Sentenza n. 35/1999
Altra decisione · depositata il 19/02/1999 · relatore Cesare Ruperto
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso del giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Roma, notificato il 15 giugno
1998, depositato in Cancelleria il 16 settembre 1998, per conflitto
di attribuzione sorto a seguito della delibera della Camera dei
Deputati del 22 ottobre 1997 con la quale è stata dichiarata
l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Cesare Previti
nei confronti di David Maria Sassoli ed iscritto al n. 26 del
registro conflitti 1998.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei Deputati nonché
l'atto di intervento di Previti Cesare;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato
Cesare Previti - imputato del reato previsto e punito dagli artt.
595, primo e terzo comma, cod. pen. e 21 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, per avere a mezzo stampa offeso la reputazione del giornalista
David Maria Sassoli, rilasciando dichiarazioni destinate ai mezzi
d'informazione, ed effettivamente riprodotte in un comunicato ANSA
del 16 giugno 1995, in cui lo indicava "come partecipe di uno stile
giornalistico volutamente mistificatorio e diretto specificamente ad
annebbiare anche verità pacifiche e come giornalista capace di
mistificare anche fatti notori per scarsa professionalità o per
opportunità di disinformazione strumentalizzata ad impegno in
campagne politiche" - il giudice per le indagini preliminari di Roma,
con ordinanza emessa il 16 febbraio 1998, ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di
dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati deliberare
l'insindacabilità dei fatti ascritti al Previti poiché essi non
ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della
Costituzione. Infatti tale Camera - cui, a seguito di eccezione della
difesa dell'indagato circa l'applicabilità dell'art. 68 Cost., erano
stati trasmessi gli atti in data 13 dicembre 1996 - ha ritenuto, con
deliberazione del 22 ottobre 1997, che i fatti addebitati a quello
concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni.
A parere del G.I.P., quanto contestato al Previti non è invece da
qualificarsi in tal senso, proprio alla stregua della giurisprudenza
di questa Corte in materia di riferibilità dell'atto alla funzione
parlamentare; la quale può sì svolgersi in forma libera, ma non
può coincidere con l'intera attività politica, altrimenti la
prerogativa prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione si
trasformerebbe in privilegio personale.
In proposito egli osserva che nella specie non è ravvisabile alcun
tipo di connessione tra la funzione svolta dal deputato e la
circostanza da cui sono scaturite le sue dichiarazioni all'ANSA. Né
gli atti parlamentari varrebbero a chiarire l'esistenza di alcun
nesso strumentale tra condotta e funzioni, risultando da essi solo
accenni ad una "polemica essenzialmente e squisitamente politica"
originata da "una certa malizia" del giornalista. Del resto -
aggiunge - anche riconoscendo una valenza politica al contesto in cui
sono inserite le dichiarazioni, le conclusioni non muterebbero
appunto perché, come affermato da questa Corte, è vietato
assimilare il concetto di funzione parlamentare a quello di attività
politica.
2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n.
261 del 30 giugno-9 luglio 1998.
Il G.I.P. presso il tribunale di Roma ha notificato in data 15
luglio 1998 il ricorso (contenuto nella sua ordinanza) e l'ordinanza
di ammissibilità alla Camera dei deputati, depositandoli poi,
insieme con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria della
Corte costituzionale in data 16 settembre 1998.
3. - Con atto depositato il 28 luglio 1998 si è costituita la
Camera dei deputati la quale, ricostruite le vicende processuali e
parlamentari che hanno dato origine alla pronuncia di
insindacabilità ed al susseguente conflitto, ha concluso per il
rigetto del ricorso. Essa - richiamando, in particolare, la
giurisprudenza costituzionale formatasi in materia - ha ribadito la
correttezza o, quantomeno, la plausibilità, in ragione della logica
motivazione ad essa sottesa, della sua delibera (adottata in Giunta
all'unanimità ed in Assemblea a stragrande maggioranza),
argomentando la diretta riconducibilità delle opinioni espresse dal
deputato Previti all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare,
cui è riconnesso il diritto di difendere la propria figura politica
di parlamentare.
4. - Ha spiegato atto di intervento anche il deputato Previti, il
quale - con riserva di depositare ulteriori atti difensivi - ha
concluso per la declaratoria di inammissibilità, di improcedibilità
o di infondatezza del proposto ricorso. In una memoria depositata
nell'imminenza della camera di consiglio egli ha, in particolare,
insistito nell'eccezione di improcedibilità, deducendo la tardività
del deposito in Cancelleria del ricorso e dell'ordinanza di
ammissibilità dello stesso con la prova della notifica alla Camera. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sollevato
dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma,
investe la deliberazione con cui, il 22 ottobre 1997, la Camera dei
deputati ha ritenuto insindacabili (ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione) i fatti per i quali il deputato Cesare
Previti è sottoposto a procedimento penale per diffamazione nei
confronti del giornalista David Maria Sassoli, siccome concernenti
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue funzioni.
Il ricorrente esprime l'avviso che le specifiche dichiarazioni
contestate all'imputato non possano in detto senso qualificarsi,
senza così trasformare in un privilegio personale la prerogativa
legata alla funzione parlamentare, la quale certamente non coincide
con l'intera attività politica.
1.2. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 261 del 1998, con
cui questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, è stato ritualmente
notificato, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati in data
15 luglio 1998; il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'eseguita
notificazione, sono stati depositati nella cancelleria della Corte
costituzionale il successivo 16 settembre.
1.3. - La Camera dei deputati, tempestivamente costituitasi in
giudizio, ha concluso per il rigetto del conflitto, ribadendo la
diretta riconducibilità delle opinioni espresse dal deputato Previti
all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, cui è riconnesso
il diritto di difendere la propria figura politica di parlamentare.
1.4. - A sua volta, il deputato Previti ha spiegato atto di
intervento, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità,
d'improcedibilità, ovvero d'infondatezza del proposto ricorso.
Trattasi, peraltro, di un intervento palesemente inammissibile,
poiché - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte -
sono legittimati a partecipare al giudizio sul conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato, esclusivamente i soggetti dai
quali o nei confronti dei quali il conflitto è sollevato (v.
sentenze n. 375 del 1997 e n. 419 del 1995).
2. - In via preliminare, va rilevata l'improcedibilità del
conflitto, non essendo stati depositati presso la cancelleria di
questa Corte, nei termini previsti dall'art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il
ricorso e l'ordinanza che ne ha dichiarata l'ammissibilità, l'uno e
l'altra già tempestivamente notificati.
2.1. - Secondo la particolare disciplina dei conflitti di
attribuzione tra poteri dello Stato, l'avvio delle due distinte fasi
procedurali - destinate a concludersi, la prima, con la delibazione
preliminare e sommaria dell'ammissibilità del ricorso e, la seconda,
con la decisione nel merito, oltre che con il definitivo giudizio
sulla ammissibilità del conflitto - è rimesso all'iniziativa della
parte interessata; la quale, in particolare, all'esito della prima
fase, ha l'onere di provvedere, nei termini previsti, non solo alla
notificazione del ricorso e dell'ordinanza che lo dichiara
ammissibile, ma anche al tempestivo deposito degli atti notificati
per il seguente giudizio (cfr. la sentenza n. 449 del 1997).
In proposito questa Corte ha già ripetutamente affermato che, data
l'autonomia delle due fasi, affinché si possa aprire la seconda di
esse (ai sensi del citato art. 26, terzo comma), è necessario che il
ricorrente - una volta notificati il ricorso e l'ordinanza di
ammissione agli organi interessati - provveda entro il termine di
venti giorni, decorrente dall'ultima notificazione, al deposito
presso la cancelleria della Corte del ricorso con la prova delle
notificazioni eseguite (v., da ultimo, le sentenze n. 274 e n. 342
del 1998). Trattasi di termine perentorio - non soggetto alla
sospensione feriale prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 7
ottobre 1969, n. 742, disciplina inapplicabile ai giudizi davanti a
questa Corte (cfr. sentenza n. 233 del 1993 ed ordinanza n. 126 del
1997), che va dunque improrogabilmente osservato, anche perché da
esso decorre l'intera catena di ulteriori termini stabiliti per la
prosecuzione del giudizio (ex art. 26, quarto comma, delle norme
integrative).
2.2. - Il ricorrente non ha provveduto ritualmente al deposito, e
dunque non si può procedere allo svolgimento dell'ulteriore fase del
giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari presso
il tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte