Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/02/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 8legge 230/1998
  • art. 14legge 230/1998
  • art. 23legge 230/1998
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice

penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il

29 settembre 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale militare di Cagliari nel procedimento penale a carico di

P.E., iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un

imputato del reato di diserzione [art. 148, numero 2), cod. pen. mil.

pace], il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale

militare di Cagliari, con ordinanza in data 11 giugno 1997 (r.o.

n. 791/1997), aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,

terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 148 cod. pen. mil. pace, in relazione

all'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972,

n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza),

"nella parte in cui non escludeva la possibilità di più di una

condanna per il militare che fosse già stato condannato a pena di

durata uguale al servizio militare ancora da svolgere";

che, sulla premessa della natura permanente dei reati di

assenza dal servizio, e data la conseguente possibilità per

l'imputato di essere sottoposto a plurime successive condanne fino al

momento del congedo assoluto (e cioè fino al raggiungimento del

quarantacinquesimo anno di età), si sarebbe potuto realizzare il

fenomeno della cosiddetta "spirale delle condanne" per un unico fatto

criminoso;

che, richiamata la giurisprudenza costituzionale resa nella

materia dell'obiezione di coscienza (in particolare, le sentenze

nn. 409 del 1989, 467 del 1991, 343 del 1993), il giudice rimettente

osservava che da ultimo era intervenuta la sentenza n. 43 del 1997

della Corte costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 772

del 1972, nella parte in cui non escludeva la possibilità di più di

una condanna per il reato di rifiuto totale del servizio militare

determinato da obiezione di coscienza (cioè del rifiuto manifestato

prima dell'assunzione dello stesso servizio e adducendo i motivi di

cui all'art. 1 della legge);

che - proseguiva il rimettente - con altre precedenti

pronunce la Corte, affermando tra l'altro (sentenza n. 409 del 1989)

l'identità dell'interesse leso nelle due distinte ipotesi, quella

del reato previsto dalla normativa sull'obiezione di coscienza e

quella relativa a uno dei reati di assenza dal servizio, aveva

statuito (sentenza n. 343 del 1993) che alla condanna alla pena della

reclusione in misura complessivamente non inferiore al servizio di

leva, nel caso di diserzione, dovesse necessariamente seguire

l'esonero dal servizio militare, al pari di quanto era previsto per

colui che rifiutava il servizio militare di leva per i motivi di cui

all'art. 1 della legge n. 772 del 1972;

che pertanto, ad avviso del giudice a quo a seguito della

sentenza n. 43 del 1997 appariva fondato il dubbio di

costituzionalità dell'art. 148 cod. pen. mil. pace in relazione

all'art. 8, commi secondo e terzo, della citata legge n. 772, nella

parte in cui non escludeva la possibilità di più di una condanna,

una volta che il militare fosse già stato condannato a pena pari al

servizio ancora da svolgere;

che per un primo profilo sarebbe stato violato il principio

di uguaglianza, poiché al militare condannato per il reato di cui

all'art. 148 cod. pen. mil. pace sarebbe stato riservato un

trattamento deteriore rispetto a chi avesse rifiutato il servizio

militare a norma del citato art. 8: mentre nella prima ipotesi il

militare disertore avrebbe potuto essere punito per un numero

indefinito di volte, nel secondo caso l'obiettore di coscienza

avrebbe subi'to una sola condanna;

che la notevole diversità di trattamento penale tra le due

ipotesi sarebbe stata rilevante anche sotto il profilo della

proporzionalità, insita nel principio di uguaglianza, nonché in

relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, poiché una

serie indeterminata di condanne per un fatto sostanzialmente unico,

tendendo alla coartazione morale della persona, sarebbe risultata

lesiva della finalità rieducativa e del senso di umanità delle

pene;

che, con ordinanza n. 102 del 1999, questa Corte ha disposto

la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale militare di Cagliari, in quanto, essendo stato

l'art. 8 della legge n. 772 del 1972, assunto come termine di

raffronto, nel frattempo sostituito con l'art. 14 della legge

8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di

coscienza), ed avendo l'art. 23 di quest'ultima legge stabilito

l'abrogazione della legge n. 772 del 1972, spettava al rimettente

verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la

questione sollevata fosse tuttora rilevante;

che nell'ambito del medesimo giudizio penale, il giudice per

le indagini preliminari presso il tribunale militare di Cagliari,

rilevato che l'art. 8 della legge n. 772 del 1972 è stato

sostanzialmente sostituito dall'art. 14 della legge n. 230 del 1998 e

che la nuova disposizione ripete in più parti il dettato normativo

contenuto nel previgente art. 8, stabilendo, in particolare, nel suo

comma 5, che "coloro che adducendo motivi diversi da quelli indicati

nell'art. 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente,

prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di

leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato

per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo

complessivamente non inferiore alla durata del servizio di leva", al

pari di quanto stabilito dal citato art. 8, comma terzo, della legge

n. 772 del 1972, e ritenuta, pertanto, la questione tuttora

rilevante, anche alla stregua della normativa sopravvenuta, con

ordinanza in data 29 settembre 1999 ha nuovamente sollevato, nei

termini e in riferimento ai parametri sopra illustrati, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 148 cod. pen. mil. pace,

assumendo peraltro come tertium comparationis l'art. 14 della legge

n. 230 del 1998 anziché l'art. 8 della legge n. 772 del 1972.

Considerato che il giudice a quo chiede a questa Corte una

pronuncia tale da escludere la possibilità di più di una condanna

per chi abbia già riportato condanna a una pena non inferiore al

servizio militare (ancora) da svolgere, in conseguenza di una

manifestazione di rifiuto del servizio militare che, per essere

immotivata o motivata con ragioni non riconducibili all'obiezione di

coscienza, integra uno dei reati di assenza dal servizio previsti dal

codice penale militare di pace (nella specie: il reato di

diserzione);

che la richiesta dichiarazione di incostituzionalità della

norma incriminatrice del codice penale militare, per violazione degli

artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, è prospettata dal

rimettente a) secondo i termini della parte motivo dell'ordinanza di

rinvio, assumendo a termine di raffronto la disciplina posta in

materia di reati di obiezione di coscienza e, in particolare, in

relazione al principio della possibilità di una sola condanna nei

riguardi di chi rifiuti la prestazione militare per ragioni

riconducibili a quelle di coscienza legalmente previste (un

principio, questo, affermato dalla sentenza n. 43 del 1997 della

Corte costituzionale e successivamente recepito dal legislatore

nell'art. 14, comma 4, della legge n. 230 del 1998), nonché b)

secondo il dispositivo della medesima ordinanza di rinvio, "in

riferimento" all'art. 14, comma 5, della stessa legge n. 230, che

pone la regola dell'esonero dal servizio per chi rifiuti il servizio

senza addurre uno dei motivi qualificabili "di coscienza" secondo la

legge, una volta che per detto comportamento sia stata espiata una

pena per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del

servizio di leva;

che, relativamente al profilo in a) questa Corte ha già

affermato, nella sentenza n. 223 del 2000, che non contrasta con il

principio di uguaglianza la differenziazione nella disciplina

dell'esonero dagli obblighi di leva, a seconda che il mancato

adempimento di essi sia dipeso da ragioni di coscienza nel quale caso

la condizione dell'esonero consiste nel solo fatto della condanna per

il reato di rifiuto del servizio di cui all'art. 14, comma 2, della

legge n. 230 ovvero non sia dipeso da quelle ragioni nel quale caso

la condizione dell'esonero è l'espiazione di una pena pari almeno

alla durata del servizio -, giacché le ragioni che indussero a

statuire l'impossibilità di plurime condanne e pene (sentenza n. 43

del 1997) valgono solo per le ipotesi in cui entra in gioco il

fattore della coscienza;

che ancora nella citata sentenza n. 223 del 2000 si è

osservato che il legislatore, nel disporre l'esonero in conseguenza

dell'espiazione della pena per il disertore recidivo (comma 5

dell'art. 14), ha tenuto conto delle pronunce di questa Corte secondo

le quali la disciplina dell'esonero assume il carattere di mezzo per

impedire uno sproporzionato accumulo di pene (la "spirale delle

condanne") nei riguardi di quanti si sottraggono agli obblighi di

leva senza addurre ragioni di coscienza, onde evitare conseguenze

incostituzionali sia sul piano della ragionevolezza che su quello

della funzione della pena (art. 27 della Costituzione), senza che

ciò comporti, sempre sul piano costituzionale, alcuna necessità di

equiparazione di detta disciplina con quella stabilita per i reati

dettati da effettiva obiezione di coscienza;

che, relativamente al profilo in b) è sufficiente rilevare

che la disposizione del comma 5 dell'art. 14 della legge n. 230 non

è idonea a costituire un termine di raffronto perché essa si

riferisce - ed è applicabile - proprio a tutti i reati che siano

espressivi di un "rifiuto" della prestazione militare ma che, per

difetto dell'elemento dell'adduzione di motivi di coscienza, ricadano

in una delle fattispecie del codice penale militare di pace, come la

diserzione (sentenza n. 223 del 2000, punto 4.2 del diritto; sentenza

n. 224 del 2000, punto 3 del diritto; ordinanza n. 513 del 2000);

che è proprio attraverso l'operatività della citata

clausola di esonero dal servizio militare una volta espiata la pena

nella misura stabilita che risulta preclusa in radice la possibilità

- lamentata invece dal rimettente - di una "serie indeterminata" di

condanne e di un "numero indefinito" di pene nei confronti del

soggetto che rifiuti il servizio nei termini detti sopra, ciò che fa

venir meno la premessa dalla quale muove il giudice di merito nel

sollevare la questione;

che per quanto detto la presente questione di

costituzionalità deve essere dichiarata manifestamente infondata

sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale militare

di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale militare di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte