Sentenza n. 353/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 600, terzo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
l'11 marzo 1993 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento
penale a carico di Carnovale Salvatore ed altri, iscritta al n. 598
del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza emessa l'11 marzo 1993, la Corte d'appello di
Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 600, terzo
comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui limita la
prevista possibilità di sospensione dell'esecuzione della condanna
al pagamento di una provvisionale al solo caso che possa derivarne
grave ed irreparabile danno".
Premesso che alcuni degli imputati appellanti hanno proposto
istanza di revoca della condanna - loro inflitta in primo grado - al
pagamento di una provvisionale, o, in subordine, la sospensione della
esecuzione di tale condanna sulla base di un affermato grave ed
irreparabile danno su di loro incombente, la Corte remittente,
dichiarata inammissibile la prima richiesta (in quanto non prevista
dalla legge), rileva che non sussistono gli estremi neanche per
l'accoglimento della seconda, non essendo gli istanti riusciti a
dimostrare la gravità ed irreparabilità del danno derivante dalla
esecuzione della menzionata condanna; ed osserva che, del resto, gli
imputati medesimi hanno, più che altro, mosso critiche alla sentenza
- alla quale hanno attribuito molteplici errori che ne dovrebbero
comportare la totale riforma - e lamentato, in particolare, che il
giudice di primo grado poco o nulla si sia curato della prova del
danno protestato dalle parti civili e dell'ammontare di esso: ma tali
argomenti degli imputati restano ininfluenti rispetto ad una norma,
quale quella impugnata, che pone come unico presupposto della
sospensione della immediata esecutività della condanna la
prospettiva di un danno grave ed irreparabile.
1.2. - Ciò posto, il giudice a quo rileva innanzitutto una
disparità di disciplina tra la norma in esame e quella di cui al
secondo comma del medesimo art. 600. Questa norma va posta in
relazione col primo comma dell'art. 540 e se ne ricava che la
condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno può essere
dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte
civile, "per giustificati motivi" dal giudice di primo grado e che,
ove ciò avvenga, il giudice di appello, ad istanza del responsabile
civile e dell'imputato, con ordinanza in camera di consiglio può
revocare o sospendere la provvisoria esecuzione.
La norma che stabilisce questa possibilità non ne determina i
presupposti, cosicché la parte richiedente può portare all'esame
del giudice di secondo grado ogni argomento idoneo a determinarne la
decisione ed anche, quindi, l'esistenza di gravi ed evidenti errori o
carenze di motivazione della condanna.
Si manifesta, dunque, prosegue il remittente, una sostanziale
disparità di trattamento circa la possibilità di ottenere la
sospensione della provvisoria (o immediata) esecuzione a seconda che
questa si riferisca alla condanna al pagamento di una provvisionale
sul danno o alla condanna esaustiva della domanda risarcitoria: in
questa disparità riceve un trattamento deteriore il condannato al
pagamento di una provvisionale, la cui possibilità di avere la
sospensione è limitata al ristrettissimo ambito dell'incombere di un
danno grave ed irreparabile.
1.3. - Allo scopo di verificare se si tratti di una disparità che
derivi da una scelta legislativa motivata e nella quale si possa
individuare un disegno razionale, la Corte remittente procede ad una
ricognizione delle norme che disciplinano la materia della
provvisoria esecutività (e della sua revoca o sospensione) delle
sentenze appellabili.
Osserva al riguardo che, nel codice di procedura penale abrogato,
solo con la legge 15 dicembre 1972, n. 773 fu aggiunto l'art. 489 bis
e introdotta la possibilità di declaratoria, su istanza della parte
civile, della provvisoria esecutività del capo della sentenza di
condanna di primo grado contenente l'assegnazione di una
provvisionale.
Quello stesso articolo stabilì che con decisione in camera di
consiglio il giudice di appello potesse, se richiesto, revocare la
concessione della provvisoria esecuzione o sospendere l'esecuzione
iniziata. Come per la concessione della provvisoria esecuzione, così
anche per la revoca o per la sospensione non furono determinati i
presupposti, rimessi quindi all'elaborazione giurisprudenziale, che
poteva individuarne i più svariati.
Passando al codice di procedura civile del 1940 è stata prevista
(art. 282) la concedibilità ad istanza di parte della provvisoria
esecuzione, con o senza cauzione, delle sentenze appellabili, o per
la certezza del titolo posto a fondamento della domanda, o per
l'esistenza del pericolo nel ritardo.
Nello stesso rito è stata prevista (art. 278) la possibilità di
condanna al pagamento di una provvisionale "nei limiti della
quantità per cui (il giudice) ritiene già raggiunta la prova" ed è
previsto (art. 282) che, sempre ad istanza della parte che ha
richiesto questa condanna, sia concessa la provvisoria esecuzione di
essa "tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarla".
Ancora nello stesso codice (art. 283) è prevista la possibilità
di un riesame ad istanza di parte, nel giudizio di appello,
anticipato rispetto alla decisione del gravame, ai fini della revoca
della provvisoria esecuzione o della sospensione della esecuzione
iniziata.
Nel panorama normativo vanno poi inserite - prosegue la Corte
remittente - le modifiche al codice di procedura civile apportate con
la legge 26 novembre 1990, n. 353, tra le quali qui particolarmente
interessano quelle degli artt. 282 e 283 di detto codice, i quali ora
prevedono rispettivamente che "la sentenza di primo grado è
provvisoriamente esecutiva tra le parti"; e che "il giudice di
appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o
con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in
tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza
impugnata". Questi due articoli sono entrati in vigore dal 2 gennaio
1993, sia pure risultando applicabili solo alle cause introdotte non
prima di tale data, per effetto della legge 4 dicembre 1992, n. 477.
Il panorama tracciato mette in evidenza come attualmente
coesistano nell'ordinamento quattro complessi di norme (cinque se si
include anche quello relativo alle cause in materia di lavoro e di
previdenza) relativi ad analoga materia ma ognuno notevolmente o
radicalmente diverso dall'altro, mentre, ad avviso del remittente,
non sono rilevabili specifiche ragioni per cui le decisioni
appellabili emesse in relazione ad una azione civile debbano avere
trattamento diverso, quanto alla provvisoria esecutività, se emesse
in un processo civile o se emesse in connessione con un processo
penale.
1.4. - Dalla ricognizione compiuta risulta, dunque, riassume la
Corte remittente, che nel codice di procedura penale del 1988 si
riscontra un diverso trattamento, quanto alla provvisoria (o
immediata) esecutività, delle pronunce di primo grado relative
all'azione civile a seconda che esse contengano condanna esaustiva o
condanna provvisionale, e che questo diverso trattamento non si
giustifica ed anzi è irrazionale, dato che tra i due tipi di
condanna vi è solo una differenza quantitativa, secondo il chiaro
dettato normativo sul punto.
Risulta pure che il codice di procedura civile, dopo le modifiche
in esso introdotte nel 1990, elimina ogni diverso trattamento, quanto
all'esecutività, delle diverse categorie di sentenze di primo grado,
perché a tutte conferisce l'esecutività provvisoria.
Nel codice di procedura penale, poi, al diverso trattamento
relativo all'esecutività, prima specificato, delle condanne
esaustive e di quelle provvisionali corrisponde, nel secondo e terzo
comma dell'art. 600, come si è visto, una diversa possibilità, per
la parte che ha subito la condanna, di ottenere dal giudice di
appello, con decisione interlocutoria a seguito di un rito camerale,
la sospensione della provvisoria esecutività della condanna stessa:
a chi ha subito la condanna al pagamento della provvisionale
(esecutiva per legge), è, infatti, riservato un trattamento
deteriore, potendo ottenere la sospensione dell'esecuzione solo in
relazione alla prospettiva di un grave e irreparabile danno, mentre a
chi ha subito una condanna al risarcimento esaustiva è data la
possibilità della revoca o della sospensione per ogni motivo che
appaia al giudice d'appello idoneo a sostenere il provvedimento.
Si è riscontrato, infine, che il predetto trattamento, quanto
alla possibilità di sospensione della immediata esecutività,
riservato a chi nel processo penale abbia subito la condanna al
pagamento di una provvisionale, risulta deteriore anche rispetto a
quello che nel codice di procedura civile, come aggiornato nel 1990,
è riservato a chi abbia subito quel tipo di condanna ed ogni altro
tipo di condanna provvisoriamente esecutiva benché di primo grado.
Secondo la disposizione aggiornata di detto codice, infatti, è
possibile la sospensione dell'efficacia esecutiva o della esecuzione
"quando ricorrono gravi motivi".
Per di più, l'individuazione, nella norma impugnata, della
categoria del grave e irreparabile danno, come parametro della
possibile sospensione dell'esecuzione, crea alla concreta
possibilità di quella sospensione un ambito estremamente ristretto
se non addirittura improbabile.
1.5. - Osserva a questo punto il remittente che la previsione
della possibilità di sospensione, con ordinanza del giudice di
appello, della provvisoria (o immediata) esecutività delle sentenze
appellate - derivi detta esecutività da provvedimento del giudice di
primo grado o direttamente dalla legge - per la costanza con cui è
entrata a far parte degli ordinamenti processuali può essere
considerata un principio giuridico.
Il fondamento di questo principio risiede nella necessità di
contemperare l'esigenza della rapida tutela giudiziaria dei diritti
violati e l'incertezza delle decisioni finché non siano divenute definitive. Ne deriva che la scelta correlata alla valutazione
probabilistica del consolidarsi di una decisione nei successivi gradi
di giudizio è bene che non sia irretrattabile, ma consenta alla
parte, che ne è gravata, di ottenere una nuova valutazione in
concreto da parte di un giudice. Di ciò sono espressione le varie
norme esaminate, che lasciano al giudice dell'inibitoria un ampio
spazio decisorio, perché o non circoscrivono l'ambito dei motivi
esaminabili o lo indicano con formule assai generiche come
"giustificati motivi" e "gravi motivi".
Rispetto a queste si pone come eccezione l'art. 373 del codice di
procedura civile, ma trattasi di tipica eccezione confermativa della
regola, in quanto quell'articolo si riferisce solo alle sentenze
impugnate col ricorso per cassazione, cioè a sentenze che hanno
esaurito le fasi di merito e che, quindi, hanno alta probabilità di
diventare definitive. Sul presupposto del riferimento a sentenze
soggette ad appello, gli unici termini omogenei di confronto del
contenuto dell'impugnato terzo comma dell'art. 600 del codice di
procedura penale sono, pertanto - osserva in definitiva il remittente
- il secondo comma dello stesso articolo, l'art. 489 bis del codice
di procedura penale del 1930 (in quanto ancora vigente) e l'art. 283
del codice di procedura civile, tanto nella originaria che nella
nuova formulazione.
Queste norme, capaci di fornire con la necessaria omogeneità
termini di raffronto in relazione al caso di sentenze appellate
immediatamente esecutive o per disposto di legge o per statuizione
del giudice, prevedono la possibilità di sospensione da parte del
giudice di appello per motivi non ristretti al pericolo di grave ed
irreparabile danno, e per motivi, comunque, rispetto a questo più
ampi ed eterogenei: questa disparità di trattamento, conclude il
giudice a quo, siccome non sorretta da alcuna ragionevole
giustificazione, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione
e col principio di uguaglianza in esso sancito.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, limitandosi a chiedere che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata, con riserva di illustrare i motivi addotti
a sostegno di dette conclusioni in una successiva memoria, poi non
depositata. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Bologna dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 600, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella
parte in cui limita la prevista possibilità di sospensione
dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale al
solo caso che possa derivarne grave ed irreparabile danno".
Premesso che gli imputati appellanti, nel formulare, ai sensi della
norma impugnata, l'istanza di sospensione dell'esecuzione della
condanna anzidetta (immediatamente esecutiva ope legis: art. 540,
secondo comma, c.p.p.), più che tendere a dimostrare l'esistenza del
danno grave ed irreparabile (senza, peraltro, riuscirvi), hanno
soprattutto criticato la sentenza di primo grado, proprio con
specifico riferimento alle questioni civili con essa decise, la Corte
remittente lamenta che la norma in esame, subordinando l'accoglimento
dell'istanza di sospensione al solo presupposto estremamente rigido
del "grave e irreparabile danno", non consente in alcun modo di
prendere in considerazione, ai fini della decisione, le censure mosse
dagli istanti avverso la sentenza impugnata.
Tale preclusione, ad avviso del giudice a quo, integra un
trattamento irragionevolmente deteriore per l'appellante rispetto a
quello ad esso riservato da una serie di altre disposizioni - relative anch'esse a sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive
(per disposto di legge o per statuizione del giudice) -, le quali
sono invece accomunate dal fatto di fornire al giudice di appello un
più ampio spazio decisorio nel concedere l'inibitoria, prevedendo la
possibilità della sospensione - rileva la Corte remittente - "per
motivi non ristretti al pericolo di grave ed irreparabile danno, e
per motivi, comunque, rispetto a questo più ampi ed eterogenei". Al
riguardo, la Corte medesima cita, quali termini di raffronto, l'art.
600, secondo comma, del codice di procedura penale, il quale non pone
specifiche condizioni per la revoca o la sospensione della
provvisoria esecuzione - disposta dal giudice per giustificati motivi
- della condanna (esaustiva) alle restituzioni e al risarcimento del
danno; l'art. 489 bis del codice di procedura penale abrogato (in
quanto ancora applicabile), il quale ugualmente non detta condizioni
per la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione -
disposta dal giudice - del capo della sentenza di condanna che
assegna la provvisionale; l'art. 283 del codice di procedura civile,
nel testo abrogato dalla legge n. 353 del 1990 (in quanto ancora
applicabile), che parimenti non prevede specifici presupposti per la
revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione - disposta ope
iudicis in casi determinati - delle sentenze di primo grado; infine,
l'art. 283 del medesimo codice di procedura civile, nel testo
introdotto dalla legge n. 353 del 1990 (ed applicabile nei processi
iniziati dopo il 1 gennaio 1993), secondo cui il giudice d'appello
può sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza
di primo grado - provvisoriamente esecutiva ope legis - "quando
ricorrono gravi motivi".
2.1. - La questione è fondata.
La norma impugnata costituisce indubbiamente, nel panorama
normativo delineato dal giudice a quo, un'eccezione rispetto ad un
criterio generale ricavabile dalle disposizioni sopra menzionate:
queste, infatti, anche se con formule non sempre identiche,
attribuiscono comunque tutte al giudice d'appello un ambito
decisorio, nell'esercizio del potere di inibitoria, tale da
ricomprendere valutazioni sia in punto di fumus boni iuris (cioè di
delibazione circa la probabile fondatezza del gravame), sia in punto
di periculum in mora (cioè in tema di effetti pregiudizievoli
derivanti dall'esecuzione).
La norma in discussione, invece, preclude al giudice l'esame del
primo aspetto, circoscrivendone la sfera valutativa - peraltro in
termini estremamente ristretti - soltanto sul secondo profilo.
2.2. - Preliminarmente va rilevato che l'art. 600 del codice di
procedura penale riproduce testualmente l'art. 562 del progetto del
1978; tuttavia né i lavori preparatori di tale progetto, né quelli
relativi al codice del 1988 forniscono alcun utile elemento in merito
all'adozione del criterio del "grave e irreparabile danno".
Inoltre - e soprattutto - è significativo che la scelta di tale
criterio non solo non trova alcuna indicazione nelle direttive del
legislatore delegante, del 1974 prima e del 1987 poi, ma anzi si pone
in evidente contrasto con esse. Invero, la formula adoperata nella
direttiva n. 26 della legge di delega del 1987 "facoltà del giudice
di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria esecuzione in
pendenza di impugnazione") - sostanzialmente identica a quella di cui
alla direttiva di pari numero della legge di delega del 1974 - è
già tale da ingenerare forti dubbi sulla compatibilità con essa
della norma delegata in questione; ma il raffronto con la formula
contenuta nella successiva direttiva n. 27 ("facoltà della Corte di
cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta
esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno") -
a sua volta sostanzialmente identica alla direttiva n. 28 della legge
delega del 1974 -, evidenzia in maniera decisiva la chiara volontà
del delegante (poi attuata nell'art. 612 del codice) di introdurre il
criterio restrittivo di cui trattasi limitatamente alle sentenze di
secondo grado impugnate in cassazione (in conformità a quanto
previsto nel codice di procedura civile all'art. 373), e,
correlativamente di escluderlo per quelle di primo grado appellate.
2.3. - Ciò posto, deve a questo punto osservarsi, più in
particolare, che, tra le disposizioni richiamate dal remittente, il
termine di raffronto più pertinente alla fattispecie in questione è
costituito dall'art. 283 del codice di procedura civile, nel testo
introdotto dalla legge n. 353 del 1990.
A parte il rilievo che non appaiono invocabili, quali tertia
comparationis, norme abrogate, anche se ne perduri l'applicabilità
in via transitoria per determinati giudizi, è decisiva in tal senso
la considerazione che la citata disposizione disciplina i presupposti
per la sospensione - da parte del giudice d'appello - dell'esecuzione
delle sentenze (civili) di primo grado, la cui immediata esecutività
è disposta direttamente dalla legge (art. 282, nuovo testo, c.p.c.),
così come avviene nel caso in esame.
Inoltre, dette sentenze possono anche limitarsi (ricorrendone le
condizioni: cfr. art. 278 del codice di procedura civile) a
condannare il debitore al pagamento di una provvisionale; e i
presupposti per tale condanna sono identici nel processo civile e in
quello penale, essendo stata riprodotta nell'art. 539, secondo comma,
del codice di procedura penale la stessa formula "nei limiti .. per
cui si ritiene già raggiunta la prova") della corrispondente norma
del codice di procedura civile, proprio perché, come si legge nella
relazione al progetto preliminare, si ritenne ingiustificata una
differenza di disciplina sul punto.
Ora, è certamente esatto che l'inserimento dell'azione civile nel
processo penale pone in essere una situazione in linea di principio
differente rispetto a quella determinata dall'esercizio dell'azione
civile nel processo civile, anche ove si tratti di azione di
restituzione o di risarcimento dei danni derivanti da reato (cfr.
sent. n. 108 del 1970), e ciò in quanto tale azione assume carattere
accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché è
destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti
dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle
esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati
e alla rapida definizione dei processi (v. sentt. nn. 171 del 1982,
443 del 1990; ordd. nn. 115 del 1992, 185 del 1994).
È, però, evidente come nessuno di tali profili venga in rilievo
nel caso in esame, che concerne un particolare aspetto del regime di
esecutività delle disposizioni civili della sentenza penale di primo
grado, la quale, del resto, può essere impugnata dall'imputato anche
con esclusivo riferimento ai medesimi capi civili.
Non si ravvisa, in conclusione, alcuna razionale giustificazione
al fatto che, una volta disposta la immediata esecutività ex lege
della condanna al pagamento della provvisionale, la norma impugnata
detti una regola diversa, in ordine al potere di inibitoria del
giudice di appello, rispetto al menzionato art. 283 del codice di
procedura civile: la diversità di disciplina cui è assoggettata,
sotto lo specifico aspetto qui in considerazione, l'azione civile di
restituzione o di risarcimento del danno derivante da reato - e,
correlativamente, la posizione del debitore -, a seconda che l'azione
medesima sia esercitata in sede propria o nell'ambito del processo
penale, integra, pertanto, la violazione del principio di
eguaglianza.
3. - Una volta individuato nell'art. 283, nuovo testo, del codice
di procedura civile l'esatto termine di raffronto della norma
censurata, ne discende che la soluzione per ricondurre a razionalità
il sistema non può che essere quella di sostituire, nella norma
impugnata, le parole "quando possa derivarne grave e irreparabile
danno", con quelle "quando ricorrono gravi motivi".
Spetta alla giurisprudenza definire l'esatta portata di
quest'ultima formula: ma è indubbio che essa ha il pregio, da un
lato, di attribuire al giudice d'appello un ampio spazio decisorio,
in cui i due elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora
potranno essere oggetto di una complessa ed equilibrata valutazione,
e, dall'altro, di rispondere all'esigenza di ancorare l'inibitoria ad
un criterio rigoroso, in correlazione all'attribuzione ope legis
della immediata esecutività alla sentenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 600, terzo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che
il giudice d'appello può disporre la sospensione dell'esecuzione
della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa
derivarne grave e irreparabile danno", anziché "quando ricorrono
gravi motivi".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte