Sentenza n. 350/2000
Altra decisione · depositata il 25/07/2000 · relatore Valerio Onida
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13,
comma 2, della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il
24 dicembre 1997, recante "Misure urgenti per la sanità ed
interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997", nonché
dell'intera medesima legge, promosso con ricorso del Commissario
dello Stato per la regione Siciliana, notificato il 31 dicembre 1997,
depositato in cancelleria il 9 gennaio 1998 ed iscritto al n. 6 del
registro ricorsi 1998;
Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice
relatore Valerio Onida;
Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente
del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Francesco Torre per la
regione siciliana;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 31 dicembre 1997 e depositato il
9 gennaio 1998, il Commissario dello Stato presso la regione
siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana
il 24 dicembre 1997, recante "Misure urgenti per la sanità ed
interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997", per
violazione degli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione; dell'art. 13,
comma 2, della stessa legge per violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione; nonché dell'intera legge predetta, per violazione
dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Il ricorrente, premesso che il provvedimento ha lo scopo di dare
idonea copertura finanziaria ai maggiori oneri per il bilancio
regionale derivanti dall'incremento della quota a carico della
Regione della spesa sanitaria per l'anno 1997, osserva che esso
contiene "madornali errori materiali, non formalmente rimediabili",
che nel loro complesso non consentirebbero di ritenere rispettato il
principio di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione in
relazione alla integrale copertura dell'onere finanziario che ne
deriva.
Infatti l'art. 16 della legge dispone che alla maggiore spesa di
456.604 milioni di lire, derivante dall'applicazione degli artt. 1,
3, 4, 6, 8, 13, 14 e 15, commi 1 e 2, si provvede quanto a 371.604
milioni con la riduzione delle disponibilità dei capitoli di cui
all'annessa tabella B, e per la differenza di 85 miliardi con
l'aumento del mutuo a pareggio del disavanzo di bilancio, autorizzato
dall'art. 21 della legge regionale n. 14 del 1997. Orbene, dall'esame
della tabella "B" emergerebbero divergenze con l'articolato, e
imprecisioni circa i capitoli richiamati e la capienza degli stessi.
In particolare, un capitolo verrebbe portato in decremento per un
importo inferiore a quello previsto dall'art. 5; non sarebbero
riportate nella tabella le diminuzioni disposte dall'art. 5 su due
capitoli di spesa; sarebbero omessi tre capitoli di spesa di cui
l'art. 10, comma 2, dispone l'incremento, dando così luogo ad una
alterazione dei risultati differenziali; per un capitolo si
indicherebbe nella tabella un incremento inferiore a quello disposto
dall'art. 10, comma 2; si riporterebbero nella tabella, in assenza di
precise disposizioni normative, variazioni in diminuzione su
stanziamenti il cui ammontare era predeterminato con legge; si
prevederebbe per un capitolo una diminuzione superiore all'entità
del relativo stanziamento.
Infine, soprattutto, si prevederebbe un incremento del mutuo
autorizzato per il pareggio del bilancio, senza però prevedere le
spese per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento
del capitale del maggiore mutuo, omettendo quindi la copertura di
detti oneri a carico dei bilanci futuri.
È censurata poi, come manifestamente irragionevole, la
disposizione dell'art. 13, comma 2, la quale prevede che le economie
verificatesi nello stanziamento disposto per l'esercizio finanziario
1995 sul capitolo 15718 possano essere utilizzate nell'anno in corso:
sarebbe infatti un assurdo contabile prevedere l'utilizzazione di
somme non impegnate nel 1995, che hanno costituito economie di spesa
e contribuito, nel loro complesso, a ridurre il disavanzo di
amministrazione del medesimo esercizio, già oggetto di
rendicontazione.
In terzo luogo è censurato l'art. 12, che autorizza il rimborso
delle spese effettivamente sostenute dalle associazioni inserite nel
calendario delle manifestazioni turistiche del 1994, con esclusione
di oneri e spese aggiuntive.
Secondo il ricorrente la disposizione, che autorizza il rimborso
di spese sostenute per manifestazioni legittimate solo ex post
dall'approvazione tardiva del relativo calendario, travalicherebbe la
ratio della legge che prevede i contributi, consentendo l'integrale
rimborso delle spese sostenute anziché contributi ad esse
parametrati; e si configurerebbe come indebita sanatoria di
provvedimenti illegittimamente adottati, intervenendo dopo che
l'assessore regionale al turismo è stato condannato in un giudizio
di responsabilità contabile per aver disposto pagamenti senza che il
calendario delle manifestazioni fosse stato approvato entro l'anno, e
ciò in assenza dei requisiti di presenza di interessi pubblici
legislativamente rilevanti, di preminente importanza generale e
strettamente collegati con la specifica peculiarità del caso,
nonché di rispetto dell'art. 3 della Costituzione e di salvaguardia
dell'esercizio della funzione giurisdizionale di cui all'art. 103
della Costituzione.
2. - Si è costituita la regione siciliana, chiedendo il rigetto
del ricorso.
Secondo la Regione, la censura relativa alle discrepanze fra il
testo normativo e la tabella "B", che sarebbero ascrivibili ad errori
materiali, sarebbe inammissibile, o comunque infondata, in quanto
dette discrepanze non inciderebbero sulla copertura delle spese
recate dalla legge impugnata, ma semmai sulla manovra finanziaria di
assestamento del bilancio prevista dall'art. 16, non specificamente
censurato.
Infondata sarebbe, secondo la Regione, la censura relativa alla
mancata copertura degli oneri conseguenti all'aumento del mutuo a
pareggio, poiché tale aumento non sarebbe che una modifica del
livello massimo del ricorso al mercato autorizzato dalla legge
regionale modellata sul tipo della legge finanziaria statale, limite
fissando il quale il legislatore non sarebbe tenuto ad indicare i
mezzi di copertura degli oneri di ammortamento, provvedendosi ad essi
normalmente con la legge di bilancio.
Quanto alle censure relative all'art. 13, comma 2, la Regione
eccepisce la inammissibilità per genericità di quella riferita
all'art. 3 della Costituzione, non avendo il ricorrente specificato
sotto quale profilo la norma confliggerebbe con il principio di
eguaglianza, e afferma la infondatezza di quella riferita all'art. 97
della Costituzione, poiché l'utilizzo di eventuali economie non
potrebbe considerarsi arbitrario né abnorme dal punto di vista
contabile: del resto non sarebbe implausibile supporre che si tratti
di somme impegnate nell'esercizio di provenienza.
In ordine, infine, all'art. 12, la Regione afferma che i soggetti
presi in considerazione dalla norma di sanatoria rientrano fra i
destinatari della normativa vigente, anche se non poterono fruire dei
benefici da essa previsti a causa della tardiva approvazione del
calendario delle manifestazioni turistiche. L'intervento del
legislatore regionale sarebbe perciò sorretto da un interesse
pubblico legislativamente rilevante, quale quello di promuovere
manifestazioni la cui utilità è stata riconosciuta dalla
amministrazione, sia pure dopo il loro svolgimento. Sarebbe infine da
escludere ogni interferenza con l'esercizio della funzione
giurisdizionale, atteso il carattere non retroattivo della norma,
mentre resterebbe intangibile il giudicato eventualmente formatosi
nel giudizio di responsabilità contabile instaurato nei confronti
dell'assessore regionale. Considerato in diritto
1. - Il Commissario dello Stato presso la regione siciliana ha
impugnato sia l'intero testo della legge approvata dall'assemblea
regionale siciliana il 24 dicembre 1997, recante "Misure urgenti per
la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno
1997", per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
con particolare riguardo alla mancanza di copertura degli oneri
futuri derivanti dall'aumento del mutuo a pareggio del bilancio 1997;
sia, specificamente, l'art. 12 (relativo ad una autorizzazione per il
rimborso di spese per manifestazioni turistiche), per contrasto con
gli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione, e l'art. 13, comma 2
(relativo all'utilizzazione di stanziamenti per contributi a favore
di imprese agricole), della stessa legge, per contrasto con gli artt.
3 e 97 della Costituzione.
Il provvedimento legislativo, adottato pochi giorni prima dello
scadere dell'esercizio 1997, tendeva a realizzare una ampia e
articolata manovra di assestamento del bilancio per detto esercizio,
operando sul versante della spesa, sia in aumento che in diminuzione.
Il risultato complessivo derivante dalle modifiche disposte era un
aumento del disavanzo per 85.000 milioni di lire, la cui copertura
era data dall'incremento del mutuo autorizzato per il pareggio del
bilancio (art. 16, comma 1, e art. 2, comma 1).
La voce più consistente di maggiore spesa era costituita
dall'incremento, per 436.953 milioni, della quota del fondo sanitario
di parte corrente assunta a carico della Regione (art. 1), in
attuazione di quanto disposto dal legislatore statale con l'art. 1,
comma 143, della legge n. 662 del 1996.
Degli ulteriori incrementi di spesa, alcuni erano accompagnati
dalla indicazione di specifiche coperture costituite dalla riduzione
dello stanziamento di altri capitoli di spesa (art. 10, commi 1 e 2,
e comma 3 per la copertura; art. 11, comma 1, e comma 2 per la
copertura; art. 12, commi 1 e 2, e commi 3 e 4 per la copertura;
art. 14, comma 2, e comma 3 per la copertura; art. 15, comma 3, e
comma 4 per la copertura); altri erano coperti, nel loro complesso,
in parte con riduzioni di altri capitoli di spesa elencati nella
tabella "B" allegata alla legge (art. 16, commi 1 e 2), in parte,
come si è detto, con l'aumento del mutuo a pareggio del bilancio.
L'art. 5, a sua volta, disponeva direttamente la riduzione degli
stanziamenti di numerosi capitoli di spesa.
La tabella "A" allegata riportava la variazione allo stato di
previsione dell'entrata derivante dall'aumento del mutuo a pareggio;
la tabella "B" riportava le variazioni sia in aumento che in
diminuzione allo stato di previsione della spesa: ma non sempre vi
era concordanza fra le variazioni indicate in tabella e quelle
disposte negli articoli della legge.
In correlazione con tale complesso assestamento del bilancio
disposto, come si è visto, ad esercizio pressoché concluso -
l'art. 2, comma 2, della legge prevedeva che il mutuo autorizzato per
il 1997 potesse essere contratto entro il 30 aprile 1998; e l'art. 7,
comma 1, prevedeva che sugli stanziamenti autorizzati con la stessa
legge le amministrazioni regionali competenti fossero autorizzate ad
assumere impegni di spesa entro il 20 gennaio 1998.
2. - Successivamente alla proposizione del ricorso - cui non ha
fatto seguito l'esercizio, da parte del presidente della Regione, del
potere di promulgare la legge in pendenza dell'impugnazione, previsto
dall'art. 29, secondo comma, dello statuto speciale - il legislatore
regionale ha sostanzialmente riprodotto in un successivo
provvedimento legislativo la disposizione (di portata, come si è
visto, predominante, dal punto di vista finanziario, nel quadro del
provvedimento per cui è giudizio) concernente l'aumento della quota
del fondo sanitario a carico della Regione per il 1997, al fine di
"consentire il pagamento delle obbligazioni assunte nell'esercizio
finanziario 1997 dalle aziende unità sanitarie locali nonché dalle
aziende ospedaliere" (art. 9, comma 2, della legge regionale 8 maggio
1998, n. 7, recante "Bilancio di previsione della regione siciliana
per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio
1998-2000"), prevedendo che l'erogazione della predetta somma avvenga
"dopo l'approvazione dei rendiconti generali consuntivi presentati
dalle singole aziende" (art. 9, comma 3, della stessa legge).
Contestualmente si è disposta l'"abrogazione" dell'art. 1 della
legge impugnata (art. 9, comma 4, della stessa legge regionale n. 7
del 1998).
Per questa parte, dunque, è venuto meno certamente l'oggetto del
presente giudizio. Ma poiché l'operazione finanziaria in questione
è stata spostata sull'esercizio 1998, anche il previsto aumento
dell'importo del mutuo a pareggio per il 1997, destinato a coprire
parzialmente l'aumento della spesa, in gran parte relativo
all'incremento della quota del fondo sanitario a carico della
Regione, non ha più alcuna possibilità né ragione di divenire
operativo: senza dire che il termine del 30 aprile 1998, che
l'art. 2, comma 2, della legge impugnata stabiliva per la contrazione
di detto mutuo, non potrebbe più essere osservato. Dunque anche per
questa parte deve ritenersi venuta meno la materia del contendere.
3. - Parimenti, l'autorizzazione all'assessore regionale per il
turismo a rimborsare le spese sostenute dalle associazioni inserite
nel calendario delle manifestazioni turistiche del 1994, già
contenuta nell'art. 12 della legge impugnata, oggetto di specifica
censura, è stata riprodotta, con formula in parte corretta,
nell'art. 1, comma 7, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27
(Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998), autorizzandosi la
relativa spesa per gli anni dal 1998 al 2000.
A sua volta, l'art. 8 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16
(Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi
urgenti per l'agricoltura), ha nuovamente disposto l'autorizzazione
di spesa già prevista dall'art. 13, comma 1, della legge impugnata
per erogazioni a favore di aziende agricole a titolo di "contributo
perequazione costi energia elettrica", senza più riprodurre, invece,
l'autorizzazione, già disposta con il comma 2 dell'art. 13,
specificamente impugnato, ad utilizzare per le stesse finalità le
eventuali economie su di uno stanziamento di spesa dell'esercizio
1995. Si deve pertanto intendere che, anche a questo proposito, il
legislatore regionale, disciplinando la materia con un nuovo
provvedimento, abbia definitivamente privato di ogni potenziale
efficacia la disposizione oggetto del giudizio.
4. - Resta l'impugnazione dell'intera legge approvata il
24 dicembre 1997, per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della
Costituzione. Ma sta di fatto che il provvedimento - almeno per
quanto riguarda il suo contenuto fondamentale di variazione del
bilancio del 1997, a cui si riferisce la censura, salvo il profilo,
di cui si è già detto, relativo alla copertura degli oneri per
il maggior mutuo a pareggio - non potrebbe più acquistare alcuna
efficacia, né per quanto riguarda le autorizzazioni di nuove
o maggiori spese, essendo ormai chiuso l'esercizio e largamente
oltrepassato il termine entro il quale si prevedeva la possibilità
di assumere i relativi impegni (art. 7, comma 1, della legge
impugnata); né per quanto riguarda le riduzioni compensative di
altre spese, destinate ad incidere su stanziamenti, sempre relativi
al bilancio del 1997, ormai definitivamente fissati nella loro
entità a seguito della chiusura dell'esercizio: mentre le eventuali
minori spese, rispetto alle previsioni, che di fatto si siano
verificate nel medesimo esercizio, sono ormai destinate a riflettersi
sull'assetto finanziario della Regione solo attraverso il risultato
complessivo - di avanzo o di minore disavanzo - di un bilancio che ha
esaurito i suoi effetti autorizzativi.
5. - Può dunque concludersi che la materia del contendere è
cessata sotto ogni profilo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte