Sentenza n. 352/1999
Altra decisione · depositata il 22/07/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, 10, 13,
comma 4, e 14, della legge della Regione Siciliana, approvata il 5
settembre 1997, recante "Modifiche ed integrazioni all'art. 45 della
legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei
comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore
proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno
delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e
del turismo", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana, notificato il 13 settembre 1997, depositato in
cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 60 del registro
ricorsi 1997.
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Udito l'avv. Francesco Torre per la Regione Siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R.Ric. n.
60 del 1997), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha
sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune
disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana
il 5 settembre 1997 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 45 della
legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei
comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore
proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno
delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e
del turismo), per violazione degli artt. 3, 81, quarto comma, e 97
della Costituzione. In particolare, il ricorrente ha impugnato
l'art. 7 della predetta legge, nella parte in cui esso conferisce
efficacia retroattiva alla maggiorazione, dalla stessa norma
disposta, del compenso in favore degli esperti di nomina dei
Presidenti delle Province regionali, nella misura prevista, per gli
esperti nominati dai sindaci, dall'art. 4 della legge regionale n.
38 del 1994. Tale previsione sarebbe, secondo il ricorrente, lesiva
del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui
all'art. 97, nonché dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Parimenti oggetto di censura per violazione dell'art. 97 della
Costituzione è la previsione dell'art. 10 della legge denunciata,
che autorizza l'amministrazione regionale a riammettere in servizio,
a far data dalla entrata in vigore della legge stessa, prescindendo
dalla vacanza del posto, un ex assistente amministrativo della
Presidenza della Regione Siciliana, che era stato dichiarato decaduto
dall'impiego, ai sensi dell'art.127, lettera c), del testo unico
degli impiegati civili dello Stato.
Tale disposizione è stata denunciata anche per il contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, avuto riguardo alla deroga, disposta
dalla predetta norma per un caso concreto, e non giustificata dalla
obiettiva diversità di esso dagli altri casi, ad uno dei presupposti
necessari per l'istituto della riammissione in servizio.
Altra disposizione impugnata è l'art. 13 della legge regionale
citata, che riproduce i commi 3 e 4 dell'art. 25 della legge
regionale n. 36 del 1991, come modificato dall'art. 50 della legge
regionale n. 15 del 1993, trasformando, al comma 4, la garanzia
fideiussoria regionale sulle operazioni finanziarie poste in essere
dagli istituti di credito in favore dei soci delle cooperative del
settore turistico da sussidiaria in solidale, senza obbligo per il
creditore di escutere previamente il debitore principale. Il
ricorrente ravvisa in tale disposizione il contrasto con il principio
di buon andamento dell'azione amministrativa, oltre che con il
principio della ragionevolezza, e con l'art. 81, quarto comma, della
Costituzione.
È, infine, oggetto di censura l'art. 14, che interpreta il
combinato disposto dell'art. 47, ultimo comma, della legge regionale
n. 9 del 1986 e dell'art. 37, ultimo comma, della legge regionale n.
33 del 1996 nel senso di estendere indiscriminatamente, con effetto
retroattivo, anche ai dipendenti assunti presso le Aziende autonome
per l'incremento turistico dopo l'entrata in vigore della legge n. 9
del 1986 il trattamento giuridico ed economico del personale della
Regione. In tal modo, secondo il ricorrente, si recherebbe ancora una
volta vulnus agli artt. 3 e 97 della Costituzione, disponendosi una
sanatoria non giustificata da preminenti interessi pubblici, e
creandosi, nell'ambito dei dipendenti provinciali, una categoria
privilegiata.
2. - Nel giudizio si è costituita la Regione Siciliana, che ha
concluso per la infondatezza del ricorso.
3. .- In data 16 ottobre 1997, il Presidente della Giunta regionale
ha promulgato la legge impugnata (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 58 del 18 ottobre 1997), con l'omissione
delle previsioni di cui alle disposizioni censurate dal Commissario
dello Stato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
4. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica,
l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Commissario
dello Stato della Regione Siciliana, una memoria per dedurre che, in
seguito alla intervenuta promulgazione parziale della legge
impugnata, è divenuta impossibile una autonoma, successiva
promulgazione delle disposizioni censurate, e per chiedere,
conseguentemente, che sia dichiarata cessata la materia del
contendere. Considerato in diritto Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale di una serie
di disposizioni contenute nella legge approvata dall'Assemblea
regionale siciliana il 5 settembre 1997 (Modifiche ed integrazioni
all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e
degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del
CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i
settori dell'industria, della pesca e del turismo). In particolare,
della citata legge, sono stati impugnati gli artt. 7, 10, 13, quarto
comma, e 14.
La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di
promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione
siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge
regionale 16 ottobre 1997, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 58 del 18 ottobre 1997).
L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita
necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo
deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la
possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di
promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia,
privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del
contendere del presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte