Sentenza n. 350/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma
primo, lettera d), della legge della Regione Emilia-Romagna 15 maggio
1987, n. 20 (Organizzazione del territorio nella regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio controllato della caccia. Norme di adeguamento alla legge
statale 27 dicembre 1977, n. 968. Abrogazione delle leggi regionali
16 agosto 1978, n. 431, 17 agosto 1978, n. 33, 6 marzo 1980, n. 14 e
loro successive modifiche ed integrazioni), promosso con ordinanza
emessa il 18 dicembre 1990 dal Pretore di Parma nel procedimento
civile vertente tra Gaboardi Alberto e Amministrazione provinciale di
Parma iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio di opposizione promosso da Alberto Gaboardi
avverso due ingiunzioni dell'Amministrazione provinciale di Parma per
violazione di una norma in materia di caccia (addestramento di un
cane in una zona di ripopolamento), il Pretore di Parma, con
ordinanza del 18 dicembre 1990 (R.O. n. 178 del 1991), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma,
lettera d), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 1987,
recante "Organizzazione del territorio nella regione Emilia-Romagna
ai fini della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio
controllato della caccia. Norme di adeguamento alla legge statale 27
dicembre 1977, n. 968. Abrogazione delle leggi regionali 16 agosto
1978, n. 431, 17 agosto 1978, n. 33, 6 marzo 1980, n. 14 e loro successive modifiche ed integrazioni".
Nell'ordinanza si espone che la legge in questione individua come
"ambiti protetti" vari tipi di zone per la protezione e l'incremento
della fauna selvatica e prevede, all'art. 18, zone nelle quali è
permesso l'addestramento e l'allenamento dei cani, da ferma e da
seguito, previa autorizzazione. La stessa legge regionale dispone
poi, all'art. 61, primo comma, lettera d), che "l'addestramento dei
cani in ambiti protetti" venga punito con la sanzione amministrativa
che l'art. 31, lettera c), della legge quadro statale sulla caccia
(legge 27 dicembre 1977, n. 968) prevede per l'esercizio della caccia
in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di
caccia.
Dal raffronto tra la disposizione dettata dall'art. 31, lettera
c), della legge quadro statale e la norma regionale denunciata
deriva, secondo il giudice a quo, il dubbio che la disposizione
regionale sia lesiva dell'art. 117 della Costituzione, in base al
quale il potere legislativo delle Regioni deve essere esercitato "nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato".
Ad avviso del giudice remittente, infatti, l'addestramento del
cane non può essere equiparato all'esercizio della caccia regolato
dall'art. 8 della legge statale n. 968, poiché il cane non è
considerato mezzo di caccia, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge,
che prevede come mezzi di caccia solo il fucile, l'arco ed il falco.
Nell'ordinanza di rimessione si osserva, infine, che la stessa
legge della Regione Emilia-Romagna, in un'altra delle sue norme,
mostra di non considerare l'addestramento del cane come esercizio di
caccia, dal momento che, quando tale addestramento avviene in periodi
non consentiti, sia pure in zone in cui previa autorizzazione
potrebbe avere luogo, la sanzione prevista non è più quella
dell'art. 31, lettera c), della legge n. 968 del 1977, bensì quella
più modesta indicata nella lettera n) dello stesso articolo.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte non si è costituita nessuna
delle parti né vi sono stati interventi. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata dal Pretore di Parma investe l'art.
61, primo comma, lettera d), della legge regionale
dell'Emilia-Romagna 15 maggio 1987, n. 20, dove si prevede, per chi
addestri cani in ambiti protetti, l'applicazione della sanzione
amministrativa stabilita, per coloro che esercitano la caccia in zone
in cui sussiste il divieto di cacciare, dall'art. 31, lettera c),
della legge-quadro 27 dicembre 1977, n. 968.
Ad avviso del giudice a quo, la norma in questione sarebbe incorsa
nella violazione dell'art. 117 della Costituzione per il fatto di
aver esteso la nozione di caccia - in deroga ai principi generali
fissati dalla legge-quadro statale in tema di "esercizio della
caccia" (artt. 8 e 9 l. n. 968 del 1977) - anche all'ipotesi
dell'"addestramento dei cani".
2. - La questione è infondata.
Non può essere, infatti, condiviso l'assunto da cui muove
l'ordinanza di rinvio, secondo cui la norma impugnata -
nell'applicare all'ipotesi dell' "addestramento dei cani in ambiti
protetti" la sanzione amministrativa prevista dalla legge statale per
la caccia in zone in cui sussiste il divieto di cacciare - avrebbe
indebitamente esteso la nozione di caccia fissata nell'art. 8 della
legge n. 968, in relazione ai "mezzi di caccia" elencati nel
successivo art. 9 (che non comprendono i cani).
In realtà, una corretta lettura della norma impugnata convince
del fatto che il legislatore regionale non ha inteso né ampliare la
nozione di caccia fissata nella legge-quadro statale, né variare
l'elenco dei mezzi destinati alla caccia di cui alla stessa legge,
bensì soltanto definire, nell'ambito della materia venatoria
affidata alla sua competenza concorrente, una nuova fattispecie di
illecito amministrativo che viene aggiunta all'elenco degli illeciti
amministrativi di cui all'art. 31 della legge n. 968 e sanzionata per
relationem, mediante il richiamo alla sanzione prevista dalla legge
statale per una fattispecie diversa. Del resto, che la volontà del
legislatore regionale, nel porre la norma impugnata, fosse diretta
non tanto a estendere la nozione di caccia quanto a introdurre una
nuova e diversa ipotesi di illecito amministrativo, risulta
dimostrato - come rileva lo stesso giudice a quo - anche dalla
presenza, nella stessa legge regionale, di una norma quale quella
espressa nell'art. 61, sesto comma, lettera f), dove l'addestramento
del cane nei periodi non consentiti va incontro ad una sanzione molto
più lieve di quella prevista dall'art. 31, lettera c), della legge
statale per l'esercizio della caccia negli stessi periodi.
La norma regionale di cui è causa si sottrae, pertanto, alla
censura proposta, dal momento che - come questa Corte ha
costantemente affermato (v. sentt. n. 21 del 1957; n. 72 del 1977; n.
62 del 1979; nn. 97 e 192 del 1987; nn. 729 e 1034 del 1988), - il
legislatore regionale, nelle materie di propria competenza, può
definire e sanzionare, nel rispetto dei principi fondamentali posti
dal legislatore nazionale, gli illeciti di natura amministrativa,
anche in aggiunta o a specificazione di quanto prescritto dalla legge
statale.
Nella specie, nessun dubbio può sussistere né in ordine al fatto
che l' "addestramento dei cani", in quanto attività strumentale
all'esercizio venatorio, debba ricondursi alla materia "caccia" di
cui all'art. 117 della Costituzione, né in ordine alla rispondenza
del nuovo illecito sanzionato dalla legge regionale alle finalità
protezioniste perseguite, in linea preminente, dalla legge-quadro
statale.
Dal che l'infondatezza della questione proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 61, comma primo, lettera d), della legge della Regione
Emilia-Romagna 15 maggio 1987, n. 20 (Organizzazione del territorio
nella regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio controllato della caccia. Norme di
adeguamento alla legge statale 27 dicembre 1977, n. 968. Abrogazione
delle leggi regionali 16 agosto 1978, n. 431, 17 agosto 1978, n. 33,
6 marzo 1980, n. 14 e loro successive modifiche ed integrazioni), in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di
Parma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1991:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte