Sentenza n. 350/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 140, 313 e 663 del codice di procedura civile, promosso
con ordinanza emessa il 28 febbraio 1984 dal Pretore di Mestre nel
procedimento civile vertente tra Boato Michele e la s.r.l.
I.N.V.E.CO., iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 dell'anno
1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza emessa il 28 febbraio 1984 (notificata il 31
marzo e comunicata il 2 aprile successivi; pubblicata nella G.U. n.
287 del 17 ottobre 1984 e iscritta al n. 547 R.O. 1984) sulla
opposizione proposta sotto la data del 6 maggio 1983 da Boato
Michele, ai sensi dell'art. 668 c.p.c., avverso la ordinanza emessa
all'udienza del 29 marzo 1983 da altro Pretore dello stesso ufficio,
con la quale in sua assenza era stata convalidata l'intimazione per
finita locazione della s.r.l. INVECO, il Pretore di Mestre ha
dichiarato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 140, 313, 663 c.p.c. nel loro combinato disposto.
1.2. - Avanti la Corte, nella mancata costituzione delle parti del
giudizio a quo, è intervenuta per il Presidente del Consiglio dei
ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e
concludendo, con deduzioni 24 ottobre 1984 depositate il successivo
25, per la inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della
proposta questione.
2. - Nell'adunanza del 30 settembre 1987 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto
3. - La questione di costituzionalità del combinato disposto
degli artt. 140, 313 e 663 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost. è inammissibile perché il Pretore di Mestre non adduce
ragioni che inducano questa Corte a deflettere dai motivi che la
indussero a giudicare con sent. 18 aprile 1984, n. 121 non fondata in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 313 co. 2 c.p.c.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 140, 313 e 633 c.p.c., sollevato
per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. con ordinanza 28 febbraio
1984 del Pretore di Mestre (n. 547 r.o. 1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte