Corte costituzionale

Ordinanza n. 353/1987

Altra decisione · depositata il 29/10/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del

codice civile, 324 e 113, come modificato dall'art. 3 della legge 30

luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del

conciliatore e del pretore), del codice di procedura civile, promosso

con ordinanza emessa il 31 dicembre 1986 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Fioraso Angelo e Contro' Mario ed

altra, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1.a ss. dell'anno

1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 31 dicembre 1986 (comunicata

il 9 febbraio e notificata il 26 marzo del 1987; pubblicata nella

G.U. n. 22/155 del 27 maggio 1987 e iscritta al n. 190 R.O. 1987) nel

giudizio civile promosso da Fioraso Angelo contro Contro' Giovanni e

la s.p.a. Lloyd Internazionale per ottenere il risarcimento dei danni

da esso attore patiti nell'incidente stradale avvenuto il 4 agosto

1984 in Torino, il Pretore di Torino ha giudicato rilevante e, in

riferimento agli artt. 3, 24 co. 1 e 2, 102 co. 2 e 106 co. 2 Cost.,

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 2909 c.c., 324 e

113 co. 2 (come modificato dall'art. 3 l. 30 luglio 1984, n. 399)

c.p.c.;

che l'Avvocatura generale dello Stato intervenuta, nell'assenza

delle parti del giudizio a quo, per il Presidente del Consiglio dei

ministri con atto 8 giugno 1987, depositato il successivo 13, ha

chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, infondata la

questione;

che nella pubblica udienza del 29 settembre 1987, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Stato D'Amato si è

rimesso allo scritto.

Considerato che, mancata l'alligazione nel giudizio di merito del

testo della sentenza 6 marzo 1986 con la quale il Giudice

conciliatore di Torino - Sez. V - aveva condannato il Fioraso

all'immediato pagamento a favore dell'attore Contro' della

complessiva somma di lire 650.000 oltre gli interessi legali dal di'

della pronuncia all'effettivo saldo e delle spese di causa alla

Corte, alla quale non è stato esibito il testo della sentenza del

Giudice conciliatore di Torino, non si consente di verificare se il

Giudice conciliatore abbia esercitato il potere di giovarsi

dell'equità e, pertanto, difetta allo stato la base concreta del

sospetto d'incostituzionalità, ravvisato dal Pretore in ciò che

sentenze rese dal Conciliatore non vincolino con l'autorità del

giudicato sostanziale altri giudici astretti all'applicazione dello

stretto diritto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino che ha

sollevato l'incidente iscritto al n. 190 R.O. 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte