Ordinanza n. 350/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 689/1981
- art. 22legge 689/1981
- art. 23legge 689/1981
- art. 202Codice della strada
- art. 203Codice della strada
- art. 204Codice della strada
- art. 205Codice della strada
usata come parametro
citata
- art. 202legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18, 22 e 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 dal Pretore di
Alessandria nel procedimento civile vertente tra Zanotti Alessandro e
la Prefettura di Alessandria, iscritta al n. 757 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Alessandria per il
pagamento di una somma a titolo di sanzione conseguente alla
violazione dell'art. 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), il Pretore di Alessandria, con
ordinanza del 12 ottobre 1993, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 18, 22 e 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), "laddove, durante
l'espletamento della procedura di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, non prevedono la sospensione dei termini di decorrenza
per il pagamento della sanzione nella misura ridotta";
che il giudice a quo sostiene che gli artt. 18 e 22 della legge
n. 689 del 1981, pur avendo introdotto un apposito sistema di
verifica della contestazione elevata, costringerebbero l'interessato,
"per il gioco delle coincidenti previsioni temporali", o a pagare
comunque la sanzione, ancorché illegittima o presunta tale, nella
misura ridotta al fine di limitare il danno economico ovvero, solo
per aver azionato il previsto procedimento, a vedersi raddoppiata la
sanzione per la mera decorrenza dei termini; così che l'automatico
aumento della sanzione violerebbe il diritto di chi agisce per
ottenere la tutela delle proprie ragioni; né il diritto violato
potrebbe essere recuperato successivamente, giacché le norme citate
non prevedono "alcun effetto sospensivo", pur in presenza
dell'esperimento dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione; e
sarebbe altresì violato l'art. 3 della Costituzione per l'arbitraria
discriminazione che si creerebbe tra coloro che usufruiscono del
rimedio dell'opposizione e coloro che invece effettuano il pagamento
in misura ridotta;
che lo stesso giudice rimettente ravvisa la rilevanza delle
questioni, perché dal loro eventuale accoglimento deriverebbe per
l'interessato la garanzia di "un giusto procedimento di riesame della
punizione irrogata senza contraddittorio e senza sentenza o altro
provvedimento definitivo, in alterazione alla normale dialettica
processuale", senza dover "preventivamente soggiacere a maggiorazioni
ingiustificate e prive di possibilità di concreto recupero", una
volta che le somme siano state indebitamente versate;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,
osservando che il giudice a quo solleva le questioni di legittimità
costituzionale nel presupposto interpretativo secondo cui il soggetto
destinatario di una sanzione amministrativa, proponendo l'opposizione
all'ingiunzione di pagamento, dovrebbe nell'ordine: 1) perdere il
beneficio del pagamento in misura ridotta; 2) pagare ancor prima
della definizione del giudizio; 3) essere esposto ad un aumento
dell'importo della sanzione per effetto della decorrenza dei termini;
che in relazione a ciò la difesa dello Stato deduce la
inammissibilità dell'incidente di costituzionalità per irrilevanza,
dal momento che nessuna delle questioni prospettate influisce sulla
decisione che il giudice è chiamato a prendere; infatti, se il
giudice accoglie l'opposizione, non vi è pagamento alcuno, mentre,
se la respinge, pur potendo modificare la misura della sanzione, non
può in ogni caso disporre il pagamento in misura ridotta secondo
l'art. 16 della legge n. 689, né escludere la maggiorazione che la
legge riconnette al semplice decorso del tempo.
Considerato preliminarmente che, nonostante che il giudice a quo,
nel sollevare le questioni, abbia nel dispositivo dell'ordinanza
fatto riferimento esplicito agli artt. 18, 22 e 23 della legge n. 689
del 1991, tuttavia dall'intero contesto dell'ordinanza medesima è
desumibile l'intento di denunziare, sotto i profili dedotti, gli
artt. 202, 203, 204 e 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.
285 (Nuovo codice della strada), che contengono la specifica
disciplina in tema di circolazione stradale;
che, difatti, nell'ordinanza si pone l'accento sull'istituto
"del pagamento in misura ridotta", disciplinato, in via generale per
tutte le sanzioni amministrative, dall'art. 16 della citata legge n.
689, ma, con riferimento a quelle in materia di circolazione
stradale, dall'art. 202 del nuovo codice della strada nonché, quanto
agli effetti in caso di mancato pagamento in tale misura, dagli artt.
203, 204 e 205 del medesimo codice della strada;
che pertanto la Corte ritiene, in conformità alla propria
giurisprudenza (sentenze nn. 115/1990, 138/1986 e 47/1962), di
correggere l'errore materiale in cui si è incorsi nel dispositivo
dell'ordinanza, dovendosi individuare negli articoli per ultimo
indicati l'oggetto delle questioni;
che, come è desumibile dal contesto dell'ordinanza di
rimessione, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
della disciplina contenuta in tali disposizioni "laddove, durante
l'espletamento della procedura di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, non prevedono la sospensione dei termini di decorrenza
per il pagamento della sanzione nella misura ridotta", così tendendo
a far conservare al contravventore la possibilità di avvalersi del
beneficio del pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 202 del
nuovo codice della strada, pure in presenza di gravame;
che, in ordine a tale petitum va invece osservato che il
beneficio predetto è offerto al contravventore in funzione
deflattiva dei procedimenti contenziosi, sia amministrativi che
giurisdizionali, alla pari di analoghi istituti presenti in altre
discipline processuali;
che sarebbe perciò in contrasto con tale finalità consentire
al contravventore di potersi ancora avvalere del beneficio in parola,
nell'ipotesi in cui attivi in sede amministrativa o giudiziaria un
rimedio contenzioso;
che, in relazione alla perdita del beneficio stesso, non appare
violato l'art. 24 della Costituzione, perché, diversamente da quanto
si sostiene nell'ordinanza di rinvio, da un lato non si è in
presenza di un'ipotesi di solve et repete, che si avrebbe solo se la
facoltà di esperire i rimedi avverso il provvedimento sanzionatorio
fosse condizionata dal previo pagamento della somma e, dall'altro,
l'art. 22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, richiamato
dall'art. 205, comma 3, del nuovo codice della strada, prevede
espressamente, qualora venga proposta opposizione, il potere del Pretore di sospendere il pagamento, ricorrendone le condizioni;
che non appare neppure violato l'art. 3 della Costituzione
perché, proprio in ragione delle finalità deflattive perseguite
dall'istituto del pagamento in misura ridotta, la situazione di chi
non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio è
diversa da quella di chi si avvale del rimedio, tenuto comunque anche
conto che, come già sottolineato da questa Corte (ordinanza n.
67/1994), il giudice, nel respingere l'opposizione, non è vincolato
ad alcun limite per la determinazione della misura della sanzione da
irrogare, ben potendo determinarla, nella sua discrezionalità ed ove
ne ricorrano le condizioni, nel minimo previsto, cioè nella misura
corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo
codice della strada;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 18, 22 e 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale) (recte: degli artt. 202, 203,
204 e 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada)), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Pretore di Alessandria con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte