Sentenza n. 352/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1986
dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Serrati
Sabrina e Giausa Sonia, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1987
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1.a ss.
dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza emessa il 4 dicembre 1986 (notificata e
comunicata il successivo 19; pubblicata nella G.U. n. 11/1.ss dell'11
febbraio 1987 e iscritta al n. 14 R.O. 1987) nella controversia di
lavoro intesa da Serrati Sabrina ad impugnare il licenziamento
intimatole dalla datrice di lavoro Giausa Sonia e la condanna della
convenuta al risarcimento dei danni e nelle spese giudiziali, il
Pretore di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, ha d'ufficio
dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 249 c.p.c. nella parte in cui non fa rientrare i prossimi
congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel
processo civile.
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - Nell'adunanza del 30 settembre 1987 in Camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto
3. - La questione di legittimità costituzionale, per contrasto
con l'art. 3 Cost., dell'art. 249 c.p.c. nella parte in cui non fa
rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal
testimoniare nel processo civile non può essere decisa dalla Corte.
L'art. 249 c.p.c. estende al processo civile le disposizioni degli
artt. 351 e 352 c.p.p. relative alla facoltà di astensione dei
testimoni, e non anche l'art. 350 (Diritto dei prossimi congiunti di
astenersi dal testimoniare), modificato in virtù della l. 18 giugno
1955, n. 517, ma l'art. 350 non consta del solo co.1, che consente di
astenersi ai prossimi congiunti dell'imputato o di uno dei
coimputati, ma si diffonde nei successivi tre commi a dettare regole
che non possono essere estese al processo civile, e, pertanto, la
questione sottoposta all'esame della Corte non può essere risolta
con collegare l'illegittimità dell'art. 249 al mancato richiamo, nel
medesimo, dell'art. 350.
D'altro canto, il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 249 non
può essere eliminato con proclamare una sorta di "superiorità
sostanziale" del processo penale sul processo civile perché in
quest'ultimo ricevono garanzia beni che sono meritevoli di difesa in
non minor misura di quelli che costituiscono oggetto del processo
penale (si pensi alle questioni di stato e ai rapporti di lavoro).
Pertanto, la problematica va affidata al Parlamento (in tali sensi
C. cost. 17 giugno 1987, n. 230 a proposito dei dipendenti della
Corte dei Conti).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 249 c.p.c., nella parte in cui non fa rientrare i prossimi
congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel
processo civile, sollevata per contrasto con l'art. 3 Cost. con
ordinanza 4 dicembre 1986 dal Pretore di Lecce in funzione di giudice
del lavoro (n. 14 r.o. 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte