Sentenza n. 353/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 178, lettera
c), e 409 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1. - ordinanza emessa il 22 novembre 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento
penale a carico di Insolia Concetto, iscritta al n. 146 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2. - ordinanza emessa il 12 novembre 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento
penale a carico di Scarponi Giovanni Maria ed altri, iscritta al n.
153 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il pubblico ministero presso la Pretura circondariale di
Asti, ricevuta, dopo l'archiviazione di una notizia di reato disposta
con decreto dal Giudice per le indagini preliminari presso la locale
Pretura, una richiesta di prosecuzione delle indagini da parte della
persona offesa che, nonostante la sua espressa domanda, non era stata
avvisata dell'iniziativa del pubblico ministero di non promuovere
l'azione penale, trasmetteva al detto giudice il fascicolo corredato
dalla richiesta del pubblico ministero "per quanto di competenza".
Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti,
premesso che l'unica pronuncia che sarebbe stato legittimato ad
emettere era quella di non luogo a provvedere su tale richiesta, "da
qualificarsi sostanzialmente come atto di opposizione alla proposta
archiviazione", sia per la tardività della stessa sia per la già
avvenuta pronuncia del decreto di archiviazione, sia, infine, per
l'assenza di ogni iniziativa del pubblico ministero volta alla
riapertura delle indagini, ha, con ordinanza del 22 novembre 1990,
sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione
di legittimità dell'art. 178, lettera c), del codice di procedura
penale, "nella parte in cui non prevede come nullità generale
l'omesso avviso alla persona offesa ai sensi dell'art. 408", secondo
comma, del codice di procedura penale.
L'assenza di ogni sanzione processuale conseguente
all'inosservanza della norma ora ricordata svuoterebbe, infatti - non
potendo nella specie operare né il regime della "nullità generale"
né il regime della "nullità relativa" - il diritto di difesa
dell'offeso dal reato "di qualsiasi effettività", attraverso una
disciplina, oltre tutto, contrastante con lo stesso sistema
complessivo del nuovo codice di procedura penale che, pure, "ha
riconosciuto in capo alla persona offesa dal reato determinati
diritti e facoltà". Ciò, del resto, coerentemente rispetto a quanto
statuito da questa Corte sin dalla sentenza n. 132 del 1968,
ricollegandosi alla posizione della persona offesa "il diritto
costituzionalmente garantito di costituirsi parte civile", un diritto
compromesso dalla disciplina denunciata, essendo l'opposizione
all'archiviazione riconosciuta proprio "al fine di poter
eventualmente esercitare l'azione civile in sede penale".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 1991.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga, in via principale, dichiarata
inammissibile e, in subordine, non fondata.
L'inammissibilità deriverebbe dall'essere la denuncia
"palesemente irrilevante" per l'assenza nel giudice rimettente di
ogni potere decisorio in merito alla richiesta di prosecuzione delle
indagini presentata dalla persona offesa - non qualificabile, certo,
come tardiva opposizione - e trasmessa dal pubblico ministero al
giudice solo "per quanto eventualmente di competenza"; l'infondatezza
dal fatto che il diritto al risarcimento della persona offesa
resterebbe comunque salvaguardato attraverso l'esercizio dell'azione
civile in sede propria, senza che dalla mancata affermazione della
pretesa civile nel processo penale possa derivare pregiudizio alcuno
alla tutela risarcitoria della persona offesa.
2. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Ancona, premesso che il pubblico ministero aveva domandato la revoca
(per "esclusivi motivi deontologici") di un decreto di archiviazione
pronunciato omettendo, nonostante la richiesta formulata a norma
dell'art. 408, secondo comma, del codice di procedura penale, di dare
avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione avanzata
dal pubblico ministero, e che, dopo la pronuncia di tale decreto,
l'offeso dal reato aveva proposto opposizione, con ordinanza del 12
novembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo
comma ("violazione del diritto di difesa della parte offesa dal
reato"), e 112 della Costituzione ("per quanto concerne l'esercizio
obbligatorio dell'azione penale da parte del P.M."), questione di
legittimità dell'art. 409 del codice di procedura penale, "nella
parte in cui non contempla il potere del giudice per le indagini
preliminari di disporre la revoca del decreto di archiviazione
allorché lo richieda il p.m. in base a nuove valutazioni degli
stessi fatti anziché motivare detta revoca ex art. 414 stesso Cod.
con l'esigenza di nuove investigazioni".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
anch'essa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,
prima serie speciale, del 1991.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,
inammissibile e, in subordine, non fondata.
L'inammissibilità deriverebbe dall'assenza nel giudice remittente
di "alcun potere decisorio"; l'infondatezza, per un verso (art. 24,
secondo comma), dall'essere nel procedimento penale i limiti della
protezione della persona offesa - peraltro assistita di piena tutela
in sede civile - affidati alla discrezionalità del legislatore e,
per un altro verso (art. 112 della Costituzione), dall'adeguata
attuazione del controllo giurisdizionale sulle determinazioni del
pubblico ministero soddisfatta dalla norma denunciata. Considerato in diritto
1. - Pur nella diversità degli articoli di legge sottoposti al
vaglio della Corte, le ordinanze di rimessione convergono nel
denunciare le norme del codice di procedura penale che non
prevederebbero alcuna forma di tutela per la persona offesa dal reato
cui non venga data notizia della richiesta di archiviazione del
pubblico ministero, nonostante l'espressa domanda da essa proposta
nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione,
norme individuate dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Asti nell'art. 178, lettera c), del codice
di procedura penale e dal Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Ancona nell'art. 409 dello stesso codice, nelle parti
da ciascuno di essi indicate. Considerata l'analogia delle questioni
sollevate, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con
un'unica sentenza.
2. - L'Avvocatura Generale dello Stato, negli atti d'intervento
per il Presidente del Consiglio dei ministri, spiegati in entrambi i
giudizi, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle
questioni, deducendo, in ordine a quella sollevata dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Asti, l'assenza nel
rimettente "di alcun potere decisorio in merito alla 'richiesta di
prosecuzione delle indagini preliminari' presentata dalla persona
offesa", richiesta "alla quale deve attribuirsi il valore di una mera
sollecitazione al pubblico ministero ai fini della riapertura delle
indagini" e non certo di "una tardiva opposizione all'archiviazione",
eccezione reiterata con riguardo alla questione sollevata dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona al quale
viene contestato di non essere "investito di alcun potere decisorio"
in quanto alla richiesta del pubblico ministero di riapertura delle
indagini "sembra" - anche qui - "doversi comunque attribuire il
valore di mera sollecitazione di un potere del giudice che non è
previsto dalla legge".
L'eccezione deve essere disattesa.
Sia nel primo sia nel secondo caso i giudici rimettenti
rivendicano un potere che, stando alle prospettazioni delle due
ordinanze, non sarebbe loro conferito dalla legge in violazione dei
parametri costituzionali di volta in volta invocati: più in
particolare, mentre il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Asti rivendica a sé il potere di dichiarare la nullità
ex art. 178, lettera c), del codice di procedura penale, il Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona rivendica a
sé il potere di autorizzare il pubblico ministero alla riapertura
delle indagini; di entrambi i poteri, il cui esercizio sarebbe
precluso dalle norme delle quali si afferma l'illegittimità, l'uno e
l'altro dei giudici sollecitano l'attribuzione, conseguibile solo a
seguito della dichiarazione d'illegittimità della norma da ciascuno
di essi denunciata. Donde la rilevanza di entrambe le questioni,
dipendendo dalla loro soluzione, avuto riguardo al petitum
rispettivamente perseguito dai rimettenti, la definizione dei giudizi
a quibus.
3. - Le questioni non sono, però, fondate.
Entrambe le ordinanze di rimessione muovono dal presupposto che il
vigente sistema processuale non contempli per la persona offesa
alcuno strumento di tutela per i casi in cui il giudice - nonostante
l'offeso dal reato abbia adempiuto l'onere di preavvisare il pubblico
ministero, nella notizia di reato o successivamente, quanto alla sua
volontà di essere avvertito della richiesta di archiviazione, e ciò
al fine di valutare se proporre o no opposizione ex art. 410 del
codice di procedura penale - abbia pronunciato il decreto di
archiviazione senza che alcun avviso della detta richiesta sia stato
ad essa notificato. In effetti, ove tale presupposto trovasse
riscontro nel vigente assetto normativo, la denunciata omessa
previsione si presenterebbe di dubbia compatibilità con l'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, considerato che il diritto di
difesa, riconosciuto da questa Corte anche alla persona offesa dal
reato sotto il vigore del codice del 1930 talora pure a prescindere
dalla sua qualità di eventuale parte civile (v. sentenze n. 132 del
1968, n. 206 del 1971, n. 169 del 1975), risulta, nel sistema del
nuovo codice di procedura penale, particolarmente valorizzato proprio
nello stadio delle indagini preliminari, entro il quale si colloca il
procedimento di archiviazione. E ciò non soltanto "per il rapporto
di complementarità tra le garanzie per essa apprestate nella fase
delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile
nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale", da cui
deriva una "partecipazione all'assunzione di prove" nell'a'mbito di
tale fase, e che è "funzionalmente" da considerare "come
anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta che la
costituzione di parte civile sarà formalizzata", ma anche per "un
complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente" del ruolo
ad essa attribuito (v. sentenza n. 559 del 1990). Se, dunque, durante
le indagini preliminari - il cui "collegamento funzionale e
sistematico" con il vero e proprio processo "sta a base della regola
di cui all'art. 178, lettera c)" (v., ancora, sentenza n. 559 del
1990) - il detto "rafforzamento" risulta ancor più accentuato, ciò
non avviene, come vorrebbe il Giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura di Asti, soltanto in funzione della sua qualità
(peraltro non immancabile) di titolare della pretesa di danno
derivante da reato, esercitabile solo quando si sarà dato accesso,
con l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero,
alla fase del processo, ma soprattutto in funzione della sua qualità
di titolare dell'interesse protetto dalla norma penale violata: un
interesse da cui deriva la possibilità di esercizio di plurimi
diritti o facoltà, in "una sfera di azione" che se certamente "non
può in alcun modo, restare subordinata alla rilevanza di pretese di
natura extra penale, tende a realizzare, mediante forme di 'adesione'
all'attività del pubblico ministero ovvero di 'controllo' su di
essa, una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale,
secondo un principio puntualmente ricavabile dall'art. 2, n. 2 e n.
51 della legge-delega" (così la Relazione al progetto preliminare,
pag. 41).
4. - La regola per cui tra più interpretazioni possibili va
preferita quella conforme a Costituzione (v., ancora, sentenza n. 559
del 1990), rende, quindi, necessario verificare se il presupposto
alla base delle censure prospettate dai giudici a quibus corrisponda
all'effettiva disciplina riservata alla persona offesa nel
procedimento di archiviazione. Al riguardo, nessuno dei giudici
rimettenti ha ritenuto di accennare - sia pure per affermarne
l'inapplicabilità al caso di specie - come l'offeso dal reato possa
usufruire di una disciplina che consente di esperire un mezzo di
gravame avverso il provvedimento conclusivo di tale procedura. Si allude, cioè, all'art. 409, sesto comma, del codice di procedura
penale, a norma del quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile
per cassazione nei casi di nullità previsti dall'art. 127, quinto
comma, dello stesso codice. Dall'esame congiunto dei precetti ora
ricordati risulta che essi hanno, in tema di archiviazione, espresso
riferimento, integrandosi reciprocamente, alla sola archiviazione
pronunciata con ordinanza a seguito dell'udienza in camera di
consiglio fissata dal giudice che non accolga la richiesta del
pubblico ministero (o di sua iniziativa o a seguito di opposizione
della persona offesa ritenuta non inammissibile e in presenza di una
notizia di reato non infondata: v. art. 410, terzo comma), udienza da
celebrarsi nelle forme previste dall'art. 127, il cui quinto comma,
espressamente richiamato dall'art. 409, sesto comma, come la norma
che descrive le ipotesi di nullità dei provvedimenti pronunciati a
seguito di udienza in camera di consiglio assoggettati al regime
della ricorribilità per cassazione, ricomprende in tali ipotesi
l'omesso o il non tempestivo "avviso alle parti" e "alle altre
persone interessate" della "data dell'udienza" (al primo comma
dell'art. 127 fa, appunto, espresso rinvio il suo quinto comma).
Sembra perciò evidente che il detto articolo, contenente la norma
generale, descrittiva dello schema procedimentale dell'udienza in
camera di consiglio, debba essere integrato dai precetti che
disciplinano le modalità di attuazione dei singoli, specifici
modelli procedimentali. Più in particolare, poiché, con riguardo al
procedimento di archiviazione, i destinatari dell'avviso dell'udienza
in camera di consiglio si identificano con le persone indicate
nell'art. 409, quarto comma, tra le quali è compreso pure l'offeso
dal reato, ne discende che tale soggetto, se non avvisato
dell'udienza, potrà proporre ricorso per cassazione invocando la
nullità del provvedimento per violazione dell'art. 127, quinto
comma. Quanto al termine per impugnare, non essendo prescritta la
notificazione dell'ordinanza di archiviazione, non potrà farsi
ricorso al precetto dell'art. 585, primo comma, lettera a), che, per
il gravame avverso i provvedimenti emessi in camera di consiglio,
fissa come dies a quo l'avvenuta notificazione o comunicazione del
provvedimento stesso.
5. - Stabilito che la legge riconosce espressamente alla persona
offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione contro
l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal giudice per le indagini
preliminari in esito all'udienza in camera di consiglio celebrata
senza che di tale udienza le sia stato dato avviso, resta da
verificare se un simile rimedio possa ricavarsi dal sistema anche a
favore della persona offesa che venga privata dell'avviso della
richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero,
nonostante la sua espressa domanda di essere preavvertita.
La soluzione positiva sembra quella più adeguata alla ratio
dell'art. 409, sesto comma, conformemente, del resto, all'esigenza,
avvertita dal legislatore, di disciplinare l'archiviazione come
istituto unitario, a prescindere dalla diversità sia delle cadenze
procedimentali sia della tipologia del provvedimento conclusivo,
un'esigenza già altra volta sottolineata da questa Corte proprio
considerando la "finalità che accomuna tutte le varie ipotesi di
archiviazione" (sentenza n. 409 del 1990), oltre tutto, risultando
non intaccato, per l'assenza di ogni necessità di ricorrere
all'analogia, il limite segnato dal principio di tassatività dei
mezzi di impugnazione, ribadito nel nuovo sistema dall'art. 568 del
codice di procedura penale.
Una conferma quanto all'assenza di ostacoli insuperabili ad
un'interpretazione dell'art. 409, sesto comma, nel senso di
ricomprendervi anche l'ipotesi dell'omesso avviso di cui all'art.
408, secondo comma, può ricavarsi pure dalla genesi dell'una delle
due norme che, non figurante nei corrispondenti articoli del progetto
preliminare (art. 406) e del progetto definitivo (art. 406), venne
introdotta, solo in corso di redazione del testo definitivo del
codice, allo scopo di limitare l'impugnabilità del provvedimento
conclusivo della procedura, una "limitazione che, da un lato,
garantisce adeguatamente dai vizi che possono aver afflitto il rito
camerale e, dall'altro, evita una proliferazione di ricorsi avverso
un provvedimento a struttura e funzioni affatto peculiari, quale è
l'ordinanza di archiviazione, di per sé caducabile in rapporto alla
sempre possibile riapertura delle indagini" (v. Relazione al testo
definitivo del codice, pag. 188). Una ratio da ritenere a fortiori
adattabile all'ipotesi di un procedimento, come è quello di specie,
da definire de plano solo perché la parte offesa, non informata
della richiesta di archiviazione, è stata privata della facoltà di
proporre opposizione.
Tale vizio - con l'impedire all'offeso dal reato ogni possibilità di
contestare la detta richiesta - viene, infatti, a colpire all'origine
la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio
dell'udienza in camera di consiglio ed è vizio da ritenere ancor
più grave di quello derivante dall'omesso avviso alla persona offesa
che abbia proposto opposizione, della data fissata per la stessa
udienza, in ordine al quale, pure, l'art. 409, sesto comma, la
legittima espressamente a ricorrere per cassazione.
6. - Che l'art. 409, sesto comma, del codice di procedura penale
debba essere interpretato quale norma in grado di conferire alla
persona offesa dal reato una posizione di tutela non rigorosamente
circoscritta entro i limiti fissati dalla sua previsione espressa,
appare confermato da una recente pronuncia della Corte di cassazione
(Cass., Sez. VI, 24 gennaio 1991, n. 253) che, per quanto non
costituisca ancora orientamento consolidato, diviene significativa di
una tendenza giurisprudenziale attenta a rimarcare il ruolo decisivo
che la persona offesa dal reato assume nel procedimento di
archiviazione; anche in tale occasione, nel silenzio della legge
sulla specifica fattispecie, si è ritenuto la persona offesa
legittimata a ricorrere per cassazione contro il decreto di
archiviazione - un provvedimento pronunciato, quindi, senza la previa
fissazione dell'udienza in camera di consiglio - nonostante dal suo
contesto risultasse che il giudice, valutando gli elementi di prova
proposti dalla persona offesa, avesse considerato implicitamente
ammissibile l'opposizione: un vizio da ritenere, certo, non
maggiormente lesivo dei diritti dell'offeso rispetto a quello
derivante dall'omesso avviso della richiesta di archiviazione
nonostante la previa domanda di essere preavvertito di detta
richiesta.
Così interpretate, le norme oggetto di censura si sottraggono a
tutti i vizi di legittimità costituzionale denunciati dai giudici a
quibus.
7. - Resta, peraltro, il problema dei termini dai quali far
decorrere la proponibilità del ricorso, ma, come si è già visto,
si tratta di problema comune al gravame avverso l'ordinanza di
archiviazione espressamente contemplato dall'art. 409, sesto comma,
del codice di procedura penale. Sarà compito della giurisprudenza
ricavare dal sistema un criterio a cui riferire il momento di
decorrenza del termine per ricorrere, non ultimo dei quali quello
della effettiva conoscenza del provvedimento, una regola da ritenere
di ordine generale nel sistema del nuovo codice tutte le volte in cui
non si sia provveduto a notiziare il destinatario di un atto nei
confronti del quale sia esperibile un qualche mezzo di gravame (v.,
per esemplificare, artt. 175, secondo comma, 485, primo comma, del
codice di procedura penale).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, lettera c),
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Asti con ordinanza del 22 novembre 1990;
2. - Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo
comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 12
novembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1991:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte