Corte costituzionale

Ordinanza n. 351/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/1983 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

citata

  • art. 5legge 2248/1865
  • art. 26legge 2248/1865

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma

primo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni

degli immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1982

dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra l'INPS e

Rossi Aldo, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 del 1982;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra l'INPS,

locatore, e Rossi Aldo, conduttore, ed avente ad oggetto la

determinazione del canone di locazione ai sensi della legge 27 luglio

1978 n. 392, il Pretore di La Spezia, con ordinanza del 25 gennaio 1982

(in G.U. n. 227 del 1982; reg. ord. n. 163 del 1982) sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma,

della citata legge, che, ai fini del calcolo del canone, stabilisce i

coefficienti di moltiplicazione con riferimento alla categoria

catastale degli edifici;

che il Pretore riteneva che la norma potesse ledere il diritto del

conduttore di difendersi in giudizio (in riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, Cost.), perché questi, secondo lo stesso giudice a quo,

non aveva alcun mezzo di tutela giurisdizionale contro l'accertamento

catastale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva, deducendo

l'infondatezza della questione.

Considerato che la medesima è stata già decisa con sentenza 7

aprile 1983 n. 84, con cui questa Corte ne ha dichiarato

l'inammissibilità nella considerazione che spetta al giudice a quo di

individuare il mezzo di tutela giurisdizionale del conduttore (ricorso

alle commissioni tributarie, ovvero disapplicazione in via incidentale,

da parte del giudice civile adito, degli atti di accatastamento

illegittimi, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E);

che la questione è stata successivamente dichiarata manifestamente

inammissibile con ordinanza 21 luglio 1983 n. 235.

Visti gli artt. 26 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 27 luglio 1978 n.

392, sollevata dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata nel

relativo registro al n. 163 del 1982, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte