Sentenza n. 356/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 46r.d. 148/1931
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, ultimo
comma, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico
del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna
in regime di concessione), nel testo già emendato dalla sentenza n.
168 del 1973 della Corte costituzionale, promosso con ordinanza
emessa il 20 settembre 1988 dalla Corte di cassazione nel
procedimento civile vertente tra Cirino Filippo e A.T.M. di Messina
ed altro, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.7/19, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza del 20 settembre 1988 la Corte di cassazione
ha sollevato, nel procedimento civile vertente tra Cirino Filippo e
A.T.M. di Messina ed altro, questione di legittimità costituzionale
- con riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 46, ultimo comma,
dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 - contenente
disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie,
tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione - nel
testo già emendato dalla sentenza n. 168 del 1973 della Corte
costituzionale, "nella parte in cui esclude in ogni caso dal diritto
all'indennizzo, in esso previsto, l'agente sospeso in via preventiva
e successivamente prosciolto in sede di procedimento penale per
amnistia".
Dall'ordinanza si evince che il Cirino, sospeso dal servizio e
dalla retribuzione ai sensi del citato art. 46, dopo che il Tribunale
penale di Messina, con sentenza del 15 maggio 1978, lo aveva ritenuto
colpevole dei reati di falso e peculato e lo aveva condannato alla
pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, era stato prosciolto,
in grado d'appello, dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza del
27 ottobre 1982 per estinzione dei reati ascrittigli a seguito di
amnistia. L'Azienda aveva ritenuto opportuno non promuovere nei
confronti del dipendente un procedimento disciplinare e, revocando il
provvedimento di sospensione, lo aveva riammesso in servizio "con
decorrenza immediata".
Da qui la richiesta dell'interessato di ottenere dall'A.T.M. la
retribuzione maturata nel periodo di sospensione, pari alla
differenza tra l'intero ammontare e l'assegno alimentare
effettivamente corrisposto, giusto quanto previsto dall'art. 46
citato: tanto dovuto, si oppone da parte dell'Azienda convenuta, in
caso di assoluzione con formula ampia ovvero dubitativa, non però
nell'ipotesi di proscioglimento per amnistia. Il Pretore del lavoro
di Messina e il Tribunale, poi (in sede di gravame), rigettavano la
domanda.
1.2. - La Corte di cassazione, alla quale ha ricorso il Cirino,
afferma di condividere la tesi del ricorrente secondo cui la revoca
del provvedimento cautelare della sospensione, che faccia seguito al
proscioglimento dell'agente per estinzione del reato ascrittogli a
seguito di amnistia, comporterebbe il diritto alla corresponsione
della retribuzione maturata durante la sospensione, sul rilievo che
la revoca del provvedimento farebbe riprendere il suo corso al
rapporto di lavoro dal momento in cui questo è stato sospeso; ma a
ciò contrasta, nel caso specifico, il disposto dell'art. 46
anzicennato.
Il Giudice a quo richiama la sentenza n. 168 del 1973 della Corte
costituzionale e quanto ivi affermato circa la riconducibilità al
sistema del pubblico impiego dell'intera materia disciplinare
prevista per gli autoferrotranvieri, ivi compreso l'istituto della
sospensione preventiva o cautelare. E poiché con tale pronuncia si
è esteso l'ambito dell'art. 46, ultimo comma, anche all'ipotesi di
assoluzione per insufficienza di prove, un ulteriore dubbio in ordine
alla legittimità costituzionale della norma sussisterebbe nella
parte in cui si perpetua una irrazionale disparità di trattamento
con il generale settore del pubblico impiego: all'agente sospeso in
via preventiva e prosciolto poi per amnistia viene ad essere negato,
in ogni caso, il diritto a percepire gli emolumenti non riscossi per
la durata della sospensione, a prescindere da ogni ulteriore esame in
sede disciplinare dei fatti addebitatigli; cioè, non solo quando
successivamente al proscioglimento non venga attivato nei suoi
confronti (come nella specie) il procedimento disciplinare, ma anche
quando questo, se iniziato o proseguito, si concluda con la
discriminazione piena dell'agente stesso.
Nel settore del pubblico impiego, invece, se il procedimento
penale ha termine con sentenza irrevocabile di proscioglimento per
motivi diversi dall'assoluzione con formula piena, e quindi non solo
per insufficienza di prove, ma anche per amnistia o altra causa
estintiva del reato, l'impiegato, osserva la Corte remittente, ha
diritto agli emolumenti non percepiti se nei suoi confronti non viene
attivato il procedimento disciplinare entro un termine perentorio
(che solo consente il mantenimento della sospensione) ovvero se, a
seguito di procedimento disciplinare, egli viene prosciolto anche in
tale sede (artt. 96 e 97 del d.P.R. n. 3 del 1957).
Onde, una duplice, irrazionale sperequazione di trattamento nel
caso prospettata - ex art. 3 Cost. - sia in termini generali di
confronto con l'enunciato sistema, sia anche nell'ambito dello stesso
art. 46, nella veste assunta a seguito della richiamata sentenza n.
168 della Corte costituzionale: l'agente prosciolto con formula
dubitativa, infatti, non perde, sia pure a certe condizioni, il
diritto a percepire gli emolumenti non riscossi durante la
sospensione cautelare, mentre l'agente prosciolto per amnistia resta
escluso dal suddetto diritto. Considerato in diritto
1.1. - L'art.46, ultimo comma, dell'allegato A al regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148, contenente disposizioni sullo stato giuridico
del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna
in regime di concessione, dispone che l'agente sospeso per arresto
dovuto a cause di servizio "ha diritto all'indennizzo di quanto ha
perduto per effetto della sospensione, sempreché sia assolto per non
aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perché il fatto
non costituisce reato".
Questa Corte, in considerazione che l'intera materia disciplinare
nell'area di cui trattasi si riconduce al generale sistema del
pubblico impiego, ha già ritenuto con sentenza n. 168 del 1973, che
la riferita normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di
proscioglimento per insufficienza di prove, per effetto e con le
identiche modalità contemplate nell'art. 97 dello Statuto degli
impiegati dello Stato approvato con d.P.R. n. 3 del 1957.
1.2. - La Corte remittente, in presenza di quanto qui ricordato,
dubita ora della legittimità del disposto del cennato articolo anche
per il caso di proscioglimento a seguito di intervenuta amnistia.
2. - La questione è fondata.
Esattamente il Collegio a quo rileva il perpetuarsi di una
disparità di trattamento, ex art. 3 Cost., per una ipotesi che si
rivela analoga a quella di proscioglimento per insufficienza di prove
in un'area - quella del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri -
che è contigua a quella del pubblico impiego.
E trattandosi dell'immediata reintegrazione nella posizione
lavorativa ex ante, finalità sovrattutto di natura economica cui
ovviamente tende l'agente già sospeso, non sembra trovar rilievo la
considerazione che l'interessato potrebbe rinunciare in sede penale
all'amnistia onde ottenere, in tempo successivo, il proscioglimento
ad altro titolo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, ultimo
comma, dell'allegato A, annesso al regio decreto 8 gennaio 1931, n.
148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento
giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui
esclude, in ogni caso, dal diritto all'indennizzo in esso previsto
l'agente sospeso in via preventiva e successivamente prosciolto in
sede di procedimento penale per amnistia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte