Ordinanza n. 352/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 legge 26
luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) in relazione agli artt.
582 cod. proc. pen. e 76 cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 14
febbraio 1985 dalla Sezione di Sorveglianza presso la Corte d'appello
delle Marche nel procedimento di sorveglianza relativo a Serafini
Piero, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Sezione di
sorveglianza presso la Corte d'appello delle Marche dubita della
legittimità costituzionale: a) dell'art. 47, ultimo comma, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), assumendo che
detta norma, nella parte in cui esclude che valga come espiazione di
pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale in caso di
revoca per inammissibilità sopravvenuta del provvedimento di
ammissione, contrasti con gli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo
comma, Cost.; b) del medesimo art. 47 l. n. 354/1975 "in correlazione
con gli artt. 582 c.p.p. e 76 c.p., per la parte in cui non è
disciplinato, durante il periodo di affidamento, il concorso di altre
pene, ed è precluso alla Sezione di sorveglianza (in caso di riarresto
dell'affidato per l'espiazione di diversa condanna) di provvedere alla
dichiarazione di estinzione della pena a termine dell'ultimo comma del
medesimo art. 47": sostenendo al riguardo che la disciplina risultante
dalle predette norme - in forza della quale, in caso di sopravvenienza
di altra condanna, spetta al P. M. di provvedere al cumulo e di
disporre il riarresto dell'affidato ove sia superato il limite di 30
mesi fissato per l'ammissibilità della misura dal citato art. 47
darebbe luogo a violazione:
- dell'art. 3 Cost., in quanto il completamento del periodo di
prova (con conseguente estinzione della pena) o la sua interruzione
dipenderebbero dalla maggiore o minore solerzia del P. M. nel
provvedere all'unificazione delle pene concorrenti;
- con l'art. 25 Cost., in quanto l'attribuzione al P. M., anziché
alla Sezione di sorveglianza, del potere di provvedere al cumulo (e di
determinare, con ciò, la cessazione dell'affidamento), sottrarrebbe
l'affidato al suo giudice naturale;
- con l'art. 13, secondo comma, Cost., in quanto la pena modificata
in affidamento in prova non potrebbe considerarsi come pena della
stessa specie, sicché sarebbe insuscettibile di cumulo e potrebbe
ritradursi in detenzione in carcere non per mero provvedimento
dell'organo di esecuzione ma solo con motivato provvedimento della
Sezione di sorveglianza;
- con l'art. 27 Cost., in quanto il riarresto dell'affidato
frustrerebbe la sua legittima aspettativa ad offrire una buona prova ed
a conseguire così l'estinzione della pena.
Considerato che la questione sub a) è stata già decisa con la
sentenza n. 312/1985 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, "nella
parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo
di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso di revoca del
provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito
negativo della prova"; che pertanto tale questione va dichiarata
manifestamente infondata;
che con la questione sub b) il giudice a quo sostanzialmente assume
che, ove con la pena in relazione alla quale sia stato disposto
l'affidamento in prova al servizio sociale concorra altra pena che,
cumulata con la prima, comporti il superamento dei limiti di
ammissibilità della misura fissata dal primo comma del citato art. 47,
non dovrebbe procedersi all'unificazione delle pene concorrenti secondo
le regole ordinarie, ma dovrebbe dettarsi una speciale disciplina che
consenta il completamento del periodo di affidamento (e, con esso,
l'estinzione della pena) ed attribuirsi alla sezione di sorveglianza,
anziché al P. M., la competenza a provvedere in merito;
che è peraltro evidente che, con siffatta prospettazione, si
chiede alla Corte di introdurre, per l'ipotesi in questione, una nuova
e complessa regolamentazione normativa, derogatoria rispetto a quella
ordinaria sia in tema di disciplina del concorso di pene, che di
attribuzione delle competenze nella fase esecutiva;
che pertanto, poiché - secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte - l'innovazione al sistema normativo, nonché
l'individuazione, tra i vari possibili, del tipo di rimedio che valga a
realizzarla esulano dai poteri della Corte e rientrano, invece,
nell'esclusiva competenza del legislatore, la questione sollevata deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 - già dichiarato illegittimo nella parte impugnata, con la
sentenza n. 312 del 1985 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e
27 Cost. dalla Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello delle
Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 195/85);
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del predetto art. 47, in relazione agli
artt. 582 c.p.p. e 76 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 13,
25 e 27 Cost. con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte