

"nella parte in cui assegna al pubblico ministero e non al magistrato

di sorveglianza il potere di disporre la scarcerazione del condannato

se non osta il limite di pena";

che nelle due ordinanze, motivate in modo identico, si osserva

come il pubblico ministero, a cui vengono presentate le istanze di

affidamento al servizio sociale previa sospensione dell'ordine di

esecuzione, o anche previo ordine di scarcerazione nell'ipotesi di

istanza di affidamento nei casi particolari del tossicodipendente o

dell'alcoodipendente che si sottoponga o intenda sottoporsi a

programma terapeutico, eserciti, secondo l'interpretazione più

largamente accolta, un potere in parte discrezionale, ed emani

provvedimenti che, pur essendo, secondo la giurisprudenza,

impugnabili dall'interessato davanti al giudice dell'esecuzione per

far valere la violazione di suoi diritti, risultano invece di fatto

sottratti ad ogni controllo giurisdizionale quando dispongono la

sospensione dell'ordine di esecuzione o della carcerazione già in

atto;

che, secondo il giudice a quo, l'attribuzione al pubblico

ministero del potere di accertare, sia pure in via provvisoria, se

sussistono le condizioni per l'ammissione alla misura alternativa

costituisce una interferenza nella competenza funzionale del

tribunale di sorveglianza, spostando la potestà punitiva dello Stato

in capo all'organo dell'esecuzione, con violazione della sfera di

competenza degli organi giurisdizionali, e consentendo al pubblico

ministero medesimo di impedire l'attuazione del giudicato e di

frustrare, con reiterati provvedimenti di sospensione (come nella

specie, in uno dei due casi, è avvenuto), le decisioni del tribunale

di sorveglianza;

che inoltre, sempre secondo il remittente, sotto il profilo della

ragionevolezza, le disposizioni impugnate appaiono in contrasto con

il sistema vigente, nel quale i provvedimenti di differimento

dell'esecuzione penale, nei casi contemplati dagli artt. 146 e 147

del codice penale, spettano al tribunale di sorveglianza - anche a

seguito della sentenza n. 274 del 1990 di questa Corte, che ha

dichiarato l'illegittimità della norma che attribuiva tale potere al

Ministro della giustizia in caso di domanda di grazia - nonché, in

sede preliminare e cautelare, al magistrato di sorveglianza, ai sensi

dell'art. 684, comma 2, del codice di procedura penale; anche nel

caso di istanze di ammissione a misure alternative, che potrebbero

essere motivate dalle stesse situazioni di fatto che sorreggono

l'istanza di differimento dell'esecuzione, sarebbe irragionevole

attribuire al pubblico ministero, anziché al magistrato di

sorveglianza, la decisione provvisoria sulla sospensione

dell'esecuzione, in considerazione della unitaria competenza

funzionale del tribunale di sorveglianza per tutte le ipotesi

richiamate;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, negando la fondatezza delle questioni;

che, secondo l'Avvocatura erariale, non sussiste la lamentata

eccessiva discrezionalità del pubblico ministero, il quale sarebbe

obbligato a disporre la sospensione alla sola condizione che non vi

osti il limite di pena; né sussisterebbe la lesione di alcuno dei

principi costituzionali invocati: non dell'art. 13 della

Costituzione, perché il potere di sospendere l'esecuzione non

contrasta con i diritti di libertà personale; non degli artt. 25,

101 e 102, perché il provvedimento del pubblico ministero non

costituisce esercizio della giurisdizione, ma attiene esclusivamente

alle modalità di esecuzione della sentenza di condanna; non, infine,

dell'art. 3, in quanto le situazioni disciplinate dagli artt. 146 e

147 cod. pen. sono diverse da quella considerata;

che inoltre, sempre secondo la difesa del Presidente del

Consiglio, non sussisterebbe alcuna irragionevolezza, in quanto il

provvedimento del pubblico ministero concerne la semplice sospensione

dell'esecuzione, con finalità cautelare, mentre la decisione

definitiva spetta al tribunale di sorveglianza; né varrebbe il

paragone con la situazione giudicata da questa Corte con la sentenza

n. 274 del 1990, in quanto nella specie il potere cautelare è

attribuito non già al Ministro, ma al pubblico ministero, che

appartiene all'ordine giudiziario, ed al quale è rimesso il dovere

istituzionale di provvedere alla esecuzione delle pene;

Considerato che i due giudizi, concernendo questioni

sostanzialmente identiche, vanno riuniti per esser decisi con unica

pronuncia;

che il tribunale di sorveglianza, il quale ha sollevato le

questioni in sede di decisione su istanze di affidamento al servizio

sociale o di ammissione alla semilibertà, non è chiamato, in tale

sede, a fare applicazione delle norme impugnate, concernenti il

potere-dovere di provvisoria sospensione dell'esecuzione in attesa

della decisione del Tribunale di sorveglianza medesimo, potere-dovere

posto in capo al pubblico ministero, il quale nella specie aveva già

adottato i relativi provvedimenti, ma è chiamato esclusivamente a

decidere sulla ammissibilità e fondatezza delle istanze di

concessione delle misure alternative alla detenzione;

che pertanto le questioni sollevate devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili per evidente difetto di attualità della

rilevanza nella fase di giudizio di cui il Tribunale remittente è

investito (cfr., ex plurimis ordinanze n. 485 del 1995; n. 49 del

1996).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge 26

luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come

sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 della

Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con

l'ordinanza, emessa il 6 maggio 1996, indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge 26

luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e

dell'art. 91, commi 3 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

13, 25, 101 e 102 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza

di Napoli con l'ordinanza, emessa il 9 maggio 1996, indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte