Corte costituzionale

Ordinanza n. 350/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 202legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18, 22 e 23

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 dal Pretore di

Alessandria nel procedimento civile vertente tra Zanotti Alessandro e

la Prefettura di Alessandria, iscritta al n. 757 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione avverso

l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Alessandria per il

pagamento di una somma a titolo di sanzione conseguente alla

violazione dell'art. 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285 (Nuovo codice della strada), il Pretore di Alessandria, con

ordinanza del 12 ottobre 1993, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 18, 22 e 23 della legge 24 novembre 1981,

n. 689 (Modifiche al sistema penale), "laddove, durante

l'espletamento della procedura di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, non prevedono la sospensione dei termini di decorrenza

per il pagamento della sanzione nella misura ridotta";

che il giudice a quo sostiene che gli artt. 18 e 22 della legge

n. 689 del 1981, pur avendo introdotto un apposito sistema di

verifica della contestazione elevata, costringerebbero l'interessato,

"per il gioco delle coincidenti previsioni temporali", o a pagare

comunque la sanzione, ancorché illegittima o presunta tale, nella

misura ridotta al fine di limitare il danno economico ovvero, solo

per aver azionato il previsto procedimento, a vedersi raddoppiata la

sanzione per la mera decorrenza dei termini; così che l'automatico

aumento della sanzione violerebbe il diritto di chi agisce per

ottenere la tutela delle proprie ragioni; né il diritto violato

potrebbe essere recuperato successivamente, giacché le norme citate

non prevedono "alcun effetto sospensivo", pur in presenza

dell'esperimento dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione; e

sarebbe altresì violato l'art. 3 della Costituzione per l'arbitraria

discriminazione che si creerebbe tra coloro che usufruiscono del

rimedio dell'opposizione e coloro che invece effettuano il pagamento

in misura ridotta;

che lo stesso giudice rimettente ravvisa la rilevanza delle

questioni, perché dal loro eventuale accoglimento deriverebbe per

l'interessato la garanzia di "un giusto procedimento di riesame della

punizione irrogata senza contraddittorio e senza sentenza o altro

provvedimento definitivo, in alterazione alla normale dialettica

processuale", senza dover "preventivamente soggiacere a maggiorazioni

ingiustificate e prive di possibilità di concreto recupero", una

volta che le somme siano state indebitamente versate;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,

osservando che il giudice a quo solleva le questioni di legittimità

costituzionale nel presupposto interpretativo secondo cui il soggetto

destinatario di una sanzione amministrativa, proponendo l'opposizione

all'ingiunzione di pagamento, dovrebbe nell'ordine: 1) perdere il

beneficio del pagamento in misura ridotta; 2) pagare ancor prima

della definizione del giudizio; 3) essere esposto ad un aumento

dell'importo della sanzione per effetto della decorrenza dei termini;

che in relazione a ciò la difesa dello Stato deduce la

inammissibilità dell'incidente di costituzionalità per irrilevanza,

dal momento che nessuna delle questioni prospettate influisce sulla

decisione che il giudice è chiamato a prendere; infatti, se il

giudice accoglie l'opposizione, non vi è pagamento alcuno, mentre,

se la respinge, pur potendo modificare la misura della sanzione, non

può in ogni caso disporre il pagamento in misura ridotta secondo

l'art. 16 della legge n. 689, né escludere la maggiorazione che la

legge riconnette al semplice decorso del tempo.

Considerato preliminarmente che, nonostante che il giudice a quo,

nel sollevare le questioni, abbia nel dispositivo dell'ordinanza

fatto riferimento esplicito agli artt. 18, 22 e 23 della legge n. 689

del 1991, tuttavia dall'intero contesto dell'ordinanza medesima è

desumibile l'intento di denunziare, sotto i profili dedotti, gli

artt. 202, 203, 204 e 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.

285 (Nuovo codice della strada), che contengono la specifica

disciplina in tema di circolazione stradale;

che, difatti, nell'ordinanza si pone l'accento sull'istituto

"del pagamento in misura ridotta", disciplinato, in via generale per

tutte le sanzioni amministrative, dall'art. 16 della citata legge n.

689, ma, con riferimento a quelle in materia di circolazione

stradale, dall'art. 202 del nuovo codice della strada nonché, quanto

agli effetti in caso di mancato pagamento in tale misura, dagli artt.

203, 204 e 205 del medesimo codice della strada;

che pertanto la Corte ritiene, in conformità alla propria

giurisprudenza (sentenze nn. 115/1990, 138/1986 e 47/1962), di

correggere l'errore materiale in cui si è incorsi nel dispositivo

dell'ordinanza, dovendosi individuare negli articoli per ultimo

indicati l'oggetto delle questioni;

che, come è desumibile dal contesto dell'ordinanza di

rimessione, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

della disciplina contenuta in tali disposizioni "laddove, durante

l'espletamento della procedura di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, non prevedono la sospensione dei termini di decorrenza

per il pagamento della sanzione nella misura ridotta", così tendendo

a far conservare al contravventore la possibilità di avvalersi del

beneficio del pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 202 del

nuovo codice della strada, pure in presenza di gravame;

che, in ordine a tale petitum va invece osservato che il

beneficio predetto è offerto al contravventore in funzione

deflattiva dei procedimenti contenziosi, sia amministrativi che

giurisdizionali, alla pari di analoghi istituti presenti in altre

discipline processuali;

che sarebbe perciò in contrasto con tale finalità consentire

al contravventore di potersi ancora avvalere del beneficio in parola,

nell'ipotesi in cui attivi in sede amministrativa o giudiziaria un

rimedio contenzioso;

che, in relazione alla perdita del beneficio stesso, non appare

violato l'art. 24 della Costituzione, perché, diversamente da quanto

si sostiene nell'ordinanza di rinvio, da un lato non si è in

presenza di un'ipotesi di solve et repete, che si avrebbe solo se la

facoltà di esperire i rimedi avverso il provvedimento sanzionatorio

fosse condizionata dal previo pagamento della somma e, dall'altro,

l'art. 22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, richiamato

dall'art. 205, comma 3, del nuovo codice della strada, prevede

espressamente, qualora venga proposta opposizione, il potere del Pretore di sospendere il pagamento, ricorrendone le condizioni;

che non appare neppure violato l'art. 3 della Costituzione

perché, proprio in ragione delle finalità deflattive perseguite

dall'istituto del pagamento in misura ridotta, la situazione di chi

non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio è

diversa da quella di chi si avvale del rimedio, tenuto comunque anche

conto che, come già sottolineato da questa Corte (ordinanza n.

67/1994), il giudice, nel respingere l'opposizione, non è vincolato

ad alcun limite per la determinazione della misura della sanzione da

irrogare, ben potendo determinarla, nella sua discrezionalità ed ove

ne ricorrano le condizioni, nel minimo previsto, cioè nella misura

corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo

codice della strada;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 18, 22 e 23 della legge 24 novembre 1981,

n. 689 (Modifiche al sistema penale) (recte: degli artt. 202, 203,

204 e 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada)), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal Pretore di Alessandria con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte