Sentenza n. 353/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 990/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6,
comma secondo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 luglio 1976 dal Pretore di Siniscola nel
procedimento civile vertente tra Magliocchetti Andrea e l'Ufficio
Centrale Italiano ed altro, iscritta al n. 174 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141
dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 30 giugno 1979 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Riboldi Ferruccio e Kaiser Charles ed
altri, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con atto notificato in duplice copia per mezzo del servizio
postale a ministero dell'ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di
Siniscola all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) nella sede di Milano
corso Venezia 8 e a Martino Magrini presso lo stesso U.C.I. il 1
ottobre 1975, Magliocchetti Andrea convenne avanti la Pretura di
Siniscola per l'udienza del 3 febbraio 1976 l'U.C.I. e, ai sensi
dell'art. 6 l. 990/1969, Magrini Martino chiedendo dichiarare unico ed
esclusivo responsabile dell'incidente originato il 23 dicembre 1974
dallo scontro tra autoveicoli, appartenenti l'uno al Magliocchetti e
l'altro al Magrini, quest'ultimo e, di conseguenza, condannare l'U.C.I.
al pagamento a favore di esso attore della somma di lire 500.000 a
titolo di risarcimento, e, in via istruttoria, assegnare, a carico
dell'U.C.I. e a favore dello stesso attore, la somma di lire 250.000.=,
da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
Né all'udienza fissata nell'atto di citazione, né alla successiva
udienza del 5 aprile 1976 essendo comparsi i convenuti, l'adito Pretore
di Siniscola, constatata la ritualità della notificazione, ne
dichiarò la contumacia e ne ammise l'interrogatorio sui capitoli
articolati dall'attore e rinviò per la assunzione del mezzo
istruttorio all'udienza del 25 maggio 1976.
Si costituì nell'interesse dell'U.C.I. il dott. proc. Silvio Piras
chiedendo, con la comparsa di risposta dd. 24 maggio 1976, in via
preliminare 1) dichiararsi la nullità della notificazione al convenuto
contumace Magrini Martino, in subordine l'illegittimità costituzionale
dell'art. 6 l. 990/1969, 2) comunque, previo riconoscimento della non
attribuibilità al convenuto della mancata costituzione, ammettere lo
stesso ad esplicare quelle attività che gli sarebbero precluse a causa
della tardiva costituzione, nel merito, 3) assolversi l'U.C.I.
dall'avversa domanda, con vittoria spese, diritti ed onorari e ad
istruzione della causa che il Pretore ammettesse prova per testi
articolando all'uopo capitoli e indicando la generalità dei testi.
Lo stesso dott. proc. Silvio Piras si costituì nell'interesse di
Magrini Martino chiedendo con comparsa di costituzione e risposta del
25 maggio 1976, 1) previa dichiarazione della nullità della
notificazione della citazione ammettersi il convenuto a compiere
attività istruttorie ai sensi dell'art. 294 c.p.c., o in subordine
dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 l. 990/1969 in
relazione agli artt. 3 e 24 Cost., 2) dichiarare Magliocchetti Andrea
responsabile del sinistro di cui era causa, 3) di conseguenza assolvere
il convenuto Magrini dall'avversa domanda, condannando l'attore al
risarcimento del danno a favore del convenuto nella misura di D. M.
1.843,93, oltre il risarcimento per il mancato utilizzo del veicolo e
la svalutazione monetaria, e ad istruttoria della causa dedusse prova
per testi formulando i capitoli.
Alla udienza del 25 maggio 1976 comparvero per ambo i convenuti il
proc. dott. Silvio Piras e per l'attore il suo difensore, che formulò
le conclusioni definitive; a seguito di che il Pretore dichiarò
ammissibile la costituzione dei convenuti e revocò la ordinanza
declaratoria di loro contumacia e rinviò all'udienza del 25 giugno e
poi del 6 luglio 1976, nella quale il Pretore si riservò di decidere.
1.2. - Con ordinanza emessa il 12 luglio 1976 (comunicata il
successivo 1 settembre e notificata il 16 marzo 1977; pubblicata nella
G.U. n. 141 del 25 maggio 1977 e iscritta al n. 174 R.O. 1977), l'adito
Pretore giudicò non manifestamente infondata, in riferimento agli
artt. 3 comma primo e 24 comma secondo Cost., la questione di
costituzionalità dell'art. 6 comma secondo l. 24 dicembre 1969, n.
990, nel quale s'intende domiciliato ex lege presso l'U.C.I. il
cittadino che, dimorando in Stato straniero, circoli in Italia con auto
immatricolata all'estero, sul riflesso che la impugnata disposizione
creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini
italiani residenti nello Stato italiano e cittadini dimoranti
all'estero con non prevedere a questi ultimi, se ex lege domiciliati
presso l'U.C.I., la notifica personale dei provvedimenti ammissivi
dell'interrogatorio o del giuramento ai sensi dell'art. 290 c.p.c.; la
reputò rilevante "coinvolgendo la rituale notifica della citazione del
convenuto, diretto responsabile del sinistro, dei cui danni l'attore ha
chiesto giudizialmente il ristoro".
2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è
costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei
ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 10
ottobre 1976 nel quale ha argomentato e concluso per la infondatezza
della proposta questione.
3.1. - Nel giudizio introdotto con atto notificato il 12 maggio
1975 all'U.C.I. a Kaiser Charles Egen, ex lege domiciliato presso
l'U.C.I., e alla Vereinigte Haftpflicht Versicherung, con il quale
Riboldi Ferruccio aveva chiesto dichiararsi il Kaiser responsabile
dell'incidente provocato dallo scontro tra gli autoveicoli guidati da
esso Riboldi e dal Kaiser, e condannare l'U.C.I. e il Kaiser al
risarcimento dei danni, si costituì il solo U.C.I. eccependo
l'incostituzionalità dell'art. 6, comma secondo l. 990/1969, l'adito
Pretore di Milano, riservato ogni provvedimento sulla eccezione
d'incostituzionalità sollevata dall'U.C.I., dispose con ordinanza 21
giugno 1975 la prova per testi articolata nell'interesse dell'U.C.I.,
la assunse e con ordinanza 25 maggio 1979 assegnò la causa a sentenza.
3.2. - Con ordinanza emessa il 30 giugno 1979 (pervenuta alla Corte
il 5 febbraio 1980; comunicata il 30 luglio e notificata il 16 novembre
1979; pubblicata nella G.U. n. 105 del 16 aprile 1980 e iscritta al n.
88 R.O. 1980) l'adito Pretore ha giudicato rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la
questione di costituzionalità dell'art. 6, comma secondo l. 990/1969,
per ciò che a) il principio di eguaglianza sarebbe leso in quanto non
è prevista la notifica personale al soggetto domiciliato presso
l'U.C.I. con conseguente inosservanza dei termini dell'art. 163 bis
c.p.c. per la notifica in Stati esteri e nel caso di giudizio avanti il
conciliatore o il pretore - stante la perentorietà dei termini - non
è consentito all'utente del veicolo immatricolato all'estero di
instaurare con l'attore un reale contraddittorio, né è prevista la
notifica personale dei provvedimenti ammissivi dell'interrogatorio
formale e del giuramento, delle comparse contenenti domande nuove o
riconvenzionali e delle sentenze ai sensi dell'art. 292 c.p.c., e b)
per essere sufficiente, in tema di notificazione di atti processuali,
una semplice presunzione di conoscenza di tali atti, non sarebbe
garantito il diritto di difesa.
4. - Avanti la Corte non si è costituito l'U.C.I.; ha spiegato
intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura
generale dello Stato con atto depositato il 29 aprile 1980 nel quale ha
argomentato e concluso per la infondatezza della proposta questione.
5. - Nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il giudice
Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti. Considerato in diritto :
6. - I due incidenti, iscritti ai nn. 174 R.O. 1977 e 88 R.O. 1980,
coinvolgono la stessa disposizione e assumono gli stessi parametri e,
pertanto, vanno riuniti ai fini di contestuale deliberazione.
7. - L'incidente iscritto al n. 174 R.O. 1977 è inammissibile
perché il giudice a quo non ha speso neppure una parola sulla
rilevanza della proposta questione e - mette conto di aggiungere -
assai ardua sarebbe stata l'impresa di fornire in proposito una qualche
giustificazione della necessità di rimettere gli atti a questa Corte
per poco si considerasse che l'assicurato, cui la citazione era stata
notificata presso l'U.C.I., si era costituito e aveva fatto valere le
proprie ragioni (supra 1.), di tal che la nullità della citazione,
consecutiva al sospetto d'incostituzionalità, era longe et ultra
sanata per avere l'atto raggiunto lo scopo, cui era destinato, di
provocare il contraddittorio tra i protagonisti dello scontro tra i due
autoveicoli.
Pertanto va dell'incidente dichiarata la inammissibilità.
8.1. - L'art. 6 l. 24 dicembre 1969, n. 990, dopo avere sancito per
i veicoli e natanti, immatricolati o registrati in Stati esteri che
circolano temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali
della Repubblica, l'obbligo di stipulare, per la durata della
permanenza in Italia, una assicurazione ai sensi della legge 990/1969,
soggiunge nel comma secondo che "l'obbligo di assicurazione si
considera tuttavia assolto quando l'utente sia in possesso di un
certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente
costituito all'estero, che attesti l'esistenza di una assicurazione per
la responsabilità civile per i danni causati dal veicolo o dal
natante, a condizione che il certificato risulti accettato da un
corrispondente ente costituito in Italia, presso il quale l'assicurato
si intende domiciliato, che si assuma di provvedere nei limiti e nelle
forme stabilite dalla presente legge alla liquidazione dei danni
causati nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica,
garantendone il pagamento agli aventi diritto e sia, a tale effetto,
riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato".
8.2. - I sospetti d'incostituzionalità della disposizione
impugnata, sulla quale la l. 26 febbraio 1977 n. 39 di conversione del
d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 ha apportato qualche modifica che ratione
temporis non rileva per essere stata la citazione notificata il 1
ottobre 1975, non sono giustificati e, pertanto, la questione
d'incostituzionalità, che ne è stata originata, non si appalesa
fondata.
Premesso che nella Relazione alla Camera fu posto in luce che con
l'art. 6 comma secondo in fieri si era inteso recepire nella patria
legislazione il sistema del certificato internazionale di assicurazione
(così detta carta verde), istituito nel quadro della Commissione
economica per l'Europa ed entrato nell'uso del turismo internazionale,
l'accusa di offesa al principio di eguaglianza perpetrata in danno
dello straniero domiciliato all'estero con imporgli la domiciliazione
ex lege e con far sì che in dipendenza di tale domiciliazione non
possa fruire del maggior termine di comparizione fissato per i soggetti
residenti in Stati esteri non regge di fronte alle finalità del
congegno posto in essere con l'art. 6, diretto ad evitare una lite
contro un cittadino straniero residente all'estero.
Ancor meno riesce offeso il diritto di difesa perché non ha
riscontro nella realtà la "presunzione" temuta dal giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 174 R.O. 1977 e 88 R.O.
1980,
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
dell'art. 6 comma secondo l. 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti) nella parte in cui considera ex
lege domiciliato presso un istituto assicuratore costituito in Italia
il cittadino che, domiciliato in uno Stato estero, circoli in Italia
con un veicolo colà immatricolato, sollevata con ordinanza 12 luglio
1976 del Pretore di Siniscola (n. 174/1977);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 6 comma
secondo l. 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui considera ex
lege domiciliato presso un istituto assicuratore costituito in Italia
lo straniero domiciliato in Stato estero, che circoli in Italia con un
veicolo colà immatricolato, sollevata con ordinanza 30 giugno 1979 del
Pretore di Milano (n. 88/1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte