Sentenza n. 352/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 54Ordinamento penitenziario
- art. 18legge 663/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663
(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
promossi con n. 3 ordinanze emesse il 5 ottobre 1990 dal Tribunale di
sorveglianza presso la Corte d'appello di Torino, iscritte ai nn.
129, 130 e 131 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con tre ordinanze di identico contenuto, pronunciate il 5
ottobre 1990, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), così come sostituito
dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla
legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), nella parte in cui,
stabilendo che ai fini della liberazione anticipata "è valutato
anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare", consente
il computo della custodia trascorsa nella forma degli arresti
domiciliari (art. 284 del codice di procedura penale).
Osserva il rimettente che, in base alla elaborazione
giurisprudenziale formatasi in tema di liberazione anticipata,
possono enuclearsi i seguenti princìpi: 1) il detenuto, se vuole
ottenere la riduzione di pena, deve attivarsi rispetto alle occasioni
trattamentali che gli sono offerte durante la detenzione; 2) la
decisione del tribunale di sorveglianza deve basarsi esclusivamente
sui risultati acquisiti nel periodo in cui si è sviluppato il
trattamento rieducativo del detenuto; 3) deve escludersi che il
comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza
delle norme che regolano la vita carceraria legittimi il detenuto ad
ottenere la riduzione di pena. Tutto ciò, rileva il giudice a quo,
conduce a risultati coerenti rispetto a quanto sancito dagli artt. 3
e 27 della Costituzione, giacché le opportunità trattamentali sono
offerte a tutte le persone detenute in istituti di pena; il
coinvolgimento dei detenuti in tale attività è una delle massime
espressioni della funzione rieducativa della pena; la pace sociale
negli istituti di pena è un dato di fatto incontrovertibile da molti
anni; sicché - conclude il rimettente - è possibile affermare che
l'istituto della liberazione anticipata è legato indefettibilmente
al regime penitenziario.
Ma tale disciplina, il cui fulcro è rappresentato dalla adesione
del detenuto alle attività trattamentali del carcere, è stata
modificata dalla legge n. 663 del 1986 che ha previsto la riduzione
anche per il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e,
quindi, anche nella forma degli arresti domiciliari. L'innovazione, a
parere del rimettente, vulnera gli artt. 3 e 27 della Costituzione,
in quanto la novella ha introdotto una disciplina unitaria per
situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse ed avulsa da
qualsiasi funzione rieducativa. Si rileva, infatti, che gli elementi
acquisibili dalla autorità di polizia ai fini della valutazione
della condotta tenuta nel corso degli arresti domiciliari, si
limitano ad enunciati stereotipi i quali attestano esclusivamente che
la persona "non ha dato luogo a rilievi con la sua condotta in
genere"; sicché, mentre per pacifica giurisprudenza l'art. 54 della
legge e l'art. 94 del regolamento sono interpretati nel senso che la
regolare condotta tenuta nel corso della espiazione della pena non
giustifica da sola la concessione della liberazione anticipata, con
la novella del 1986 la regolare condotta durante gli arresti
domiciliari è sufficiente per ottenere la riduzione di pena. Risulta
così evidente - si assume nelle ordinanze - che l'innovazione
legislativa ha introdotto una disciplina discriminatoria nei
confronti dei detenuti che espiano la pena in carcere, privilegiando
coloro che espiano la pena agli arresti domiciliari.
D'altra parte, osserva il rimettente, i princìpi enunciati da
questa Corte nella ordinanza n. 327 del 1989 in tema di liberazione
anticipata con riferimento alla detenzione domiciliare, non possono
applicarsi agli arresti domiciliari: mentre, infatti, la detenzione
domiciliare postula un costante controllo del detenuto da parte del
centro del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza, nel
corso degli arresti domiciliari i saltuari controlli effettuati dalla
autorità di polizia si limitano a verificare se la persona si trovi
in casa. Il che, conclude il rimettente, consente di affermare che
durante gli arresti domiciliari non si garantiscono "le finalità
rieducative della pena" e un trattamento identico a quello previsto
per coloro che espiano la pena in carcere o in detenzione
domiciliare.
2. - Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Negli
atti di intervento l'Avvocatura ha osservato che le considerazioni
poste a fondamento della ordinanza di questa Corte richiamata dal
giudice a quo sono estensibili agli arresti domiciliari, trattandosi
di istituto ontologicamente identico alla detenzione domiciliare,
mentre nessun rilievo rivestirebbe, ai fini della dedotta censura, il
fatto che, nel caso degli arresti domiciliari, al controllo del
servizio sociale, previsto per la detenzione domiciliare, si
sostituisca quello della polizia giudiziaria. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), sostituito dall'art.
18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), nella parte in cui stabilisce
che ai fini della concessione della liberazione anticipata è
valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare,
pur se nella forma degli arresti domiciliari. Più in particolare, il
giudice a quo denuncia la violazione dell'art. 3 della Costituzione
sul presupposto che, non potendo applicarsi alle persone che si
trovano agli arresti domiciliari il principio, valido per quanti si
trovano in fase di espiazione della pena, secondo il quale la
regolare condotta da sola non giustifica la concessione della
liberazione anticipata, si determina "una disciplina discriminatoria
nei confronti dei detenuti che espiano la pena in carcere,
privilegiando coloro che espiano la pena agli arresti domiciliari".
Viene denunciata, poi, la violazione del principio sancito dall'art.
27, terzo comma, della Costituzione, in quanto, ad avviso del
rimettente, nel corso degli arresti domiciliari "non si garantiscono
le finalità rieducative della pena ed un trattamento identico a
quello previsto per coloro che espiano la pena in carcere o in
detenzione domiciliare".
2. - Le ordinanze di rimessione, pronunciate dallo stesso giudice
in tre distinti procedimenti di sorveglianza, sottopongono all'esame
della Corte questioni identiche fondate sui medesimi motivi: i
relativi giudizi, pertanto, vanno riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
3. - Il nucleo centrale della tesi sostenuta dal rimettente trae
alimento da una premessa di incontrovertibile esattezza, non
potendosi certo revocare in dubbio l'esistenza di grandi diversità
sul piano strutturale e funzionale, tra il regime che caratterizza lo
status delle persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari
rispetto alla condizione in cui versano i soggetti che si trovano in
vinculis negli istituti penitenziari per espiare la pena. Diversità
che necessariamente si proiettano anche sul piano dei "controlli" che
l'ordinamento appresta per soddisfare le finalità, per molti aspetti
antinomiche, che caratterizzano le due "situazioni" poste a
raffronto. Nel caso degli arresti domiciliari, infatti, ci si trova
in presenza di una fra le diverse misure coercitive che il giudice
può adottare nel corso del procedimento, sicché le uniche esigenze
che, da un lato ne legittimano l'adozione e, dall'altro, giustificano
il necessario potere di verifica circa l'osservanza dei contenuti
precettivi insiti nella specifica misura, non possono che essere i
pericula libertatis tipizzati nell'art. 274 del codice di procedura
penale. Al di là della funzione cautelare, dunque, e della
correlativa possibilità offerta dall'art. 284, quarto comma, del
codice di rito, di "controllare in ogni momento l'osservanza delle
prescrizioni imposte all'imputato", non possono intravedersi
finalità diverse, cosicché non residua spazio per ipotizzare una
"osservazione" del comportamento dell'imputato che non sia consona al
soddisfacimento delle esigenze che sottostanno alla misura. I
controlli che accompagnano l'applicazione della misura degli arresti
domiciliari si pongono, quindi, su di un piano di contrasto
funzionale rispetto a quelli intesi ad acquisire la "prova" che il
condannato a pena detentiva abbia partecipato "all'opera di
rieducazione" ai fini di quanto previsto dall'art. 54
dell'ordinamento penitenziario, posto che affiancare una funzione
rieducativa alle finalità cautelari, tipiche ed esclusive della
misura, equivarrebbe ad introdurre un elemento antagonista rispetto
alla presunzione di non colpevolezza che per definizione assiste
l'imputato che a quella misura si trova sottoposto.
4. - Tutto ciò, peraltro, non incide in alcun modo - come invece
mostra di ritenere il rimettente - sulla valutazione dei presupposti
ai quali l'ordinamento condiziona il riconoscimento del beneficio
della liberazione anticipata. Come questa Corte ha già avuto modo di
rilevare (sentenza n. 276 del 1990), la detrazione di pena prevista
dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito
dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, oltre a
rappresentare il riconoscimento della partecipazione del condannato
all'opera rieducativa, è accordata allo specifico fine di consentire
il più efficace reinserimento del condannato stesso nella società.
"Ma è evidente" rileva ancora la Corte "che questa è l'enunciazione
della finalità dell'istituto, e della sua stessa ratio; la legge, in
altri termini, vuol mettere subito bene in chiaro che la riduzione di
pena non ha gratuito carattere pietistico o paternalistico, ma
rappresenta un premio allo sforzo che il condannato va facendo per
adeguarsi all'opera dell'Istituzione che, mediante la rieducazione,
lo avvia al reinserimento sociale". Poiché, dunque, è proprio ed
esclusivamente "a tal fine" che la norma denunciata consente di
"valutare" anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare,
a prescindere dalla diversa tipologia delle misure (custodia
cautelare in carcere, custodia cautelare in luogo di cura, arresti
domiciliari) atte a generare quello stato, è evidente, allora, come
il contenuto di "meritorietà" della condotta suscettibile di dar
luogo alla riduzione di pena, sia riguardato dal legislatore in
termini di sostanziale omogeneità quanto ai relativi parametri di
valutazione, pur se ampiamente diversificate possono in concreto
apparire le situazioni di fatto alla cui stregua operare un simile
apprezzamento. Il giudice a quo, infatti, appunta le sue censure
prendendo genericamente a riferimento la sola ipotesi degli arresti
domiciliari, ma la natura dei "problemi" lumeggiati nelle ordinanze
di rimessione si riflette, in realtà, su di una gamma ben più ampia
di situazioni che possono scaturire dal complesso quadro normativo
che disciplina - ai fini che qui interessano - il tema della libertà
personale. Va anzitutto rilevato, in proposito, come le misure che
generano la custodia cautelare siano fra loro normativamente graduate
sul piano della afflittività, in stretta aderenza ai princìpi di
adeguatezza e proporzionalità enunciati dall'art. 275 del codice di
procedura penale. Ed è, anzi, proprio facendo leva su tale premessa
che la giurisprudenza è pervenuta alla conclusione di ritenere
computabile agli effetti della liberazione anticipata anche il
periodo trascorso dall'interessato agli arresti domiciliari, giacché
l'opposta tesi avrebbe determinato una ingiustificata disparità di
trattamento tra chi è stato ammesso agli arresti domiciliari e chi
non lo è stato, con un trattamento deteriore nei confronti di coloro
che, per una minore pericolosità, sono stati ritenuti meritevoli
della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. Se, quindi,
tra le diverse forme di custodia cautelare è possibile intravedere
un differenziato livello di compressione della libertà personale e
se, ancora, nell'ambito della stessa misura degli arresti domiciliari
sono ammesse modalità esecutive che restringono o ampliano la sfera
della libertà dell'imputato a norma dell'art. 284, secondo e terzo
comma, del codice di rito, è evidente, allora, come risulti
corrispondentemente differenziata la tipologia dei "controlli"
apprestati dall'ordinamento e, soprattutto, come agli stessi non
possa annettersi - per i rilievi già svolti - il valore di
"presupposto" indispensabile ai fini della applicazione della norma
denunciata. D'altra parte, anche nei confronti dell'imputato
sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere possono
profilarsi, seppure in misura ridotta, le stesse carenze di elementi
valutativi sulle quali il giudice a quo fonda, in buona sostanza, le
proprie censure di illegittimità costituzionale, dal momento che
l'ordinamento penitenziario - e per ragioni fin troppo evidenti -
distingue nettamente le disposizioni che disciplinano il trattamento
dei condannati rispetto a quello degli imputati.
5. - Il nucleo della disposizione oggetto di denuncia, quindi,
deve essere rinvenuto nelle finalità alle quali è rivolta la
detrazione di pena per il periodo trascorso in custodia cautelare,
anche se nella forma degli arresti domiciliari, e nell'apprezzamento
"qualitativo" della condotta tenuta in quel periodo, a prescindere
dalla fonte da cui promanino gli elementi conoscitivi sulla cui base
viene formulato un simile giudizio. Essendo la detrazione di pena
rivolta al fine di consentire un più efficace reinserimento del
condannato nella società, e dovendo questi offrire la prova di
partecipazione all'opera di rieducazione, starà al giudice valutare
se nel comportamento serbato dall'interessato nel corso della
custodia cautelare possano essere rinvenuti quegli elementi che la
giurisprudenza indica come sintomatici della evoluzione della
personalità verso modelli socialmente validi, del ravvedimento
improntato alla revisione delle motivazioni che avevano indotto il
condannato a perseguire scelte criminali ed, infine, del progressivo
abbandono dei disvalori sui quali tali scelte si fondavano.
Positivamente accertata la ricorrenza di tali presupposti, dunque, la
riduzione di pena si giustifica quale riconoscimento della
partecipazione all'opera rieducativa, la quale, anche se attuata
"spontaneamente" ed al di fuori del circuito penitenziario, non per
questo cessa di essere riguardata dal legislatore come parametro
unitario e concettualmente indifferenziato, alla cui stregua la
concessione del beneficio può concretamente volgersi a soddisfare la
funzione tipica dell'istituto.
6. - Inquadrata nei riferiti termini, la questione sottoposta
all'esame di questa Corte si appalesa, pertanto, priva di fondatezza.
Il giudice a quo, infatti, muove dalla erronea premessa di ritenere
che, essendo l'attività svolta dagli organi incaricati di
controllare la condotta dell'imputato sottoposto alla misura degli
arresti domiciliari destinata a garantire il rispetto delle
prescrizioni imposte con la misura, e poiché tale "osservazione" si
postula, seppure in forma implicita, come equivalente a quella che
concerne il trattamento riservato ai condannati nel corso della
esecuzione della pena, la semplice mancanza di "elementi negativi"
attestata dalla autorità di polizia sarebbe in sé sufficiente ai
fini del computo di quel periodo agli effetti della liberazione
anticipata, con un correlativo "affievolimento" dei presupposti di
concedibilità del beneficio rispetto a quelli stabiliti per la fase
della espiazione della pena. Ma la legge, si è già detto, facendo
leva sulla "prova" che l'interessato deve fornire circa la propria
partecipazione all'opera di rieducazione, non consente di graduare i
presupposti in funzione del tipo di "custodia" al quale la detrazione
di pena si riferisce; sicché, i medesimi criteri di valutazione e
gli stessi parametri di riferimento alla cui stregua il giudice
ritiene provata la partecipazione del condannato alle opportunità
offertegli nel corso del trattamento penitenziario, devono valere
anche agli effetti della omologa delibazione che il giudice stesso è
chiamato a compiere circa la condotta mantenuta dall'interessato nel
corso della custodia cautelare, restando comunque salva la più ampia
possibilità di acquisizione degli elementi di fatto sui quali tale
apprezzamento deve oggettivamente fondarsi.
Né l'uno né l'altro dei parametri costituzionali invocati dal
rimettente può ritenersi, quindi, in alcun modo vulnerato dalla
disposizione oggetto di denuncia, posto che, per ciò che attiene al
principio di uguaglianza, alla identità dei presupposti per la
concessione del beneficio corrisponde la parità di trattamento fra
le diverse situazioni poste a raffronto, mentre, sotto il profilo
della dedotta violazione dell'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, è proprio la "meritorietà" della condotta serbata nel
corso degli arresti domiciliari a giustificare la detrazione di pena
che - secondo la mens della norma - è destinata a facilitare un
"più efficace reinserimento nella società" (v. sentenza n. 276 del
1990).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), sostituito dall'art. 18 della
legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1991:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte