Sentenza n. 353/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 416/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del
d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed
apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, promosso con
ordinanza emessa il 1 dicembre 1995 dal T.A.R. del Lazio, sezione
distaccata di Latina, sul ricorso proposto da Abbioui Abderrahim
contro la prefettura di Frosinone, iscritta al n. 1349 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso del giudizio amministrativo per l'annullamento del
decreto di espulsione dall'Italia di un cittadino marocchino, munito
di passaporto, mai però "regolarizzatosi", il tribunale
amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.-l. 30 dicembre 1989, n.
416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei
cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio
dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1990, n. 39.
Tale disposizione, ad avviso del Collegio, configurerebbe
l'espulsione come un atto dovuto senza discriminare quelle situazioni
che riflettono casi umani disperati, negando loro qualsiasi tutela.
La questione, soggiunge il rimettente, non perderebbe la sua
rilevanza, anche dopo l'emanazione del d.-l. 18 novembre 1995, n. 489
(Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per
la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio
nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea), e delle successive reiterazioni di esso. Considerato in diritto
1. - Viene all'esame della Corte, con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
7, comma 2, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, perché - nel
prevedere l'espulsione dal territorio nazionale degli stranieri che
violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno - non
discriminerebbe i casi umani più dolorosi, così negando loro
tutela.
2. - La questione non è fondata.
Già con la sentenza n. 129 del 1995 questa Corte, sottolineando la
distinzione fra le due figure di espulsione previste nel testo
originario del d.-l. n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39
del 1990, ritenne necessario garantire la valutazione di
pericolosità sociale soltanto per la misura di sicurezza. Ora, il
giudice a quo mira, attraverso la declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 2, del citato d.-l. n. 416 del
1989, a cancellare l'automatismo espulsivo per tutti coloro che
entrino clandestinamente nel territorio dello Stato. E tanto perché,
in violazione dell'art. 3 della Costituzione, la disposizione
censurata non prenderebbe in considerazione i casi meritevoli di
maggiore attenzione.
Le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al
di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco, di cui si
è fatto carico il legislatore. Lo Stato non può infatti abdicare al
compito, ineludibile, di presidiare le proprie frontiere: le regole
stabilite in funzione d'un ordinato flusso migratorio e di
un'adeguata accoglienza vanno dunque rispettate, e non eluse, o anche
soltanto derogate di volta in volta con valutazioni di carattere
sostanzialmente discrezionale, essendo poste a difesa della
collettività nazionale e, insieme, a tutela di coloro che le hanno
osservate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di
situazioni illegali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 2, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte