Sentenza n. 355/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1992 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorsi della Regione Lombardia e delle
Province autonome di Bolzano e Trento notificati l'8 e l'11 febbraio
1992, depositati in cancelleria, rispettivamente, il 14, 17 e 21
febbraio 1992, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
decreto del Ministro del Tesoro in data 21 novembre 1991 dal titolo
"Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato
presso le regioni", ed iscritti rispettivamente ai nn. 4, 5 e 6 del
registro conflitti 1992;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi gli Avvocati Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di
Bolzano, Giuseppe F. Ferrari per la Regione Lombardia, e Valerio
Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato
Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del
tesoro in data 21 novembre 1991, adottato di concerto con il Ministro
degli affari sociali, intitolato "Modalità per la costituzione dei
fondi speciali per il volontariato presso le regioni", chiedendo,
previa declaratoria della propria competenza in materia,
l'annullamento dello stesso.
La Provincia, dopo aver ricordato l'impugnazione a suo tempo
proposta nei confronti della legge 11 agosto 1991 e, in particolare,
nei confronti dell'art. 15 della stessa e sul presupposto che i fondi
speciali disciplinati dal decreto impugnato concernono attività di
competenza provinciale, deduce la violazione delle attribuzioni ad
essa garantite dagli artt. 8, primo comma, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n.
10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative
norme di attuazione, nonché la violazione della propria autonomia
finanziaria (titolo VI dello Statuto e legge 30 novembre 1989, n.
386).
La ricorrente rileva, infatti, come lo stesso Ministro del tesoro
sia consapevole della inerenza della materia disciplinata dal decreto
impugnato alle competenze regionali (o provinciali), dal momento che
ha previsto la necessaria partecipazione del Presidente della giunta
provinciale nel comitato di gestione del fondo speciale, attribuendo
altresì il compito di nominare altri membri del comitato al
Presidente del Consiglio provinciale; il che, peraltro, darebbe luogo
ad una specifica causa di illegittimità, non potendosi con atto
amministrativo attribuire poteri e funzioni ad organi regionali o
provinciali. Né la invasività del decreto impugnato potrebbe
ritenersi esclusa in forza dell'art. 6 dello stesso, il quale dispone
che "le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano disciplinano con proprio provvedimento, tenendo conto
delle rispettive realtà locali, quanto previsto nei precedenti
articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge
n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del presente
decreto". La Provincia ricorrente deduce, infatti, che tale
disposizione sarebbe a sua volta illegittima, sia perché le impone
di disciplinare la materia con un determinato contenuto, sia e
soprattutto perché le impone di rispettare, non solo i principi
della legge n. 266 del 1991 (principi peraltro non idonei a limitare
le competenze provinciali), ma anche i criteri posti dallo stesso
decreto. Quest'ultimo, del resto, intervenendo in materie di
competenza provinciale sarebbe per ciò solo illegittimo (v. sent. n.
204 del 1991).
1.1. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
il quale, sottolineando come le norme contenute nel decreto impugnato
siano rivolte direttamente agli istituti di credito ed esulino quindi
dalle competenze provinciali, ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con particolare riferimento all'impugnazione concernente l'art. 6,
l'Avvocatura dello Stato rileva che lo stesso "mira a soddisfare le
rispettive realtà locali in merito a quanto disposto negli articoli
da 2 a 5", senza che ciò comporti la disciplina di attività di
competenza provinciale, né che le province debbano seguire i
principi e i criteri ivi stabiliti. Il decreto impugnato, infatti,
"ha disciplinato una attività statale finanziata attraverso gli
istituti di credito e destinata alla creazione di centri di servizio
gestiti dalle organizzazioni di volontariato; in tutto questo la
Provincia, che non ha alcuna competenza riservata, può partecipare
in maniera più che marginale nel rispetto della normativa statale".
2. - Con ricorso notificato al Ministro del tesoro, al Ministro
degli affari sociali e al Presidente del Consiglio dei ministri
presso l'Avvocatura generale dello Stato, anche la Regione Lombardia
ha impugnato il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991.
La ricorrente, muovendo dalla premessa che la previsione
legislativa della costituzione di fondi speciali presso le regioni al
fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di
servizio (art. 15, primo comma, legge n. 266 del 1991) non può non
presupporre la gestione regionale dei fondi, rileva, innanzitutto,
che la disposizione di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto
impugnato, disciplina, al contrario, la composizione del comitato di
gestione del fondo comprimendo fino ad annullarla la potestà
organizzativa regionale. La Regione Lombardia deduce, poi, che l'art.
1, primo comma, il quale prevede la sottrazione al fondo speciale del
50 per cento delle somme da erogarsi da parte degli enti creditizi, e
la destinazione di queste ad altri fondi speciali scelti dai soggetti
erogatori, sarebbe lesivo delle attribuzioni regionali, così come
lesivi delle medesime attribuzioni sarebbero gli artt. 2, quarto
comma, 3, e 5, secondo comma, i quali demandano al comitato di
gestione, oltre all'istituzione, anche la predisposizione dell'elenco
regionale, il controllo, il funzionamento dei centri e la
ripartizione dei fondi speciali.
Da ultimo, la Regione Lombardia contesta la legittimità dell'art.
4, il quale, nell'affidare ai centri di servizio il compito di
erogare le proprie prestazioni sotto forma di servizi, attribuirebbe
agli stessi centri compiti che sicuramente (lett. a, b e c) rientrano
nell'ambito delle competenze regionali.
2.1. - Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo la reiezione del ricorso.
L'Avvocatura dello Stato, oltre a ribadire argomentazioni già
svolte nel precedente giudizio, sottolinea come sia del tutto
ragionevole che agli istituti di credito erogatori sia attribuita,
nella misura del 50 per cento, la facoltà di scegliere i destinatari
dei propri interventi. Dall'art. 15 della legge n. 266 del 1991,
deriverebbe anche, a giudizio dell'Avvocatura dello Stato, la
competenza del Ministro del tesoro a disciplinare il fondo speciale,
non ravvisandosi sul punto alcuna attribuzione regionale (semmai,
secondo la legge, sarebbero gli enti locali i soggetti maggiormente
interessati alla istituzione dei centri).
3. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del
Tesoro 21 novembre 1991, chiedendone, previa declaratoria della non
spettanza allo Stato del potere esercitato con il decreto impugnato,
l'annullamento.
La Provincia autonoma di Trento contesta, innanzitutto, la
legittimità dell'art. 6 del decreto impugnato, in quanto, da un
lato, la legge n. 266 del 1991 non sarebbe idonea a limitare la
competenza legislativa di tipo primario statutariamente attribuitale
nelle materie interessate dalla legge stessa, e, dall'altro, deve
sicuramente escludersi, in ossequio al principio di legalità
sostanziale, che la potestà legislativa provinciale possa essere
subordinata ai criteri risultanti dalle norme poste da un decreto
ministeriale (il quale certamente non può essere qualificato atto di
indirizzo e coordinamento).
La ricorrente contesta, poi, le singole disposizioni contenute nel
decreto, osservando, quanto all'art. 1, che la erogazione dei fondi
da parte degli enti creditizi, ancorché avvenga in ambito
provinciale e per finalità rientranti nelle competenze provinciali,
illegittimamente è sottratta, non solo ad ogni forma di disciplina
provinciale, ma anche al necessario coordinamento con la normativa
finanziaria provinciale.
La ricorrente deduce, quindi, che l'art. 2 del decreto impugnato
contiene un meccanismo attuativo non previsto dalla legge n. 266 del
1991, ed anzi in contrasto con essa. Mentre, infatti, la legge
prevede che il fondo speciale sia provinciale, e cioè gestito ed
amministrato in base alla normativa provinciale, e sia impiegato per
istituire, in base a determinazioni provinciali, i centri di
servizio, i quali devono a loro volta essere incardinati nella
organizzazione provinciale, l'art. 2, al contrario, prevede che ai
fondi non affluiscano le somme destinate dagli istituti di credito,
dovendo le stesse essere solo contabilizzate nel fondo, rimanendo
comunque di pertinenza degli istituti erogatori come "patrimonio
separato". In questo modo, pertanto, non vi sarebbe alcun fondo, ma
solo un comitato di gestione con il compito, non di amministrare il
fondo, ma di istituire centri di servizio e di ripartire le somme, le
quali passano direttamente dalle banche ai centri di servizio. La
stessa composizione del comitato di gestione, prosegue la ricorrente,
sarebbe lesiva delle attribuzioni provinciali, in quanto esclude la
possibilità di configurare il fondo come organo provinciale
assoggettato alla disciplina provinciale.
La Provincia autonoma di Trento contesta, infine, la legittimità
dell'art. 3 del decreto impugnato, dal momento che lo stesso
configurerebbe i centri di servizio, non come strutture pubbliche,
istituite dalle regioni o dalle province autonome per il tramite
degli enti locali, ma come organizzazioni di volontariato o soggetti
autonomi di imputazione di rapporti giuridici, istituiti dal comitato
di gestione del fondo speciale, alla regolamentazione dei quali la
provincia o la regione rimangono del tutto estranee. E ciò
nonostante che l'art. 4, nel disciplinare l'attività dei centri di
servizio, attribuisca agli stessi compiti sicuramente rientranti
nell'ambito delle competenze provinciali.
3.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi
chiedendo la reiezione del ricorso, oltre a ribadire le difese già
svolte negli altri giudizi, sottolinea come la sorte dell'art. 6 sia
strettamente legata a quella della legge n. 266 del 1991, nel senso
che, se si ritiene che la legge non viola le competenze provinciali,
deve conseguentemente ritenersi che il decreto ministeriale ha
legittimamente attuato, anche in ambito provinciale, quanto disposto
dall'art. 15. In sostanza, il decreto non impone alla Provincia di
disciplinare la materia nel rispetto delle norme in esso contenute,
ma è direttamente applicabile anche nella Provincia, salva la
possibilità, per quest'ultima, di integrare la normativa in base
alle realtà locali.
L'Avvocatura dello Stato rileva, poi, come le censure della
Provincia muovano dalla errata premessa che l'art. 15 della legge n.
266 del 1991 abbia inteso destinare gli utili degli istituti di
credito direttamente alla finanza provinciale; al contrario, il
legislatore, con l'art. 15, ha inteso istituire fondi autonomi,
semplicemente "ospitati" dalla Provincia, destinati a creare centri
di servizio autogestiti dalle organizzazioni di volontariato, il
tutto nell'ambito di una potestà soltanto statale.
Il decreto impugnato, anzi, sarebbe stato illegittimo se avesse
concepito i fondi speciali e i centri di servizio come strutture
pubbliche gestite dalla Provincia.
4. - In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento
ha depositato una memoria difensiva con la quale insiste per
l'accoglimento del ricorso.
La ricorrente, oltre a ribadire argomentazioni già svolte, prende
atto che questa Corte con la sentenza n. 75 del 1992, ha dichiarato
non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge
n. 266 del 1991 ed in particolare quella concernente l'art. 15,
quarto comma, ma precisa di ritenere l'affermazione contenuta nella
citata pronuncia, secondo la quale l'art. 15 della legge n. 266 del
1991 atterrebbe alla materia dell'ordinamento degli istituti di
credito (materia di spettanza statale), non convincente né
condivisibile. La previsione della costituzione di fondi speciali
"presso le regioni", infatti, sembrerebbe riferirsi più alla
disciplina delle organizzazioni di volontariato e dei centri di
servizio, che non a quella degli istituti di credito. Del resto, che
il riferimento alle regioni non valga soltanto ad individuare
l'ambito territoriale in relazione al quale i fondi speciali vanno
costituiti e resi operanti, sarebbe dimostrato, ad avviso della
ricorrente, dalla disposizione di cui all'art. 16 della legge n. 266
del 1991, la quale demanda alle regioni il compito di attuare i
principi della legge, facendo espressamente salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Considerato in diritto
1. - Con distinti ricorsi la Regione Lombardia e le Province
autonome di Bolzano e di Trento hanno sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del
Ministro del tesoro 21 novembre 1991, adottato di concerto con il
Ministro degli affari sociali, dal titolo "Modalità per la
costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le
regioni". Ad avviso delle ricorrenti, il decreto impugnato in
numerose sue disposizioni contiene prescrizioni lesive di varie
attribuzioni provinciali o regionali, e segnatamente di quelle
garantite alle Province autonome di Bolzano e di Trento dall'art. 8,
nn. 1 (ordinamento degli uffici provinciali), 4 (usi e costumi locali
e istituzioni culturali), 25 (assistenza e beneficenza pubblica), 29
(addestramento e formazione professionale), dall'art. 9, n. 10
(igiene e sanità), dall'art. 16 (potestà amministrative) e dal
titolo VI (finanza provinciale) dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); nonché di
quelle garantite alla Regione Lombardia dagli artt. 117 e 118 della
Costituzione. Su tale base, le stesse ricorrenti chiedono
l'annullamento di varie disposizioni del predetto decreto, previa
declaratoria della propria competenza in materia.
Poiché i ricorsi investono disposizioni identiche o connesse
contenute in un medesimo atto, i relativi giudizi vanno riuniti per
essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Il ricorso proposto dalla Regione Lombardia deve essere
dichiarato inammissibile. Esso, infatti, risulta notificato al
Ministro del tesoro e al Ministro degli affari sociali e al
Presidente del Consiglio dei ministri presso l'Avvocatura generale
dello Stato. Questa Corte ha già affermato che l'unico soggetto
legittimato a rappresentare lo Stato nel giudizio per conflitto di
attribuzione proposto dalle regioni (o dalle province autonome) è il
Presidente del Consiglio dei ministri (v. sent. n. 215 del 1988 e
ordd. nn. 652 e 653 del 1988) e che l'atto introduttivo del giudizio
deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei ministri
personalmente, non essendo a tal fine sufficiente la notificazione
presso la sola Avvocatura generale dello Stato (v. sentt. nn. 13 del
1960 e 548 del 1989).
Per tali ragioni, il ricorso della Regione Lombardia deve essere
dichiarato inammissibile.
3. - Vanno accolte le censure che le Province autonome di Trento e
di Bolzano hanno sollevato nei confronti dell'art. 6 del decreto
impugnato, il quale stabilisce che "le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprio
provvedimento, tenendo conto delle rispettive realtà locali, quanto
previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei
principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri
risultanti dalle norme del presente decreto". Secondo le ricorrenti,
l'articolo appena riferito lederebbe le attribuzioni di tipo
esclusivo ricordate al punto 1 della motivazione, sia perché
vincolerebbe le Province a esercitare poteri in materie di loro
competenza esclusiva sulla base di principi stabiliti nella legge e,
persino, nello stesso decreto ministeriale impugnato, sia perché
stabilirebbe i suddetti vincoli senza che il relativo potere statale
abbia un adeguato fondamento in previe disposizioni di legge. Sebbene
non possa accettare le motivazioni delle ricorrenti nella loro
integrale formulazione, questa Corte non può esimersi dal
riconoscere nell'articolo impugnato una violazione del principio di
legalità sostanziale comportante un'ingiustificata interferenza e
una menomazione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle
Province ricorrenti.
Con la sentenza n. 75 del 1992, questa Corte ha affermato, in via
generale, che "il volontariato costituisce, non già una materia, ma
un modo di essere della persona nell'ambito dei rapporti sociali o,
detto altrimenti, un paradigma dell'azione sociale riferibile a
singoli individui o ad associazioni di più individui". Con specifico
riferimento all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), le cui modalità di attuazione sono state
predisposte con il decreto impugnato, la stessa Corte, con la
medesima decisione, ha escluso che quell'articolo riguardasse materie
di competenza regionale o provinciale. Più precisamente, essa ha
affermato che, "poiché loro oggetto è l'accantonamento di quote
degli utili realizzati da istituti di credito e da casse di risparmio
affinché queste siano destinate in direzione della promozione e
dello sviluppo del volontariato, le disposizioni contenute nei primi
due commi dell'art. 15 riguardano la materia, di spettanza statale,
concernente l'ordinamento degli istituti di credito". Con tali
previsioni, è precisato nella stessa sentenza, "il legislatore ha
voluto prefigurare una soluzione organizzativa che, tendendo a
salvaguardare per quanto possibile l'autonomia delle attività di
volontariato e, quindi, a porle al riparo anche da condizionamenti
derivanti dalla gestione pubblica dei servizi di sostegno a favore
delle stesse attività, individua nella costituzione dei fondi
speciali presso le regioni o le province autonome, non già una
funzione conferita o demandata a tali enti autonomi, ma più
semplicemente, la collocazione e la operatività spaziale dei fondi
stessi: ( ..) di fondi destinati a finanziare centri di servizio a
sostegno delle organizzazioni di volontariato" e gestiti direttamente
da queste stesse.
Considerato entro l'anzidetto contesto legislativo, definito sulla
base di una interpretazione non contrastante con il riparto
costituzionale delle competenze tra Stato e regioni (o province
autonome), l'art. 6 del decreto impugnato si rivela lesivo
dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Province ricorrenti,
per il fatto che, con un semplice atto amministrativo privo di
qualsiasi base legislativa demanda alle Province stesse, la
disciplina di determinati oggetti (segnatamente: l'istituzione e la
gestione di fondi speciali, l'organizzazione, i compiti e le
modalità di funzionamento dei centri di servizio), producendo così
un'illegittima interferenza nei confronti delle competenze
costituzionalmente imputate all'autonomia delle ricorrenti.
4. - Va, invece, respinta la censura che le Province autonome di
Trento e di Bolzano hanno proposto nei confronti dell'art. 2 del
decreto impugnato, nella parte in cui, nell'istituire presso ogni
regione (o provincia autonoma) un fondo speciale nel quale sono
contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di
risparmio indicati nel primo comma dell'art. 1 dello steso decreto,
dispone che "tali somme costituiscono patrimonio separato avente
speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse".
Premesso che, come si è già precisato, in ipotesi non si verte
in materia di competenza regionale o provinciale, occorre
sottolineare che il trasferimento delle somme da parte degli enti
creditizi e delle casse di risparmio sopra indicati è di natura
meramente contabile, di modo che, fino a che non verranno utilizzate
per l'istituzione dei centri di servizio previsti dall'art. 15 della
legge n. 266 del 1991, tali somme restano nella disponibilità dei
soggetti che sono tenuti a erogarle. Nel sistema stabilito dal
legislatore, come ha già riconosciuto questa Corte (v. sent. n. 75
del 1992), non c'è spazio per poteri di disciplina o di disposizione
delle regioni o delle province autonome o per esigenze di
coordinamento della finanza statale con quella regionale. E a questo
sistema si è coerentemente attenuto anche il decreto impugnato con
la disposizione oggetto della presente censura.
5. - Indubbiamente invasiva delle competenze costituzionalmente
assegnate alle Province autonome è la disposizione contenuta
nell'art. 2, secondo comma, del decreto impugnato, nella parte in
cui, nel definire la composizione del comitato di gestione dei fondi
speciali, designa direttamente gli organi regionali o provinciali che
vi partecipano o che sono tenuti a nominare ulteriori rappresentanti.
Pur se i comitati di gestione dei fondi speciali non possono
fondatamente esser considerati organi regionali (o provinciali) per
le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza n. 75 del 1992
e riprese nei punti precedenti della presente motivazione, nondimeno
tanto il diretto inserimento del Presidente della Giunta regionale (o
provinciale) nel comitato di gestione, quanto l'attribuzione al
Consiglio regionale (o provinciale) del potere di nomina dei quattro
rappresentanti delle organizzazioni di volontariato maggiormente
presenti nel territorio regionale (o provinciale), denotano
un'indubbia lesione delle competenze costituzionalmente assegnate
alle ricorrenti in materia di ordinamento degli uffici provinciali o
di organizzazione interna. Infatti, analogamente a quanto affermato
da questa Corte in altre occasioni (v. sent. n. 407 del 1989), va
ribadito che lo Stato, nello stabilire la composizione di organi
sottoposti alle proprie competenze eppur comprendenti rappresentanze
dirette o indirette delle regioni o delle province autonome, non può
esso stesso individuare gli organi o gli uffici regionali o
provinciali da includere nella predetta composizione, ma dovrà
lasciare che siano le regioni o le province autonome, nell'esercizio
della propria potestà in tema di organizzazione interna, a designare
le rappresentanze di propria competenza o a individuare i propri
organi o uffici destinati a rappresentare l'ente di appartenenza.
6. - Non possono invece essere accolte le censure che le Province
autonome di Trento e di Bolzano prospettano nei confronti dell'art.
3.
Nel dolersi che l'articolo impugnato esclude praticamente le province autonome dalla disciplina della costituzione e del funzionamento
dei centri di servizio, le ricorrenti mostrano di muovere
dall'erronea premessa che la materia regolata dall'art. 3 rientri
nelle proprie competenze. In realtà, l'art. 15 della legge n. 266
del 1991, di cui l'articolo impugnato rappresenta un coerente
svolgimento, prevede, come è già stato ricordato, un modello
organizzativo in base al quale, utilizzando le somme allo scopo
erogate dagli istituti di credito e dalle casse di risparmio, le
organizzazioni di volontariato costituiscono i centri di servizio e
ne gestiscono l'attività. Da questo circuito, chiaramente diretto a
tutelare l'autonomia delle organizzazioni di volontariato da
qualsivoglia autorità o soggetto pubblico, sono escluse, in base a
una valutazione non incostituzionale operata dalla legge e riflessa
nell'articolo impugnato, le province autonome.
7. - Per motivi identici a quelli appena esposti non possono
essere accolte neppure le censure che la Provincia autonoma di Trento
ha proposto nei confronti dell'art. 1, primo comma, né quella che la
Provincia autonoma di Bolzano ha prospettato in relazione all'art. 5.
In ambedue le ipotesi, infatti, vengono regolate attività interne al
circuito relativo alla erogazione delle somme da parte degli enti
creditizi e delle casse di risparmio a favore dei fondi speciali
ovvero a quello concernente le attività di controllo dei comitati di
gestione nei confronti dei centri di servizio, circuiti dai quali
sono escluse, in base alla legge-quadro sul volontariato, le regioni
e le province autonome.
Vanno rigettate anche le censure proposte da entrambe le Province
autonome nei confronti dell'art. 4. Pur in tal caso, infatti, non si
può parlare di invasione delle competenze provinciali, ovvero di
ingiustificata compressione delle stesse, per i motivi già fatti
valere da questa Corte con la sentenza n. 75 del 1992 in relazione
alle censure allora mosse all'art. 12 della legge n. 266 del 1991.
Nel definire i compiti dei centri di servizio istituiti e gestiti
dalle associazioni di volontariato utilizzando i fondi allo scopo
erogati dagli istituti di credito e dalle casse di risparmio indicati
nell'art. 15 della legge-quadro sul volontariato, l'art. 4,
analogamente a quanto compiuto dall'art. 12 della legge appena
ricordata, non interviene a ripartire materie fra gli ambiti di
competenza regionale (o provinciale) e gli ambiti riservati allo
Stato, ma determina, invece, le finalità generali in vista del
raggiungimento delle quali opereranno i centri di servizio (crescita
della cultura del volontariato, promozione di nuove iniziative e
rafforzamento di quelle già intraprese, erogazione di consulenza e
di assistenza qualificata nonché di sostegno a specifiche attività,
assunzione di iniziative di formazione e di qualificazione nei
confronti degli aderenti alle organizzazioni di volontariato,
attività di informazione e di documentazione). Il perseguimento di
tali finalità sarà soggetto alla disciplina statale ovvero a quella
regionale (o provinciale) a seconda che le attività di volontariato
poste in essere ineriranno a materie riservate allo Stato ovvero a
quelle attribuite alle regioni (o alle province autonome). Da ciò
deriva che l'impugnato art. 4 non può arrecare alcun pregiudizio
all'integrità delle competenze costituzionalmente garantite alle
ricorrenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso,
con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Lombardia nei
confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del tesoro
21 novembre 1991 ("Modalità per la costituzione dei fondi speciali
per il volontariato presso le regioni");
dichiara che spetta allo Stato adottare la disciplina relativa
alle modalità di costituzione dei fondi speciali per il volontariato
presso le regioni e le province autonome di cui agli artt. 1, 2,
primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 3, 4 e 5 del decreto del
Ministro del tesoro 21 novembre 1991 e, conseguentemente, rigetta,
per le parti citate, i ricorsi proposti dalle Province autonome di
Bolzano e di Trento indicati in epigrafe;
dichiara che non spetta allo Stato individuare l'organo
regionale (o provinciale) legittimato a partecipare al Comitato di
gestione del fondo speciale per il volontariato, nonché l'organo
regionale (o provinciale) competente a nominare i rappresentanti nel
predetto Comitato delle organizzazioni di volontariato maggiormente
presenti nel territorio regionale (o provinciale) e,
conseguentemente, annulla in parte qua l'art. 2 del decreto del
Ministro del tesoro 21 novembre 1991;
dichiara che non spetta allo Stato demandare, con decreto
ministeriale, alle Province autonome di Bolzano e di Trento, la
disciplina nei propri territori degli oggetti regolati dagli artt. 2,
3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del
1991 e dei criteri risultanti dalle norme del decreto del Ministro
del tesoro 21 novembre 1991, e, conseguentemente, annulla l'art. 6
del decreto da ultimo citato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte