Sentenza n. 355/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12legge 537/1993
citata
- art. 10d.lgs. 268/1992
- art. 12d.lgs. 268/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 5 e
9, e 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante:
"Interventi correttivi di finanza pubblica" promossi con ricorsi
della Provincia autonoma di Bolzano e Trento, notificati il 27
gennaio 1994, depositati in cancelleria il 1 e 7 febbraio successivi
ed iscritti ai nn. 4 e 12 del registro ricorsi 1994.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore
Francesco Guizzi;
Uditi gli avvocati Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano
e Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato, con ricorso in
via principale, per violazione delle competenze provinciali di cui
agli artt. 3 terzo comma, 8 primo comma, 9 primo comma, 16 primo
comma, 75 e 78 (come modificati dalla legge 30 novembre 1989, n.
386), 104 primo comma, e 107 dello Statuto speciale per il Trentino
Alto Adige e relative norme di attuazione (in particolare, art. 10,
comma 6, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268), questione di
legittimità dell'art. 12, commi 5 e 9, e dell'art. 16, comma 17,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica).
L'art. 78 dello Statuto prevede la devoluzione alla Provincia di
una quota (non superiore a quattro decimi) del gettito dell'imposta
sul valore aggiunto, relativa all'importazione, riscossa nel
territorio regionale: in una determinazione stabilita annualmente con
accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale che
tiene conto delle spese per gli interventi generali dello Stato
disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi
settori di competenza della Provincia. La disciplina anzidetta è
integrata dall'art. 10 del citato decreto n. 268 del 1992, ove si
prevede che, qualora non sia raggiunto l'accordo, la quota è
devoluta alla Provincia nella misura concordata per l'esercizio
precedente, salva la decisione definitiva del Parlamento.
La Provincia impugna l'art. 12, comma 5, della legge n. 537 del
1993, ritenendolo lesivo dell'autonomia finanziaria e delle
competenze che le sono riconosciute dalle norme indicate. In
contrasto con il citato art. 10, comma 6, del decreto n. 268, il
comma 5 stabilisce che le quote variabili per gli anni 1990, 1991,
1992 siano trasferite con notevole ritardo; e nell'ipotesi di mancato
accordo ex art. 78 Statuto dispone, altresì, che si possa erogare
l'anticipazione solo per "impegni di accertata urgenza" e sulla base
di "specifiche intese". La disposizione impugnata non dà certezza
né dell' an, né del quantum dell'anticipazione sulla quota
definitiva, e deroga alla normativa di attuazione statutaria; sotto
tale profilo, essa è illegittima anche per violazione dell'art. 107
dello Statuto: le norme di attuazione statutaria della Regione
Trentino-Alto Adige sono infatti dotate di particolare valore, che ne
impedisce l'abrogazione, o la deroga, da parte di atti legislativi
adottati con diverso procedimento (sent. n. 40 del 1992 di questa
Corte).
1.2. - La Provincia impugna, poi, l'art. 12, comma 9, primo
periodo, della legge n. 537 del 1993, per violazione delle norme
statutarie e di attuazione citate, e degli articoli 10 e 12 del
decreto legislativo n. 268 del 1992 e dell'art. 3 della Costituzione.
Essa osserva, in proposito, che tale disposizione riduce
l'assegnazione di parte corrente del fondo sanitario nazionale
nonché i contributi sanitari spettanti alla Provincia, e ciò
determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, giacché
deve essere assicurata a tutte le Regioni uniformità di
finanziamento delle prestazioni di assistenza igienico-sanitaria e
ospedaliera. Insieme con l'art. 3 della Costituzione, sarebbe violato
il principio dell'autonomia finanziaria della Provincia, in materia
di sanità (art. 9, n. 10; art. 16; titolo VI, Statuto) e nelle altre
materie di propria competenza, per la sottrazione di risorse
finanziarie che altrimenti sarebbero state destinate a settori
diversi dalla sanità.
La disposizione impugnata consolida, in danno della ricorrente, la
riduzione del finanziamento della spesa sanitaria di cui all'art. 8,
comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che questa Corte ha
ritenuto non illegittima (sent. n. 357 del 1993), solo perché
assistita da caratteri di urgenza e transitorietà; giustificazione
che non vi sarebbe nel caso presente. La Provincia aggiunge che tagli
ai trasferimenti finanziari, richiesti da eventuali difficoltà di
bilancio dello Stato, si sarebbero dovuti effettuare, in ipotesi,
secondo la procedura di determinazione della "quota variabile" ex
art. 78 Statuto, ovvero mediante una modifica della disciplina della
finanza provinciale stabilita dallo Statuto e dalle norme di
attuazione, secondo l'iter di cui agli artt. 104 e 107 dello Statuto.
Al contrario, la disposizione impugnata si pone in contrasto con
l'accordo raggiunto in dette procedure.
1.3. - La Provincia impugna anche il secondo periodo del comma 9
dell'art. 12, per violazione delle competenze di cui agli artt. 3
terzo comma, 4 primo comma, 5 primo comma, 8 primo comma n. 29, 9
primo comma n. 10, 16 primo comma, dello Statuto speciale, e delle
relative norme di attuazione. Dopo aver richiamato le proprie
competenze in materia di addestramento e formazione professionale (di
tipo esclusivo) e in materia di igiene e sanità (di tipo
concorrente), sottolinea che in base al decreto legislativo n. 267
del 1992 le inseriscono potestà legislative e amministrative
attinenti al funzionamento, e alla gestione, delle istituzioni e
degli enti sanitari. La Provincia di Bolzano è quindi autorizzata a
organizzare corsi di studio per la formazione richiesta da specifiche
aree professionali (art. 3 del decreto n. 267 del 1992, che ha
integrato l'art. 5 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689), e questa
Corte ha riconosciuto, con la sent. n. 316 del 1993, la sua
competenza anche per i corsi di formazione specifica in medicina
generale.
Ora, rileva la ricorrente, l'identificazione delle norme
fondamentali di riforma economico-sociale non discende dalla mera
definizione adottata dal legislatore, ma deve trovare corrispondenza
nella natura obiettiva delle disposizioni (sentt. nn. 219 del 1984,
1033 del 1988, 349 del 1991); e ricordando i criteri affermati nella
sent. n. 355 del 1993, denuncia l'incostituzionalità del secondo
periodo del comma 9, poiché vincolerebbe la competenza provinciale
non solo ai principi desumibili dalla legge delega n. 421 del 1992 (o
anche dalle disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992), ma
a tutte le disposizioni (di principio e non) di cui agli articoli e
commi del decreto legislativo n. 502, indicati dal comma 9 qui
impugnato. Dette disposizioni non modificano norme regolatrici di
settori o beni della vita di fondamentale importanza, e la loro
formulazione non è limitata alle norme di principio connesse a un
interesse unitario dello Stato.
1.4. - La Provincia impugna, infine, l'art. 16, comma 17, della
legge n. 537 del 1993, in quanto violerebbe anch'essa le disposizioni
già richiamate dello Statuto e le relative norme di attuazione (in
particolare gli artt. 5, 6 e 9 del decreto legislativo n. 268 del
1992). La riserva allo Stato delle entrate derivanti dal capo II
della legge, prevista dal comma impugnato, lede la sua autonomia
finanziaria: il maggior gettito tributario non è infatti destinato,
ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, alla copertura di nuove o
maggiori spese statali che non rientrano nelle materie di competenza
provinciale (come richiede l'art. 9 del decreto legislativo n. 268
del 1992), ma è destinato a coprire, in modo del tutto generico, gli
oneri per il servizio del debito pubblico e a riequilibrare il
bilancio.
Il comma 17, nella seconda parte, demanda a un decreto
ministeriale le modalità di attuazione della normativa in esame, ma
non fa salva la previa intesa con il Presidente della Giunta
provinciale richiesta dall'art. 9 del decreto n. 268, e viola gli
artt. 104 e 107 dello Statuto speciale, nel momento in cui deroga
alla disciplina statutaria senza le particolari procedure
collaborative prescritte appunto dallo Statuto.
2. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato anch'essa
questione di legittimità dell'art. 12, comma 5, e dell'art. 16,
comma 17, della legge n. 537 del 1993 - in riferimento all'art. 78
dello Statuto speciale e all'art. 10, comma 6, del decreto
legislativo n. 268 del 1992 - sia per il differimento dell'erogazione
della quota variabile, sia per quanto previsto nel secondo periodo di
detto comma 5, laddove subordina l'erogazione delle anticipazioni a
"impegni di accertata urgenza", sulla base di "specifiche intese".
La norma di attuazione esige che l'ammontare della quota variabile
sia devoluta nella misura concordata per l'anno precedente, senza
necessità di specifica intesa, qualora non si raggiunga accordo tra
il Governo e la Giunta provinciale. Devoluzione deve qui intendersi
come materiale erogazione e non solo come determinazione: anche sotto
questo profilo, il differimento dell'erogazione di ben quattro anni
non è ammissibile, poiché il ritardo superiore a sei mesi implica,
secondo la norma di attuazione, l'effettiva erogazione di una quota
eguale a quella dell'esercizio precedente.
La norma riecheggia il meccanismo della "tesoreria unica", che
condiziona la disponibilità di cassa delle risorse spettanti agli
enti periferici; e in questo caso si condiziona l'assegnazione delle
risorse in termini di competenza, comprimendo indebitamente
l'autonomia finanziaria della Provincia per la mancata iscrizione in
bilancio dell'entrata.
2.2. - La Provincia impugna, poi, l'art. 16, comma 17, della legge
n. 537 del 1993, che sancisce la riserva allo Stato delle nuove
entrate derivanti dalla legge, al di fuori delle condizioni e dei
limiti stabiliti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 268 del 1992.
Affermare che tali entrate concorrono alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico non comporta la loro destinazione a
specifica copertura di nuova o maggiore spesa (che peraltro non viene
in alcun modo disposta). Né il richiamo alle linee di politica
economica e finanziaria per il riequilibrio del bilancio equivale a
finalizzare dette entrate alla copertura di nuove o maggiori spese.
Norma analoga a quella in esame è stata vagliata da questa Corte, in
un giudizio promosso dalla Regione siciliana, con riguardo all'art. 2
delle norme di attuazione statutaria di detta Regione (d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074), il cui contenuto, però, non sarebbe identico
alle norme statutarie e di attuazione del Trentino-Alto Adige (sent.
n. 362 del 1993).
Diverso è il parametro di giudizio, e ciò è decisivo, ad avviso
della ricorrente, ai fini della presente pronuncia. Il d.P.R. n. 1074
del 1965 assegna alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie
riscosse nell'ambito del territorio, ma fa eccezione per quelle il
cui gettito è destinato alla soddisfazione di particolari finalità
dello Stato, specificate dalla legge. Lo Statuto del Trentino Alto
Adige, all'art. 75, prevede invece la devoluzione diretta e tassativa
di quote prefissate del gettito di determinati tributi erariali. La
relativa norma di attuazione (art. 9 decreto legislativo n. 268 del
1992) richiede quindi molto di più della ricordata norma di
attuazione dello Statuto siciliano, e cioè la copertura di nuove o
maggiori spese, che afferiscono o a materie diverse da quelle di
competenza regionale e provinciale, o a calamità naturali. E, a
sostegno di tale impostazione, si richiama la sentenza n. 363 del
1993 di questa Corte.
3. - Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità del primo
motivo di ricorso e per l'infondatezza dei restanti.
Con riguardo all'art. 12, comma 5, della legge n. 537 del 1993,
osserva che per gli anni 1990, 1991 e 1992, non sono stati
perfezionati i relativi accordi; nessun vincolo "da accordo" si
oppone, dunque, alla statuizione sovrana del Parlamento. La
quantificazione nella "misura concordata per l'esercizio precedente"
non concreta, d'altra parte, un diritto soggettivo della Provincia; e
in ogni caso le Camere hanno scelto una misura rispettosa
dell'autonomia provinciale, non pregiudicando futuri accordi e
prolungando, in pratica, il tempo utile per raggiungerli. La legge
consente comunque l'erogazione di anticipazioni annue per impegni di
accertata urgenza sì che vi sarebbe difetto di interesse oggettivo a
ricorrere avverso il comma 5.
Quanto al comma 9 dell'art. 12, impugnato dalla sola Provincia di
Bolzano, si fa presente che alla Provincia non è data "garanzia
quantitativa" in ordine alla partecipazione alla ripartizione del
fondo sanitario "in condizioni di parità con le altre regioni" (come
si vorrebbe argomentando dall'art. 5, comma 1, della legge 30
novembre 1989, n. 386). La disposizione proroga il concorso al
finanziamento del servizio sanitario previsto da leggi antecedenti,
in attesa di una più marcata regionalizzazione della sanità: si è,
dunque, innanzi a una disciplina transitoria, destinata a
superamento.
Circa la censura mossa all'art. 16, comma 17, l'Avvocatura
generale, in una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza,
segnala che questione analoga è stata decisa dalla recente sentenza
della Corte n. 52 del 1994, resa nei confronti delle stesse Province.
E sempre con riguardo al comma 17, secondo periodo, aggiunge che la
doglianza deve ritenersi superata, visto che la Presidenza del
Consiglio dei ministri, con nota 20 aprile 1994, n. 1504, ha chiarito
il significato di tale inciso, escludendone l'applicabilità nei
confronti delle Province autonome: al momento della quantificazione
dell'imposta sarà infatti utilizzata la procedura della norma di
attuazione, con la relativa intesa Stato-Province.
4. - Nell'imminenza dell'udienza, la Provincia di Bolzano ha
presentato memoria, richiamando, per quanto attiene al finanziamento
del servizio sanitario nazionale, la sentenza n. 357 del 1993, e
affermando che il periodo transitorio - come ritenuto da questa Corte
- si è concluso nel 1993, per cui ulteriori tagli nei trasferimenti
non avrebbero più ragion d'essere.
Quanto all'impugnativa dell'art. 16, comma 17, la Provincia si
sofferma sulla sent. n. 52 del 1994 e osserva che la disposizione
allora esaminata era diversamente formulata, giacché conteneva una
specifica destinazione delle entrate al "potenziamento degli
strumenti antievasione". Non varrebbero perciò nel presente giudizio
i rilievi che hanno indotto la Corte, in quel caso, a dichiarare non
fondata la questione di legittimità. Considerato in diritto
1. - Le Province autonome di Bolzano e di Trento - con ricorsi in
via principale che vanno riuniti e decisi con unica sentenza - hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale delle seguenti
disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
correttivi di finanza pubblica):
- art. 12, comma 5, che differisce l'erogazione degli importi
risultanti dalla determinazione della quota variabile ex art. 78
Statuto, e pone condizioni per l'erogazione delle anticipazioni
annue;
- art. 12, comma 9, primo periodo (disposizione, questa, impugnata
dalla sola Provincia di Bolzano), che prevede il concorso delle due
Province autonome (e delle Regioni a statuto speciale) al
finanziamento del servizio sanitario, in misura pari al 42 per cento
delle risorse provenienti dal fondo sanitario nazionale e
dall'attribuzione dei contributi sanitari; la Provincia di Bolzano
impugna altresì il secondo periodo di detto comma 9, laddove
qualifica come "norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica" gli articoli del decreto legislativo n. 502 del 1992, ivi
indicati;
- art. 16, comma 17, che riserva allo Stato le entrate derivanti
dal capo II della legge, nonché il gettito dell'imposta di cui al
decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, per la copertura
degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché per il
riequilibrio del bilancio.
2. - Per prima va esaminata la norma introdotta dall'art. 12,
comma 5, della legge n. 537, e al riguardo giova una premessa.
La quota variabile in questione - che ha lo scopo di "adeguare le
finanze delle Province autonome al raggiungimento delle finalità e
all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge" - è prevista
dall'art. 78 dello Statuto speciale, nel testo che risulta dalla
legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 4: nella determinazione di detta
quota, stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente
della Giunta provinciale, si terrà conto delle spese per gli
interventi generali dello Stato, disposti nella restante parte del
territorio nazionale, negli stessi settori di competenza delle Province.
In attuazione di tale precetto, il decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 268 (che reca norme di attuazione dello Statuto speciale in
materia di finanza regionale e provinciale, a chiusura del cosiddetto
"pacchetto") disciplina, all'art. 10, le modalità per la definizione
dell'accordo e contempla espressamente (comma 6) l'ipotesi in cui
esso non vi sia: in tal caso, la quota è attribuita nella misura
concordata per l'esercizio precedente, perché la decisione
definitiva spetta al Parlamento.
Da quanto si è esposto, risulta la differenza tra la quota
variabile, di cui al citato art. 78 dello Statuto, e le quote del
gettito delle entrate tributarie dello Stato riscosse nei territori
provinciali, che sono assegnate alle Province in base all'art. 75
dello Statuto speciale. Per la prima, vi è un margine di
apprezzamento politico-istituzionale che è rimesso alla concorde
valutazione del Governo della Repubblica e del Presidente della
Giunta provinciale; per le quote di gettito ex art. 75 non ha luogo
tale ponderazione. Differenza sottolineata da quella norma di
attuazione che riserva alla decisione definitiva del Parlamento la
determinazione della quota variabile, nell'ipotesi di mancato accordo
(art. 10, comma 6, decreto legislativo n. 268 del 1992).
La revisione dell'art. 78 dello Statuto (operata con la legge n.
386 del 1989, citata) e la complessa elaborazione delle norme di
attuazione - emanate solo il 16 marzo 1992, con il decreto n. 268 -
spiega perché l'erogazione della quota variabile per gli anni dal
1990 al 1992 sia "slittata" di quattro anni (primo periodo del comma
5, in esame). Non trova giustificazione, invece, l'innovazione che in
modo anomalo, e in spregio del valore che va riconosciuto alle norme
di attuazione statutaria (v. le sentt. nn. 40 e 38 del 1992), il
comma 5 apporta al meccanismo delle anticipazioni annue. La norma di
attuazione è chiara: mancando l'accordo, la quota va senz'altro
devoluta "nella misura concordata per l'esercizio precedente" (art.
10, comma 6, più volte richiamato). La disposizione impugnata
circoscrive invece l'erogazione alla presenza di "impegni di
accertata urgenza" e al raggiungimento di "specifiche intese". Né si
può adottare un'interpretazione correttiva, atta a ricondurre la
norma a sistema, dal momento che i vincoli e i limiti prescritti
apportano un'evidente, illegittima deroga al meccanismo introdotto
dalla norma di attuazione statutaria. Va dunque dichiarata
l'illegittimità del comma 5 dell'art. 12, nella parte in cui prevede
che le anticipazioni annue possano essere erogate solo in relazione
"ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese".
3. - La Provincia di Bolzano impugna il comma 9, primo periodo,
dell'art. 12 della citata legge n. 537 del 1993, ritenendo che essa
determini un'ingiustificata disparità di trattamento con le altre
regioni.
La questione è infondata.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il contenimento
della spesa del servizio sanitario nazionale, disposto nei confronti
di tutte le regioni, si è avvalso di strumenti diversi in relazione
al complesso meccanismo di trasferimento delle risorse statali; né
va dimenticato che il sistema di finanziamento per le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome risulta, in concreto, più
favorevole rispetto a quello previsto per gli altri enti di autonomia
(sentt. nn. 357 del 1993 e 356 del 1992). Non è dunque irragionevole
che, ancora una volta, il legislatore richieda agli enti di autonomia
più favoriti una maggiore partecipazione, in nome delle fondamentali
esigenze di solidarietà nazionale: vanno perciò disattese le
censure mosse sia alla luce delle norme statutarie e di attuazione,
sia dell'art. 3 della Costituzione. Ciò non toglie che i flussi
finanziari destinati alle regioni e alle province autonome, con
particolare riguardo al finanziamento del servizio sanitario, debbano
fondarsi su linee ben definite, che assicurino certezza all'azione
degli enti di autonomia, evitando interventi episodici dettati da
esigenze di contenimento del deficit di bilancio.
4. - La Provincia di Bolzano impugna, altresì, il secondo periodo
del comma 9 dell'art. 12, che qualifica come norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica alcuni articoli del
decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto
legislativo "correttivo" 7 dicembre 1993, n. 517: essi difettano,
secondo la ricorrente, dei caratteri di innovatività rispetto alle
norme regolatrici di settori o beni della vita di fondamentale
importanza, e la loro formulazione non è circoscritta ai soli
principi connessi a un interesse unitario dello Stato.
La disposizione impugnata riproduce quasi integralmente quella
già introdotta dall'art. 20 del decreto legislativo n. 517 del 1993
(che ha novellato l'art. 19 del decreto n. 502 del 1992). Detto art.
20 eleva al rango di norme fondamentali di riforma economico-sociale
l'art. 1 commi 1 e 4, l'art. 6 commi 1 e 2, gli artt. 10, 11, 12 e
13, l'art. 14 comma 1, e infine gli artt. 15, 16, 17 e 18 del decreto
legislativo n. 502. Il secondo periodo del comma 9, qui in esame,
dispone nello stesso senso, ma eccettua l'art. 12 (fondo sanitario
nazionale); e ciò solleva già un primo interrogativo sul mancato
raccordo tra l'attività del Governo, legislatore delegato, e quella
del Parlamento nel momento in cui ha definito la manovra di bilancio
e il provvedimento collegato alla legge finanziaria.
Nel merito, la questione è fondata.
Come questa Corte ha rilevato nella sentenza che ha ad oggetto
l'art. 20 del decreto legislativo n. 517 del 1993, depositata in pari
data, non è sufficiente, ai fini dell'individuazione dei principi di
riforma economico-sociale, la qualificazione operata dal legislatore,
poiché occorre verificare gli aspetti sostanziali della normativa in
questione (giurisprudenza consolidata, di cui v. specialmente sent.
n. 219 del 1984, e sentt. nn. 355 del 1993, 349 del 1991, 85 del
1990, 1033 del 1988, 99 del 1987).
È vero che i principi concernenti l'organizzazione delle
strutture del servizio sanitario nazionale sono stati considerati
quali norme fondamentali di riforma economico-sociale (v., ad es., le
sentt. nn. 274 e 107 del 1988); ed è vero che le disposizioni di
dettaglio che accompagnano dette norme fondamentali possono vincolare
l'esercizio delle competenze regionali, ma solo ove siano legate ai
principi stessi da un rapporto di coessenzialità e di necessaria
integrazione (sentt. nn. 355 del 1993 e 99 del 1987). Il richiamo,
operato dal comma 9, secondo periodo, a tutte le disposizioni
introdotte dai vari articoli e commi indicati, non risponde dunque a
un corretto rapporto fra lo Stato e le Province autonome, ed è
certamente lesivo delle competenze invocate nel ricorso, con
particolare riguardo alle attribuzioni provinciali in materia di
addestramento e formazione professionale, in cui rientra anche quella
specifica in medicina generale (sent. n. 316 del 1993).
È significativo, d'altra parte, che lo schema originario del
decreto legislativo "correttivo", il n. 517 del 1993 (che la norma
ora in esame sostanzialmente riproduce), trasmesso per il parere alle
competenti commissioni parlamentari e alla conferenza Stato-Regioni,
nella sua originaria stesura presentava una ben diversa formulazione,
indubbiamente rispettosa delle esigenze delle autonomie speciali,
poiché venivano innalzate a "principi fondamentali di riforma
economico-sociale" non tutte le disposizioni desumibili dagli
articoli e commi in questione, ma solo i principi informatori degli
stessi.
Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale del secondo
periodo del comma 9 dell'art. 12, nella parte in cui qualifica come
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le
disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 ivi indicate, e
non solo i principi da esse desumibili.
5. - Entrambe le Province autonome impugnano, infine, l'art. 16,
comma 17, in base al quale le entrate derivanti dal capo II della
legge, nonché il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge n. 394
del 1992, convertito nella legge n. 461 del 1992, sono riservati
all'erario per concorrere alla copertura degli oneri per il servizio
del debito pubblico e alla realizzazione degli obiettivi di
riequilibrio del bilancio.
La questione è infondata.
La norma è censurata alla luce dell'art. 9, primo comma, del
decreto legislativo n. 268 del 1992, che ammette la riserva allo
Stato del maggior gettito derivante da modificazioni dei tributi, ma
solo se occorra dar copertura a nuove o maggiori spese, ex art. 81
della Costituzione, che non rientrino nelle materie di competenza
regionale o provinciale.
Questa Corte ha già chiarito che il riferimento all'art. 81 della
Costituzione non vale a stabilire una precisa relazione giuridica, in
termini qualitativi, quantitativi e temporali, tra le entrate
disposte e le singole spese, ma piuttosto una generale destinazione
delle prime a copertura delle seconde (sent. n. 52 del 1994). Né va
dimenticata l'esigenza fondamentale del riequilibrio finanziario -
che vale per tutte le istituzioni della Repubblica - in vista del
miglioramento della situazione del debito pubblico e in adempimento a
precisi impegni comunitari, ai quali la norma impugnata fa esplicito
riferimento (v. anche, su questo punto, la sent. n. 362 del 1993). Va
tuttavia precisato che la riserva all'erario, prevista dal comma 17
in esame, non può interpretarsi in senso retroattivo: il che
porterebbe effettivamente un vulnus all'equilibrio di bilancio delle
due Province per esercizi finanziari che già si sono conclusi. La
decorrenza della norma dal 1 gennaio 1994 vale anche per il gettito
derivante dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita
con il citato decreto-legge n. 394 del 1992, convertito nella legge
n. 461 del 1992.
Per quanto attiene, poi, al secondo periodo del comma 17, deve
darsi di tale inciso lettura restrittiva, escludendone
l'applicabilità nei confronti delle Province autonome, per le quali
si dovrà seguire la procedura indicata nell'art. 9, comma 2, del
decreto legislativo n. 268 del 1992 (sul valore di tale procedimento
d'intesa, v. ancora la sent. n. 52 del 1994).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi:
dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'art.
12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), nella parte in cui prevede che le anticipazioni
annue possano essere erogate solo in relazione "ad impegni di
accertata urgenza, sulla base di specifiche intese", e non secondo la
procedura di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 268;
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del
comma 9 del citato art. 12, nella parte in cui qualifica come norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le
disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 ivi indicate, e
non solo i principi da esse desumibili;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, comma 9, primo periodo, della legge n. 537 del 1993,
promossa, con i ricorsi in epigrafe, dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 17,
della legge n. 537 del 1993, promossa con detti ricorsi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte