Sentenza n. 350/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/11/2001 · relatore Valerio Onida
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1,
lettera d della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995,
n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio
comunale), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 2000 dal
Tribunale di Aosta, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 12 dicembre 2000, pervenuta a
questa Corte il 30 gennaio 2001, il Tribunale di Aosta, investito di
un ricorso in materia di elettorato passivo, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51
della Costituzione, dell'art. 9, comma 1, lettera d della legge
regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta
del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale). La
disposizione denunciata stabilisce che non può essere eletto sindaco
o vice sindaco "chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o
affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del
comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o
tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o
in qualunque modo di fideiussore".
Il remittente, premesso che nella specie si discute della
eleggibilità alla carica di vice sindaco di un comune di un
discendente di amministratore unico di una società che ha assunto la
qualità di appaltatrice di lavori per il comune medesimo, osserva
che la stessa legge regionale n. 4 del 1995, all'art. 16, comma 1,
lettera b prevede la incompatibilità con la carica di sindaco o vice
sindaco o consigliere comunale o circoscrizionale, fra l'altro, per
"colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o
indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o
appalti nell'interesse del comune".
A giudizio del Tribunale, la disposizione impugnata, nel
prevedere come causa di ineleggibilità un impedimento (l'essere
congiunto di un appaltatore del comune) oggettivamente meno grave di
quello (l'avere parte in proprio in appalti del comune) che, in base
alla stessa legge, comporta una semplice incompatibilità, non
sarebbe conforme al principio di eguaglianza e di ragionevolezza di
cui all'art. 3 della Costituzione, e lederebbe irragionevolmente il
diritto all'accesso alle cariche elettive sancito dall'art. 51 della
Costituzione, apportandovi una limitazione non necessaria né
ragionevolmente proporzionata.
Il giudice a quo osserva poi che il convincimento della
illegittimità costituzionale della disposizione denunciata trova
conforto nella sentenza di questa Corte (n. 450 del 2000) che ha
dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di una norma
statale (l'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), pronunciando in
fattispecie analoga a quella portata all'esame dello stesso
Tribunale; e conclude affermando la rilevanza della questione, posto
che esso è chiamato a pronunziarsi su di una ipotesi di
ineleggibilità che discenderebbe dalla disposizione denunziata.
2. - Non vi è stata costituzione di parti né intervento del
Presidente della Giunta regionale. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata dal Tribunale di Aosta investe
l'art. 9, comma 1, lettera d della legge regionale della Valle
d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice
sindaco e del consiglio comunale), ai cui sensi non può essere
eletto alla carica di sindaco o vice sindaco di un comune "chi ha
ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo
grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di
segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di
appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di
fideiussore".
La questione deve tuttavia essere circoscritta alla previsione
della ineleggibilità di chi sia discendente o ascendente o parente o
affine fino al secondo grado di un appaltatore di lavori o di servizi
comunali. Ciò risulta non solo dai caratteri della fattispecie
sottoposta al giudizio del remittente, ma soprattutto dal fatto che
la norma è posta a confronto, per operare la valutazione di
conformità al principio di eguaglianza, con il disposto
dell'art. 16, comma 1, lettera b della stessa legge regionale n. 4
del 1995, secondo cui "non può ricoprire la carica" di sindaco o
vice sindaco chi, in proprio o come rappresentante di società, abbia
parte in somministrazioni o appalti nell'interesse del comune.
Secondo il remittente, la disposizione denunciata violerebbe i
principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della
Costituzione, stabilendo una causa di ineleggibilità collegata ad un
impedimento meno grave di quello (l'avere parte in proprio in appalti
del comune) a cui la legge collega una semplice situazione di
incompatibilità; e violerebbe altresì il diritto all'accesso alle
cariche elettive, sancito dall'art. 51 della Costituzione,
apportandovi una limitazione non necessaria e irragionevolmente
sproporzionata.
2. - La questione è fondata.
La disposizione denunciata, e quella (l'art. 16, comma 1, lettera
b della stessa legge regionale) invocata come tertium comparationis
riproducono pressoché letteralmente disposti già contenuti nella
legislazione statale che regola le cause di ineleggibilità e di
incompatibilità relative alla carica di sindaco di un comune, e
cioè, rispettivamente, l'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(ora trasfuso nell'art. 61 del testo unico approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e l'art. 3, numero 2, della legge
23 aprile 1981, n. 154 (ora trasfuso nell'art. 63, comma 1, numero 2,
del predetto testo unico).
Questa Corte, investita di analoga questione di legittimità
costituzionale sollevata, in riferimento agli stessi parametri
costituzionali, riguardo all'art. 6 del d.P.R. n. 570 del 1960, lo ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo (insieme al corrispondente
art. 61, comma 1, numero 2, del d.lgs. n. 267 del 2000) "nella parte
in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti
o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di
appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere nominato
sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non
può ricoprire la carica di sindaco" (sentenza n. 450 del 2000).
La Corte, ricostruita l'evoluzione legislativa dalla quale è
derivata la situazione normativa denunciata, a seguito della modifica
delle norme sulle ineleggibilità e sulle incompatibilità e della
previsione della elezione diretta del sindaco, ha ritenuto che la
contraddizione fra la ineleggibilità stabilita a carico del
congiunto di un appaltatore del comune, e la incompatibilità sancita
per il caso dell'appaltatore in proprio, si traducesse in un profilo
di illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di
eguaglianza-ragionevolezza, riservandosi un trattamento diverso e
più gravoso ad una circostanza impediente addirittura di minor peso
rispetto a quella che dà luogo a semplice incompatibilità.
La stessa ratio decidendi non può non valere anche nei riguardi
della identica disciplina recata dalla legge regionale impugnata: e
pertanto anche della norma qui denunciata deve essere dichiarata
l'illegittimità costituzionale nella parte in cui stabilisce una
causa di ineleggibilità, anziché una causa di incompatibilità,
rispetto alla carica di sindaco nonché a quella di vice sindaco.
Quest'ultima carica è infatti soggetta, secondo la legge regionale,
alla stessa disciplina dettata per la carica di sindaco, sia per
quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
sia per quanto riguarda le modalità di elezione diretta.
3. - Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità
denunciato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma
1, lettera d della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio
1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del
consiglio comunale), nella parte in cui stabilisce che chi ha
ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo
grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi
comunali non può essere eletto sindaco o vice sindaco, anziché
stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la
carica di sindaco o vice sindaco.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte