Corte costituzionale

Ordinanza n. 351/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario), e dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546, (Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413) nel testo modificato dall'art. 69 del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle

disposizioni in materia di imposte sugli ol/' minerali, sull'alcole,

sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA

con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a

detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina

dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei

rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa

fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo,

l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su

taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con

modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, promosso con

ordinanza emessa il 17 novembre 1994 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Zavattieri

Antonio ed altro contro l'Ufficio del registro di Domodossola,

iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso del giudizio sul ricorso avverso un avviso

di accertamento del valore di immobili ai fini dell'imposta di

registro e dell' imposta sull'incremento di valore degli immobili

(INVIM), la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con

ordinanza del 17 novembre 1994 (R.O. n. 26 del 1995), ha sollevato,

in riferimento all'art. 113 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636, nella parte in cui attribuisce alle Commissioni tributarie

giurisdizione esclusiva sulle controversie tributarie;

che il giudice a quo osserva, in proposito, che le Commissioni

tributarie non avrebbero natura di organi di giurisdizione ordinaria,

e nemmeno di giurisdizione amministrativa secondo una pronuncia del

1980 del Consiglio nazionale forense che, alla stregua di tale

rilievo, aveva respinto il ricorso di un giudice tributario inteso ad

ottenere la iscrizione nell'albo dei procuratori in virtù del

possesso in capo al ricorrente del requisito dello svolgimento delle

funzioni di magistrato amministrativo per oltre cinque anni;

che con la medesima ordinanza, la predetta Commissione

tributaria di primo grado di Verbania ha, altresì, impugnato l'art.

80, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel

testo modificato dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.

331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.

427, che differisce l'efficacia di tutte le norme del citato decreto

legislativo, e non solo di quelle incompatibili con le attuali

Commissioni tributarie, alla data di insediamento delle istituende

Commissioni tributarie provinciali e regionali;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma in questione si

porrebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione,

sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto la riforma del

contenzioso tributario, attuata con il predetto d.-lgs. n. 546 del

1992, potrebbe già trovare applicazione ad opera delle attuali

Commissioni tributarie per alcune parti, quali quelle concernenti

l'assistenza tecnica, la sospensione dell'atto impugnato, le spese

del giudizio;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la infondatezza delle questioni;

Considerato, quanto alla prima questione, che il problema della

natura giuridica delle Commissioni tributarie è stato

definitivamente risolto da questa Corte nel senso del carattere

giurisdizionale delle stesse (v., fra le altre, sentenze n. 50 del

1989; n. 21 del 1986; n. 63 del 1982; n. 215 del 1976; n. 287 del

1974) e che, ciò posto, non può ritenersi che l'attribuzione ad

esse della cognizione in via esclusiva delle controversie tributarie

si ponga in contrasto con l'art. 113 della Costituzione. Questo,

infatti, nell'affidare la tutela giurisdizionale dei diritti e degli

interessi legittimi contro gli atti della Pubblica Amministrazione

agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa, non intende

escluderne quegli organi speciali di giurisdizione, preesistenti alla

entrata in vigore della Costituzione, che, come le Commissioni

tributarie, ai sensi della VI disposizione transitoria di essa, sono

rimaste in vita - pur in presenza del divieto di istituzione di

giudici speciali, di cui all'art. 102 della stessa Costituzione -

attraverso un procedimento di revisione ai fini dell'adeguamento ai

principi costituzionali (sentenza n. 215 del 1976);

che, per quanto riguarda il lamentato contrasto dell'art. 80,

comma 2, del d.-lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con l'art. 3, primo

comma, della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza, va

rilevato che la norma impugnata ricollega la data di inizio della

efficacia delle nuove disposizioni riguardanti il contenzioso

tributario a quella della istituzione delle nuove Commissioni

tributarie provinciali e regionali;

che la potestà, rimessa alla discrezionalità legislativa - ed

il cui esercizio non costituisce una novità nell'ordinamento vigente

- di fissare un dies a quo per la efficacia di una nuova disciplina

processuale, in connessione con una serie di adempimenti necessari

perché essa possa essere attuata, appare tanto più ragionevole

allorché, come nel caso di specie, l'entrata in vigore della riforma

richieda una radicale modificazione delle strutture attraverso la

costituzione di nuovi organismi giurisdizionali (con la correlativa

esigenza di modifiche della procedura);

che, del resto, come già rilevato da questa Corte, la

istituzione delle nuove Commissioni tributarie è adempimento di non

lieve momento, destinato a svolgersi in un ragionevole arco di tempo

(ordinanza n. 230 del 1994);

che, pertanto, entrambe le questioni sollevate vanno dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),

sollevata, in riferimento all'art. 113 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 2, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.

30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo modificato

dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione

delle disposizioni in materia di imposte sugli ol/' minerali,

sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in

materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni

conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti

la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le

procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi

di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto

lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale

straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie),

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,

sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione

dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con la

medesima ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte