Sentenza n. 353/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/11/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2d.lgs. 463/1999
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino
Alto-Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di
concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e
distribuzione di energia elettrica), promosso con ricorso della
Regione Veneto, notificato il 10 gennaio 2000, depositato in
cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi
2000.
Visti, l'atto di costituzione della Provincia di Trento e del
Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'atto di intervento
della Provincia di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Uditi gli avvocati Alfredo Bianchini per la Regione Veneto,
Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento, Sergio Panunzio per
la Provincia di Bolzano e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Veneto, con ricorso notificato il 5 gennaio 2000,
ha sollevato, in via principale, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di
demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di
energia elettrica), denunciandone il contrasto con gli artt. 3, 10
(recte: art. 11), 76, 115, 116, 117 e 123 della Costituzione.
La norma impugnata reca modificazioni all'art. 5 del d.P.R.
22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e di
opere pubbliche). In particolare, il comma 1, lettera d), dell'art. 2
del decreto legislativo impugnato, nel modificare il comma 3
dell'art. 5 del citato d.P.R. n. 381 del 1974, pone una equipollenza
tra piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e piano
di bacino di rilievo nazionale.
Quest'ultimo, secondo l'assunto della Regione ricorrente, è
inteso (art. 1, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante
"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo") come entità territoriale fisico-ambientale unitaria, che
costituisce un ambito di studio, di programmazione e di intervento,
prescindendo dai confini amministrativi regionali, provinciali o
comunali.
Vi è, infatti, un'Autorità di bacino, che è un soggetto dotato
di personalità giuridica pubblica e di organizzazione propria, cui
sono attribuite, ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'art. 12 della
legge n. 183 del 1989, funzioni di pianificazione e di
programmazione.
Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche,
stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia
in seno ad un apposito comitato, di cui viene contestata
l'equivalenza con il piano di bacino, è menzionato nell'art. 14 del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del
Trentino-Alto Adige).
L'inammissibilità della pretesa equivalenza - secondo la Regione
ricorrente - appare evidente già ad una prima analisi, condotta in
base alla gerarchia delle fonti.
Orbene, avverte la ricorrente, i decreti legislativi attuativi
degli statuti speciali prevedono il trasferimento effettivo di
funzioni dallo Stato alle Regioni, integrando, qualora necessario,
anche la norma statutaria; tuttavia, l'ambito di azione resta
limitato alla sfera di efficacia statutaria. In sostanza, essi mirano
a soddisfare esigenze amministrative locali.
Un tale assetto della materia, attribuendo al piano generale per
l'utilizzazione delle acque pubbliche di una provincia valore di
piano di bacino di rilievo nazionale ed introducendo disposizioni che
non hanno natura accessoria e funzionale rispetto allo statuto
speciale, ma prescrizioni di carattere generale, operanti oltre il
limite istituzionale e funzionale della fonte, a giudizio della
Regione Veneto, violerebbe l'art. 76 della Costituzione.
2. - Con il secondo motivo il presunto contrasto della norma
impugnata viene rilevato, sotto altro profilo, con l'art. 76 insieme
agli artt. 3, 115, 116, 117 e 123 della Costituzione, per violazione
dei principi generali concernenti l'autonomia statutaria, legislativa
ed amministrativa della Regione Veneto.
Ed invero, assume la ricorrente, la nuova disciplina introdotta
con il decreto legislativo n. 463 del 1999 scardinerebbe l'assetto
organico-funzionale, posto a garanzia dell'autonomia regionale e
della paritaria partecipazione locale, secondo i criteri previsti
dalla legge n. 183 del 1989, giacché i soggetti individuati dalla
nuova normativa, in capo ai quali sono attribuite le funzioni di
coordinamento e di integrazione dell'attività di pianificazione,
sono solo il Ministro dei lavori pubblici ed il Presidente della
Provincia interessata, stravolgendo, così, il preesistente sistema
normativo, che rispondeva ad una ratio di paritetica partecipazione
di amministrazioni statali e locali, finalizzata ad una forma di
cooperazione fra Stato, Regioni e Province autonome.
3. - Con un ulteriore motivo, la Regione deduce il contrasto
dell'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 11 novembre
1999, n. 463 con l'art. 10 (recte: art. 11) della Costituzione, per
violazione dei principi comunitari in relazione al decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernenti il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti
agricole).
Assume, in proposito, la Regione che l'equiparazione tra piano
generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e piano di bacino
di rilievo nazionale impedirebbe l'elaborazione e l'adozione di una
corretta ed effettiva pianificazione, in base ai principi comunitari
ed, in particolare, in base ai criteri stabiliti dal d.lgs. 11 maggio
1999, n. 152.
4. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione,
riservandosi di illustrare le sue difese in successive memorie.
5. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la
Provincia autonoma di Trento, chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile o, comunque, sia rigettato nel merito.
6. - È intervenuta la Provincia autonoma di Bolzano, la quale,
premesso che il ricorso non è stato notificato alla Provincia
stessa, ma che, tuttavia, sussiste un interesse rilevante, attuale e
concreto alla decisione della questione proposta, sottolinea, in
particolare, l'infondatezza, nonché la inammissibilità del primo
motivo di ricorso, giacché l'art. 76 della Costituzione invocato non
può costituire parametro in un giudizio avente ad oggetto un decreto
legislativo delegato contenente norme di attuazione dello statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige, né la violazione di tale
parametro può essere invocata in un giudizio di costituzionalità in
via principale, in quanto la violazione di per sé non comporta la
lesione di una competenza regionale.
7. - Sottolinea, inoltre, la Provincia autonoma di Bolzano, che
la disciplina normativa contestata è stata emanata in attuazione
degli artt. da 9 a 14 dello statuto speciale di autonomia ed, in
particolare, dell'art. 14, comma 3. Tale ultimo articolo prevede che
l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della
Provincia abbia luogo in base ad un piano generale, con la
conseguenza che appare legittima la previsione, per il solo
territorio delle Province autonome di Bolzano e di Trento, che il
piano per l'utilizzazione delle acque pubbliche valga anche quale
piano di bacino di rilievo nazionale.
Una ulteriore inammissibilità è ravvisata, sempre in relazione
all'art. 76 della Costituzione, nella asserita genericità ed
indeterminatezza delle competenze regionali ritenute violate dalla
norma impugnata.
Lo stesso rilievo è formulato in relazione alle altre norme
costituzionali invocate (artt. 115, 116 e 123 della Costituzione).
Sottolinea ancora, la Provincia interveniente, che
l'equiparazione tra il piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche ed il piano di bacino di rilievo nazionale - espressamente
circoscritta al territorio delle Province autonome di Trento e di
Bolzano - e la particolare procedura prevista per il coordinamento
sovraprovinciale sono elementi idonei affinché non vengano lese le
attribuzioni e le competenze delle altre Regioni né le attribuzioni,
conferite dalla legge n. 183 del 1989, agli organi dell'Autorità di
bacino, in particolare ai Comitati istituzionali.
Viene eccepita la inammissibilità anche del terzo motivo di
ricorso, sul rilievo che il decreto legislativo n. 152 del 1999 non
può costituire il parametro del giudizio di costituzionalità della
norma impugnata; inoltre, risulterebbe improprio il riferimento
all'art. 10 (recte: art. 11) della Costituzione, con conseguente
mancanza della indicazione di una norma costituzionale di raffronto.
Nel merito la Provincia deduce la infondatezza del ricorso,
giacché l'attuazione dei principi fondamentali di cui al decreto
legislativo n. 152 del 1999 non verrebbe compromessa dalla
equiparazione effettuata dalla norma impugnata tra il piano generale
per l'utilizzazione delle acque pubbliche ed il piano di bacino di
rilievo nazionale.
8. - Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza,
la Regione Veneto ha depositato una memoria, sottolineando la
fondatezza dei motivi di ricorso.
In particolare pone in evidenza come le disposizioni impugnate
non siano circoscritte all'attuazione dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, ma abbiano una efficacia ultraregionale ed
incidano in un ambito ordinamentale relativo all'intero territorio
nazionale, finalizzato alla difesa ed alla conservazione dinamica del
suolo.
Ribadisce, infine, che nella gestione delle acque l'impugnata
normativa non offre un'adeguata garanzia in ordine all'aspetto
quantitativo (sotto il profilo del mantenimento del deflusso minimo
vitale dei corsi d'acqua e della sicurezza nei confronti dei fenomeni
di piena) ed in ordine all'aspetto della qualità dei corsi d'acqua,
in quanto impedirebbe un'efficace azione nell'ambito del bacino
idrografico unitariamente considerato.
9. - Anche la difesa della Provincia autonoma di Trento ha
depositato una memoria, con cui sottolinea la sua posizione di
controinteressato nel giudizio di legittimità e, quindi, il suo
diritto di costituirsi quale parte nel giudizio stesso.
In subordine, chiede che la sua partecipazione al giudizio sia
ammessa a titolo di intervento adesivo ad opponendum al fine di
sostenere le ragioni dello Stato in forza di un proprio interesse.
Nel merito, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto
l'equipollenza tra il piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche ed il piano di bacino posta dalla normativa impugnata non
vale per il territorio della Regione Veneto, ma, come dice
espressamente la norma, il piano di bacino nazionale vale per il
"rispettivo territorio", in altre parole per il territorio di
ciascuna Provincia (Trento e Bolzano).
Neppure implica una abolizione dell'Autorità di bacino che
interessa la Regione Veneto, le cui funzioni rimangono immutate. La
nuova norma prevede, invece, procedure di coordinamento e di raccordo
tra tale strumento di programmazione, limitato alle Province
autonome, ed il rimanente territorio del bacino.
Conclude, infine, per la inammissibilità nonché per la
infondatezza degli altri motivi di ricorso.
10. - La Provincia autonoma di Bolzano ha presentato una memoria,
con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate, insistendo,
altresì, per le inammissibilità eccepite nella memoria di
intervento.
In particolare, nella memoria si richiama il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in
attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che avrebbe
dato alla materia un nuovo assetto. Ed, infatti, con tale decreto è
stato effettuato un imponente conferimento di funzioni alle Regioni
ed agli enti locali. In particolare, l'art. 89, comma 1, ha fatto
slittare a livello regionale tutto il complesso degli usi plurimi
delle acque e l'art. 92, comma 2, dello stesso decreto legislativo,
ha esplicitamente previsto un riordino degli organismi e delle
strutture operanti nel settore della difesa del suolo. Ha effettuato,
cioè, un ripensamento del ruolo degli organismi operanti nel settore
e, quindi, anche del Comitato istituzionale dell'Autorità del
bacino.
La norma prevede, tra l'altro, un articolato meccanismo di
collaborazione, diretto a fronteggiare i problemi che potrebbero
sorgere dalla compresenza, all'interno di un medesimo bacino
idrografico di rilievo nazionale, di interessi e competenze che fanno
capo ad enti diversi.
11. - La difesa dello Stato ha depositato il 3 luglio 2001 (fuori
termine) ulteriore documentazione, rispetto alla quale le altre parti
hanno dichiarato in udienza di non opporsi all'acquisizione. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta in
via principale dalla Regione Veneto all'esame della Corte riguarda
l'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 11 novembre
1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere
idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica).
La questione è proposta sotto il profilo che la norma
denunciata, nel porre una equipollenza tra il piano generale per
l'utilizzazione delle acque pubbliche - previsto dall'art. 14 dello
statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante "Approvazione
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale del Trentino-Alto Adige") e stabilito d'intesa tra i
rappresentanti dello Stato e della Provincia autonoma - e il piano di
bacino di rilievo nazionale, violerebbe:
l'art. 76, della Costituzione, in quanto introdurrebbe
disposizioni che non hanno natura accessoria e funzionale rispetto
allo statuto speciale, con distorsioni inammissibili;
gli artt. 76, sotto un ulteriore profilo, e 3, 115, 116, 117
e 123 della Costituzione, per violazione dei principi generali
concernenti l'autonomia statutaria, legislativa ed amministrativa
della Regione Veneto;
l'art. 10, da intendersi art. 11, della Costituzione (v.
sentenza n. 85 del 1999) con richiamo al d.lgs. 11 maggio 1999,
n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernenti il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati
provenienti da fonti agricole).
2. - Preliminarmente deve essere chiarito che ambedue le Province
autonome di Trento e di Bolzano hanno pieno titolo a stare in
giudizio, indipendentemente dalla notifica del ricorso (effettuato
solo nei riguardi della Provincia di Trento), in quanto la questione
di legittimità costituzionale (proposta in via di azione) ha per
oggetto una norma di attuazione dello statuto speciale riguardante
specificatamente attribuzioni costituzionalmente garantite alle
stesse Province autonome (v. sentenza n. 178 del 1996 e ordinanza
n. 277 del 1997) e coinvolgente il regime delle acque e la
partecipazione al bacino idrografico di rilievo nazionale dell'Adige
(Veneto, Trentino-Alto Adige), che interessa anche il territorio
della Provincia di Bolzano e non solo quello di Trento con il bacino
del Brenta-Bacchiglione (v. art. 14, comma 1, della legge 18 maggio
1989, n. 183 e sentenza n. 85 del 1990). In realtà nei giudizi di
legittimità costituzionale in via di azione contro norme di
attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che
coinvolgano interessi giuridicamente rilevanti della Provincia
autonoma e la sfera di sua competenza (nella specie acque pubbliche e
profili connessi), le Province autonome non possono essere
considerate estranee. Esse sono legittimate a stare in giudizio
avanti alla Corte, tenuto conto della speciale procedura paritetica
prevista dall'art. 107 dello statuto speciale (v. ordinanza n. 277
del 1997).
Né può farsi questione della mancanza di notifica del ricorso
ad una Provincia, in quanto la stessa Provincia si è costituita ed
ha svolto le proprie difese, senza alcuna contestazione delle altre
parti, per cui risulta superfluo ogni profilo di integrazione del
contraddittorio, soprattutto tenuto conto del carattere dei
procedimenti, della natura delle funzioni affidate alla Corte
costituzionale nel sistema delle garanzie costituzionali e delle
differenze esistenti rispetto ai processi aventi ad oggetto conflitti
intersubbiettivi di interessi (v. sentenza n. 13 del 1960).
3. - Quanto alle eccezioni di inammissibilità deve essere
ritenuta la fondatezza delle eccezioni proposte relativamente ai
profili attinenti alla violazione degli artt. 76, 11 e 123 della
Costituzione.
Innanzitutto per l'art. 76 della Costituzione vi è una
estraneità all'ambito tipico ed esclusivo del sindacato
costituzionale di una norma di legge statale promosso con ricorso
diretto della Regione (o Provincia), quando non vi sia un
coinvolgimento di principi o criteri di delega volti a salvaguardare
le competenze regionali (o provinciali) (sentenze n. 87 del 1996;
n. 272 del 1988).
Per di più le norme di attuazione dello statuto speciale non
possono essere inquadrate nell'istituto della delega legislativa, di
modo che "il richiamo alla disciplina dell'art. 76 della Costituzione
non appare appropriato", essendo sicuramente al di fuori della delega
legislativa, in quanto norme statutarie, di rango costituzionale,
attribuiscono poteri legislativi al Governo, che li esercita nel
contesto di particolari procedure caratterizzate dalla partecipazione
della Regione (e Provincia) a statuto speciale (sentenza n. 160 del
1985).
Anche l'art. 11 della Costituzione non può essere invocato,
neppure sotto il profilo di un contrasto con il d.lgs. n. 152 del
1999 e con i principi comunitari, in quanto è del tutto generico ed
inconsistente un collegamento tra la norma impugnata e gli obblighi
comunitari.
D'altro canto la contestazione della Regione Veneto, in questa
sede, può riguardare solo la tutela delle sue attribuzioni
costituzionalmente garantite, ed è pertanto ammissibile solo nei
limiti in cui si incentra sulla mancata partecipazione paritaria
della stessa Regione.
Invece gli anzidetti profili non trovano alcuno specifico
collegamento nella esposizione del terzo motivo del ricorso basato
sulla violazione dell'art. 11 della Costituzione, e che come tale è
inammissibile.
Egualmente generico è il richiamo nei motivi del ricorso
all'art. 123 della Costituzione, che riguarda il contenuto e la
formazione dello statuto, profili del tutto estranei alla norma in
contestazione e alle specificazioni sviluppate nel ricorso.
4. - Passando all'esame dei residui motivi deve, preliminarmente,
essere rilevato che le norme di attuazione dello statuto speciale si
basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via
permanente e stabile (sentenza n. 212 del 1984; v. anche sentenza
n. 160 del 1985), la cui competenza ha "carattere riservato e
separato rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della
Repubblica" (sentenza n. 213 del 1998; n. 137 del 1998; n. 85 del
1990; n. 160 del 1985; n. 212 del 1984; n. 237 del 1983; e n. 180 del
1980) e pertanto prevalgono, nell'ambito della loro competenza, sulle
stesse leggi ordinarie, con possibilità, quindi, di derogarvi, negli
anzidetti limiti (sentenza n. 213 del 1998; n. 212 del 1984; n. 151
del 1972).
Le norme di attuazione dello statuto regionale ad autonomia
speciale sono destinate a contenere, tra l'altro, non solo
disposizioni di vera e propria esecuzione o integrative secundum
legem non essendo escluso un "contenuto praeter legem nel senso di
integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa
che le medesime non contenevano", con il "limite della corrispondenza
alle norme e alla finalità di attuazione dello Statuto, nel contesto
del principio di autonomia regionale" (sentenza n. 212 del 1984;
n. 20 del 1956). È insito nelle norme di attuazione il compito di
assicurare un collegamento e di coordinare l'organizzazione degli
uffici, delle attività e delle funzioni trasferite alla Regione e di
quelle rimaste allo Stato, in modo che vi sia una armonizzazione dei
contenuti e degli obiettivi particolari delle autonomie speciali con
l'organizzazione dello Stato nell'unità dell'ordinamento giuridico
(sentenze n. 213 del 1998; n. 212 del 1984; n. 136 del 1969; n. 30
del 1968).
Di conseguenza non si può disconoscere che le disposizioni
impugnate assolvano agli anzidetti compiti di coordinamento (v.
sentenze n. 263 del 1997; n. 412 del 1994), per quanto riguarda i
poteri e l'intervento del Ministro (all'epoca della legge, Ministro
dei lavori pubblici) nella sua qualità di presidente del comitato
istituzionale dell'Autorità di bacino; pertanto, non può
contestarsi che esse possano rientrare tra le norme di attuazione
dello statuto speciale. Sotto tale aspetto deve escludersi il
fondamento dei motivi di ricorso, che investono le disposizioni nel
loro complesso, relativi alla esorbitanza dalle competenze delle
norme stesse. Tuttavia ciò non sottrae le norme denunciate alla
verifica di legittimità costituzionale sotto gli ulteriori profili,
appresso enunciati, contenuti nel ricorso.
5. - Le esigenze di tutela del principio di autonomia regionale e
delle relative norme costituzionali che lo garantiscono, legittimano
la promozione dell'azione di legittimità costituzionale davanti alla
Corte contro le norme di attuazione dello statuto speciale da parte
della Regione (o Provincia) cui si riferiscono le norme, che si
ritenga lesa nella sfera di competenza ad essa costituzionalmente
assegnata (v., tra le altre, sentenza n. 2 del 1960). Allo stesso
modo una qualsiasi Regione è legittimata a promuovere in via
principale la stessa azione di legittimità costituzionale, qualora
ritenga che le norme di attuazione dello statuto speciale di altra
Regione ledano la propria sfera di competenza costituzionalmente
garantita.
Entro questi limiti deve essere esaminata la questione proposta,
dovendosi escludere dal presente giudizio gli altri profili che
attengono al merito delle soluzioni adottate - nella discrezionalità
del potere legislativo esercitato, in quanto non coinvolgenti
posizioni costituzionalmente tutelate della ricorrente Regione - in
ordine al piano generale (per ciascuna Provincia autonoma di Trento e
di Bolzano) per l'utilizzazione delle acque pubbliche e al suo valore
di piano di bacino, limitatamente, si noti, al rispettivo territorio
provinciale e ai poteri del Ministro nei soli rapporti tra Stato e
Province autonome per assicurare il coordinamento attraverso
un'intesa.
6. - La questione è fondata, per quanto riguarda la terza
proposizione normativa contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera d) del
d.lgs. n. 463 del 1999, che prevede: "Ai fini della definizione della
predetta intesa il Ministero dei lavori pubblici, sentiti i comitati
istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale
interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la
compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province
autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo
nazionale".
È evidente l'irragionevole ed ingiustificato trattamento
deteriore (e come tale lesivo dei principi dell'autonomia regionale)
riservato all'altra Regione, il cui territorio ricade in bacini
idrografici di rilievo nazionale (nella specie Regione Veneto: bacini
Adige e Brenta-Bacchiglione), con un metodo assai debole di
partecipazione della Regione stessa, in quanto si prevede solo che
vengano "sentiti i comitati istituzionali interessati", ai quali
partecipano i rappresentanti delle Regioni, il cui territorio
e maggiormente interessato.
La illegittima lesione della autonomia della Regione Veneto e
della correlata necessaria paritaria partecipazione di essa risulta
evidente dalla esistenza di interessi comuni a più Regioni e
Province (ribadita espressamente dalla norma impugnata e confermata
dai principi che si possono trarre dalla legge n. 183 del 1989),
oltre che dalla non modificata unitarietà del bacino "di rilievo
nazionale".
Le predette considerazioni non portano ad escludere la
possibilità di subpiani territoriali o di pianificazioni
territorialmente più ristrette, talora, più adeguate alle esigenze
ed ai rischi del territorio. Ma le esigenze di coordinamento e di
integrazione, indispensabili in base ad apprezzamento dello stesso
legislatore, devono essere realizzate, nella unitarietà della
pianificazione del bacino di rilievo nazionale, a livello di organo
centrale o pluriregionale, con uno degli ipotizzabili sistemi, che
assicuri effettiva parità di intervento di tutte le Regioni e
Province autonome interessate, in un giusto procedimento di
partecipazione equilibrata dei medesimi soggetti, titolari di
interessi giuridicamente rilevanti sul piano costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di
concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e
distribuzione di energia elettrica), limitatamente al periodo: "Ai
fini della definizione della predetta intesa il Ministero dei lavori
pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino
di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni
strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni
a più regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini
idrografici di rilievo nazionale";
Dichiara inammissibili le altre censure relative alla questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, sollevate, in
riferimento agli artt. 11, 76 e 123 della Costituzione, con il
ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Veneto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte