Corte costituzionale

Ordinanza n. 351/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 563 del

codice di procedura penale e dell'art. 248 delle disposizioni di

attuazione del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 16 gennaio 1990 dal Pretore di Verbania nel procedimento

penale a carico di Mutazzi Alfredo, iscritta al n. 123 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Verbania, con ordinanza 16 gennaio

1990, sollevava questione di legittimità costituzionale nei

confronti dell'art.248 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale 1988 (Testo approvato con

il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271), e degli artt.563,

primo comma, e 444 del codice di procedura penale 1988, con

riferimento agli artt.101, secondo comma, 27, secondo e terzo comma,

e 13 della Costituzione;

che, giusta quanto esposto nell'ordinanza, in un procedimento

che prosegue con le norme del codice abrogato, l'imputato ha chiesto

tempestivamente applicazione della pena ai sensi dell'art.444

cod.proc.pen. 1988, incontrando il consenso del pubblico ministero

per una pena di mesi tre di reclusione e concessione di sospensione

condizionale;

che, però, ritiene il Pretore che il detto procedimento

speciale sarebbe incompatibile con l'art. 101, secondo comma, della

Costituzione perché il giudice si troverebbe obbligato ad emettere

sentenza di applicazione della pena richiesta, allo stato degli atti

e senza alcuna valutazione in ordine all'entità della pena stessa, e

senza potere indicare al pubblico ministero ulteriori indagini

rilevanti ai fini della decisione, e particolarmente ai fini del

proscioglimento;

che, per tal modo, viene limitato il potere discrezionale del

giudice, senza che la limitazione derivi dalla legge ma dalla

concorde e incontrollabile volontà delle parti;

che inoltre al giudice verrebbero altresì preclusi gli

accertamenti richiesti dall'art. 27 nei commi secondo e terzo;

che, per le stesse ragioni, la limitazione della libertà

personale dell'imputato viene a dipendere direttamente dalla stessa

sua volontà e dal consenso del pubblico ministero, mentre si tratta

di un bene indisponibile, in guisa che verrebbe e verificarsi palese

incompatibilità nei confronti dell'art.13 della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale si è riportata integralmente alle ragioni esposte in un

precedente analogo procedimento proveniente da altra Autorità

giudiziaria;

Considerato che, per quanto si riferisce alla valutazione

concernente la congruità della pena richiesta dalle parti, la Corte

ha già dichiarato, con sentenza 26 giugno 1990, n.313

l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art.444

cod.proc.pen. 1988 in riferimento all'art.27, terzo comma della

Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa

valutare la congruità della pena di cui le parti hanno richiesto

l'applicazione;

che, per quanto si riferisce a tutte le altre questioni

sollevate dall'ordinanza, con riferimento agli altri parametri sopra

enunciati, la stessa sentenza ne ha dichiarato l'infondatezza, né

l'ordinanza ha prospettato ragioni o profili nuovi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), e degli

artt. 563, primo comma, e 444 del codice di procedura penale,

sollevata dal Pretore di Verbania in riferimento all'art. 27, terzo

comma, della Costituzione, con ordinanza 16 gennaio 1990, perché è

già stata dichiarata, con sentenza 26 giugno 1990, n. 313,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del

codice di procedura penale 1988, nella parte in cui non prevede che

il giudice possa valutare la congruità della pena di cui le parti

hanno richiesto l'applicazione.

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dei medesimi articoli, sollevata dalla stessa

ordinanza in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 27, secondo

comma, e 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte