Sentenza n. 350/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/1989 · relatore Ettore Gallo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato
il 2 marzo 1989, depositato in Cancelleria il 9 marzo 1989 ed
iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1989, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della richiesta per citazione
direttissima del Procuratore della Repubblica di Firenze del 5
gennaio 1989, per l'udienza del 3 marzo 1989 nei confronti del
Consigliere regionale prof. Rinaldo Innaco;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
Uditi l'avvocato Giuseppe Stancarelli per la Regione e l'Avvocato
dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso 27 febbraio 1989, la Regione Toscana sollevava
conflitto di attribuzione nei confronti del Governo "in relazione"
all'attività del Procuratore della Repubblica di Firenze. Questi,
infatti, con decreto 5 gennaio 1989, aveva ordinato, fra gli altri,
al Consigliere regionale Rinaldo Innaco di presentarsi davanti al
Tribunale di Firenze, Sezione promiscua, all'udienza penale del 3
maggio 1989 per essere giudicato in via direttissima. Gli si
contestava il delitto di cui agli articoli 585, comma I e III codice
penale e 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47 per avere consegnato al
giornalista Gherardeschi del quotidiano "La Nazione" di Firenze il
testo di una interrogazione da lui presentata alla Giunta regionale:
testo che il giornalista pubblicava il 2 agosto 1988 in cronaca di
Prato del predetto giornale, e nel quale si accusava il dott. Ferone,
reggente dell'Ufficio IVA di Prato, di condotta immobilistica e di
comportamento arbitrario, e così diffamandolo.
In realtà, l'interrogante chiedeva di conoscere se la Giunta
regionale fosse al corrente delle gravi preoccupazioni economiche
della zona del pratese, che vedeva accresciuta la sua già critica
situazione dalla lentissima gestione dei rimborsi I.V.A. da parte
dell'Ufficio statale competente. Infatti, delle circa 3.300 pratiche
giacenti, fra rimborsi annuali del 1987 e trimestrali del 1988, per
un complessivo importo di lire 138 miliardi, ne erano state esaurite
appena 390 per complessive lire 13 miliardi: sicché all'economia
della zona mancavano 125 miliardi che avevano gettato lo sconcerto
fra i contribuenti. Ciononostante il titolare dott. Ferone, che era
stato assegnato ad altro ufficio di Firenze, non passava le consegne
al funzionario che doveva sostituirlo all'Ufficio I.V.A. di Prato, in
quanto asseriva di essere ammalato con una prognosi di quaranta
giorni. Chiedeva, perciò, l'interrogante se la Giunta intendesse
assumere le opportune iniziative del caso per sollecitare
provvedimenti atti ad assicurare un rapido espletamento dei rimborsi,
anche verificando l'autenticità della malattia.
2. - Lamentava la Regione nel ricorso la violazione dell'art. 122,
IV comma, della Costituzione in quanto il Procuratore della
Repubblica chiamava il Consigliere regionale a rispondere penalmente
di un atto, quale l'interrogazione, che il Consigliere aveva compiuto
nell'esercizio della sua pubblica funzione di componente del
Consiglio regionale, e perciò in condizioni di insindacabilità. Sul
punto veniva richiamata nel ricorso giurisprudenza di questa Corte e
della Corte di Cassazione, nonché dottrina penalistica e
costituzionalistica.
A conclusione del ricorso, chiedeva la Regione che fosse
dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ad
accertare la penale responsabilità del Consigliere regionale per i
fatti di cui alla citazione del Procuratore della Repubblica del 5
gennaio 1989, annullando gli atti processuali del detto procedimento.
3. - Pubblicata, comunicata e notificata, secondo il rito,
l'ordinanza de qua, con atto 21 marzo 1989 si costituiva nel giudizio
innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Nell'atto stesso, l'Avvocatura Generale eccepiva l'inammissibilità
del ricorso perché proposto in relazione all'attività del
Procuratore della Repubblica di Firenze, "che non concreta esercizio
di potere giurisdizionale", trattandosi di semplice promovimento
dell'azione penale.
Successivamente, con memoria 26 aprile 1989, l'Avvocatura Generale
rilevava che il privilegio stabilito nell'art. 122, IV comma, della
Costituzione ha natura sostanziale, come affermato anche dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione: il che comporta che i
Consiglieri regionali sieno bensì sottratti, nelle situazioni
previste, all'esercizio del potere giurisdizionale ma non ad atti del
processo che non comportino ancora quell'esercizio. Tant'è vero che
i Consiglieri regionali non godono nemmeno della garenzia che l'art.
68, II comma, prevede invece per i membri del Parlamento. Del resto,
la sentenza di questa Corte, citata nel ricorso della Regione,
riguarda appunto - continua l'Avvocatura - un conflitto sollevato nei
confronti del Giudice istruttore. E di ciò si sarebbe resa conto la
stessa Regione ricorrente, che ha, infatti, concluso chiedendo
declaratoria di "difetto di giurisdizione dell'Autorità
giudiziaria": conclusione coerente con il sistema ma non con il
presente conflitto sollevato nei confronti del pubblico ministero,
che organo giurisdizionale non è. Ma - secondo l'Avvocatura - il
ricorso è anche infondato nel merito.
L'imputazione, infatti - si osserva - non è quella di avere
formulato l'interrogazione, ma bensì di essere concorso nel reato di
diffamazione, commesso poi dal giornalista, per avergli consegnato il
testo dell'interrogazione stessa: e quest'ultimo atto, posto a base
dell'imputazione, non potrebbe essere fatto rientrare tra le
"funzioni" dei Consiglieri regionali di cui al IV comma, dell'art.
122 Costituzione.
È ben vero - si soggiunge - che poi un tale comportamento
sarebbe, comunque, scriminato dalla pubblicità dei lavori
parlamentari, ma - precisa l'Avvocatura - questa sarebbe causa di non
punibilità diversa dalla precedente, così come opina la stessa
dottrina citata dalla Regione, là dove appunto è stato scritto che
"...è una scriminante che si fa risalire più alla pubblicità dei
lavori parlamentari, sancita sin dall'Editto sulla stampa, che non
alla funzione del parlamentare...".
Il che - dice l'Avvocatura - è questione di merito che va
accertata dal giudice, senza che ciò implichi invasività delle
competenze della Regione Toscana, costituzionalmente garentite.
All'udienza, il relatore dava atto che, con sentenza 14 aprile
1989, il Tribunale di Firenze aveva frattanto assolto il Consigliere
regionale perché non punibile avendo, mediante l'interrogazione,
compiuto atto insindacabile della sua pubblica funzione, ed il
giornalista per avere agito nell'esercizio del diritto di cronaca. La
sentenza è passata in giudicato il 14 maggio 1989.
Le parti hanno insistito nelle loro conclusioni. Considerato in diritto
1. - Lamenta la Regione Toscana, mediante il sollevato conflitto,
che la giurisdizione sia stata chiamata a conoscere della rilevanza
penale di un atto, l'interrogazione, che un suo Consigliere ha
compiuto nell'esercizio delle sue funzioni insindacabili, coperte
dalla tutela costituzionale di cui all'art. 122, quarto comma, della
Costituzione.
Eccepisce l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, l'inammissibilità del ricorso
perché proposto in relazione all'attività del Procuratore della
Repubblica, che non concreta esercizio di potere giurisdizionale,
trattandosi di semplice promuovimento dell'azione penale. Si
sostiene, infatti, che l'insindacabilità sancita nel citato art. 122
della Costituzione ha natura sostanziale, e perciò non potrebbe
essere sottratta ad atti del processo che non comportino ancora
esercizio del potere giurisdizionale.
In ogni caso, secondo l'Avvocatura, il ricorso sarebbe infondato
anche nel merito perché al Consigliere regionale non è stato
contestato alcun atto delle sue funzioni come elemento del delitto di
diffamazione. Spetta, quindi, alla giurisdizione conoscere del
comportamento del Consigliere regionale.
2. - Come si è detto, con sentenza divenuta irrevocabile il 14
maggio 1989, il Tribunale di Firenze ha assolto il Consigliere Innaco
dall'imputazione mossagli perché il fatto non costituisce reato.
Si è così esaurita l'azione penale intentata contro il
Consigliere regionale, con la conseguenza che il conflitto di
attribuzione sorto nei confronti dell'attività inquirente, in
relazione ad una citazione per direttissima, non è più sorretto da
un interesse attuale.
Da ciò consegue la pronuncia d'inammissibilità del proposto
conflitto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione
sollevato dalla Regione Toscana con ricorso 27 febbraio 1989 in
relazione all'atto 5 gennaio 1989 del Procuratore della Repubblica di
Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte