Sentenza n. 351/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 5 e
6, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 15
novembre 1988 dalla Corte d'Appello di Torino nel procedimento civile
promosso da Cannizzo Luigi ed altra nei confronti di Cannizzo
Giampaolo ed altri; iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione promosso dai
genitori avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino
che aveva respinto l'opposizione al decreto dichiarativo dello stato
di adottabilità di tre loro figli minori, la Corte d'appello Sezione
per i minorenni di Torino, con ordinanza del 15 novembre 1988, ha
sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,
quinto e sesto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, "nella parte
in cui non prevede la facoltà del genitore e del tutore di farsi
assistere da difensore tecnico nella procedura camerale e l'obbligo
del giudice di avvisare i predetti a tale facoltà".
La denunciata omissione, ad avviso del giudice a quo, "può
determinare pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa,
tanto più in relazione a rapporti di tale rilevanza giuridica e
morale quali sono i rapporti tra genitori e figli e i rapporti tra
tutore e minore soggetto a tutela".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le
parti private, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto
di motivazione circa la rilevanza, e comunque infondata, posto che
alla norma impugnata non può essere attribuito il significato di
escludere l'assistenza del difensore. La possibilità di tutelare in
giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da un difensore è
sufficiente per ritenere garantito il diritto di difesa. Considerato in diritto
1. - La Corte d'Appello di Torino - Sezione per i minorenni
ritiene contrastante col diritto di difesa, garantito dall'art. 24
della Costituzione, l'art. 10, quinto e sesto comma, nella parte in
cui non prevede la facoltà dei genitori (o del tutore) di farsi
assistere da un difensore nella prima fase della procedura per la
dichiarazione di adottabilità del minore, nonché l'obbligo del
giudice di avvisarli di tale facoltà.
L'eccezione di inammissibilità, preliminarmente opposta
dall'Avvocatura dello Stato, sul riflesso che il giudice remittente
"non ha minimamente spiegato sotto quale profilo sarebbe rilevante la
sollevata questione", non può essere condivisa. È vero che, in caso
di accoglimento della questione, la mancata assistenza del difensore
non configurerebbe per sé sola un vizio in procedendo, posto che
tale assistenza è prospettata come facoltativa, non obbligatoria. Ma
l'art. 10 della legge n. 184 del 1983 è stato impugnato anche in
quanto non prevede l'obbligo del giudice di rendere edotti i genitori
della possibilità di farsi assistere da un difensore. Sotto
quest'altro profilo l'accoglimento della questione farebbe emergere
un vizio procedurale del provvedimento dichiarativo dello stato di
adottabilità. Tanto basta per reputare soddisfatta la condizione di
ammissibilità di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 83
del 1953, mentre non occorre che l'ordinanza di rimessione specifichi
il tipo di incidenza del vizio ipotizzato sulla decisione del
gravame.
2. - La questione non è fondata.
La mancata previsione dell'assistenza di un difensore non
significa divieto ai genitori (o al tutore) di avvalersene, ma
soltanto che essa non è obbligatoria. Come questa Corte ha affermato
nella sentenza n. 202 del 1975, "è nel sistema, anche a proposito
dei procedimenti speciali, che la parte si possa far rappresentare o
almeno assistere da un difensore. Onde, in mancanza di una norma che
vieti codesta assistenza, si deve ritenere che la stessa sia
implicitamente ammessa e consentita".
D'altro lato, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte
(cfr., tra le altre, le sentenze n. 29 del 1962, n. 190 del 1970 e n.
150 del 1972), il diritto di difesa non si identifica sempre con la
necessità della materiale assistenza del difensore. In ragione delle
speciali caratteristiche del singolo atto o procedimento preso in
considerazione, il diritto di difesa deve ritenersi sufficientemente
garantito anche da norme che, come quella in esame, consentono alla
parte la possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni
facendosi assistere da un difensore, senza rendere obbligatoria tale
assistenza.
3. - Interpretata nel senso di non precludere ai genitori del
minore la facoltà di farsi assistere da un difensore, la
disposizione denunciata, ad avviso del giudice a quo, violerebbe pur
sempre il diritto di difesa in quanto non prevede l'obbligo di
avvertire i genitori della detta facoltà.
A parte il rilievo che l'ordinanza di rimessione non precisa in
quale momento e con quali modalità siffatto obbligo di avviso
dovrebbe essere adempiuto (se nell'atto con cui si comunica ai
genitori la data fissata per l'udienza oppure oralmente in udienza
qualora si presentino privi di difensore), la questione comunque,
anche sotto questo profilo, non è fondata.
È certo opportuno che i genitori del minore, chiamati a comparire
per essere sentiti dal giudice nella fase preliminare del
procedimento di adottabilità, siano avvisati della possibilità di
farsi assistere da un difensore. Ma il diritto di difesa non comporta
l'obbligo del giudice di indicare alle parti possibilità o
opportunità processuali di cui possono avvalersi secondo legge. Là
dove un obbligo del genere è previsto, come nell'art. 421, primo
comma, cod. proc. civ., si tratta di norme determinate da peculiari
caratteristiche o speciali esigenze (per esempio, di speditezza) del
procedimento, fuori dalla portata dell'art. 24 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto e sesto comma,
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Torino -
Sezione per i minorenni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte