Sentenza n. 357/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/12/1985 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 17legge 423/1981
citata
- art. 5legge 423/1981
- art. 7legge 423/1981
- art. 8legge 423/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 1 agosto
1981, n. 423, recante "Interventi per l'agricoltura" promossi con
ricorsi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, notificati il 4
settembre 1981, depositati in cancelleria l'11 successivo ed iscritti
ai nn. 53 e 54 del registro ricorsi 1981.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi l'avvocato Giuseppe Guarino per le Province Autonome di
Trento e Bolzano e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 4 settembre 1981, la Provincia
autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità
costituzionale in via principale di varie disposizioni della legge 1
agosto 1981, n. 423, concernente "Interventi per l'agricoltura"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto 1981), in
riferimento agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3 e 16, primo comma, del d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670 e alle relative norme di attuazione.
La ricorrente, premesso che la legge impugnata deve ritenersi
applicabile anche alle Province autonome di Trento e Bolzano, come si
desume dall'art. 17 della stessa, deduce l'illegittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 16 e 17 della legge,
i quali, disciplinando minuziosamente i vari tipi di intervento,
determinando i limiti, le modalità, i criteri di erogazione delle
provvidenze ed i beneficiari di queste, lederebbero la competenza
legislativa primaria della Provincia in materia di agricoltura,
foreste, patrimonio zootecnico, ecc., nonché la correlativa potestà
amministrativa (artt. 8 n. 21 e 16, primo comma, dello Statuto speciale
di autonomia). Né, aggiunge la ricorrente, le norme di attuazione
dello Statuto in materia di agricoltura, emanate con d.P.R. 22 marzo
1974, n. 279, prevedono (art. 8) alcuna riserva di competenza a favore
dello Stato tale da far ritenere che gli interventi previsti dalla
normativa censurata siano sottratti alla sfera di attribuzioni della
Provincia.
Di conseguenza, la legge statale potrebbe valere nella Provincia
autonoma solo quale espressione di un principio dell'ordinamento, ma
sarebbe illegittima nel caso in cui, come nella specie, pretendesse di
imporre singole disposizioni di carattere specificamente operativo ed
immediatamente precettivo, quali il vincolo di destinazione delle somme
(art. 17), il rispetto di limiti, modalità e criteri di erogazione
delle provvidenze e l'individuazione dei beneficiari delle stesse.
Sarebbe anche lesa, infine, per gli stessi motivi, la competenza
legislativa concorrente della Provincia in materia di commercio, ai
sensi dell'art. 9, n. 3 dello Statuto e relative norme di attuazione
(d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017).
2. - Con ricorso notificato il 4 settembre 1981 anche la Provincia
autonoma di Bolzano ha promosso analogo giudizio di legittimità
costituzionale, estendendo la censura, tuttavia, alla legge n. 423 del
1981 "nel suo complesso e, in particolare, agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 12, 14, 16 e 17", e richiamando anche l'art. 78 dello Statuto
speciale, che risulterebbe violato in quanto non sarebbero rispettati i
principi ivi contenuti allo scopo di adeguare le finanze delle Province
autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle
funzioni stabilite dallo Statuto stesso. Per il resto, il ricorso
contiene argomentazioni identiche a quelle svolte dalla Provincia di
Trento.
3. - Si è costituito, in entrambi i giudizi, con identici atti di
intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo l'infondatezza
dei ricorsi.
Sostiene l'Avvocatura che nel quadro dell'unità e della
indivisibilità dello Stato esistono limiti alle potestà legislative
delle Regioni e delle Province autonome per assicurare il rispetto
degli interessi nazionali. Tali limiti, per le Province autonome, sono
sanciti negli artt. 4, 8, 9 e 16 dello Statuto ed operano non solo in
senso negativo, nel senso cioè che la legge provinciale non può
oltrepassarli, ma anche in quello di offrire la base per il legittimo
esercizio della potestà legislativa ed amministrativa dello Stato là
dove l'attività provinciale non può esplicarsi (è richiamata la
sentenza della Corte n. 37 del 1966).
Ciò premesso, ad avviso dell'Avvocatura la legge n. 423 del 1981
è intesa ad assicurare la copertura finanziaria di interventi
straordinari a favore di fondamentali settori agricoli che versano in
particolari difficoltà, ed è stata quindi emanata per la cura di un
interesse nazionale, rispetto al quale la competenza delle Regioni e
delle Province autonome subisce i limiti anzidetti.
In particolare, poi, l'Avvocatura eccepisce la infondatezza della
censura in relazione all'art. 78 dello Statuto, sostenendo che
l'intervento statale, che reca finanziamenti aggiuntivi rispetto a
quelli propri della Provincia, è diverso da quello contemplato in
detta norma e che comunque la legge si limita a stabilire le
destinazioni delle somme erogate, consentendo, pur se entro certi
limiti, alla Provincia eventuali variazioni.
4. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica hanno depositato
identiche memorie aggiuntive le Province ricorrenti, le quali
ribadiscono le argomentazioni svolte nei ricorsi, richiamando la
sentenza della Corte n. 340 del 1983.
5. - Nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985, il giudice La
Pergola ha svolto la relazione e la difesa delle ricorrenti e
l'avvocato dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri
hanno ribadito le conclusioni adottate. Considerato in diritto :
1. - La Provincia autonoma di Trento ha impugnato gli artt. 1, 2,
3, 4, 5, 12, 14, 16 e 17 della legge 1 agosto 1981, n. 423 ("Interventi
per l'agricoltura"), per asserito contrasto con le disposizioni dello
Statuto speciale, e norme di attuazione, che ad essa attribuiscono la
competenza legislativa primaria - e la corrispondente competenza
amministrativa nel settore dell'agricoltura (art. 8 n. 21 e art. 16,
primo comma, dello Statuto speciale). La sfera della ricorrente sarebbe
stata invasa con statuizioni di carattere "specificamente operativo ed
immediatamente precettivo", le quali vincolano l'impiego delle somme
stanziate alle singole destinazioni di spesa, pongono limiti massimi e
minimi (quanto al concorso nel pagamento degli interessi e
all'ammontare dei contributi consentiti), individuano modalità,
criteri di erogazione e beneficiari delle provvidenze. Tale disciplina,
lamenta la ricorrente, non è sorretta da alcuna riserva di competenza
statale, non configura principi fondamentali dell'ordinamento, né
alcuna delle previste altre limitazioni per la sfera di autonomia
provinciale. Per le stesse ragioni sarebbe offeso l'art. 9 n. 3 dello
Statuto, che contempla la competenza concorrente della Provincia in
materia di commercio e le conseguenti norme di attuazione.
La Provincia di Bolzano, nel porre anch'essa la questione sopra
prospettata, impugna non solo le norme investite dal ricorso della
Provincia di Trento, ma anche gli artt. 7 e 8, coinvolge nella censura
l'intera legge n. 423, ed include infine fra i parametri invocati
l'art. 78 dello Statuto, al quale l'altra ricorrente non fa
riferimento. Data la sostanziale identità della questione, i giudizi
sollevati con i ricorsi in epigrafe sono riuniti e congiuntamente
decisi.
2. - L'esame della specie esige un rilievo di ordine preliminare.
L'impugnativa proposta dalla Provincia di Bolzano nei confronti di
tutta la legge in considerazione non è giustificata da altri motivi,
diversi da quelli comuni ai due ricorsi. L'indagine rimessa alla Corte
è dunque circoscritta alle disposizioni puntualmente censurate
dall'una e dall'altra Provincia. Resta il fatto che queste censure sono
dalla Provincia di Bolzano formulate anche in relazione all'art. 78
dello Statuto e più precisamente ai principi ivi stabiliti per gli
scopi che contempla il legislatore. La Corte ritiene quindi di doversi
subito occupare della pretesa inosservanza di tale precetto.
2.1 - Le previsioni dell'art. 78 concernono le modalità
procedurali ed i criteri per la determinazione di una quota del gettito
erariale che, limitatamente ai tributi in detta norma indicati, è
riservata alla Provincia. Com'è stato chiarito in una recente
pronunzia (sent. n. 356/85), la guarentigia dell'autonomia speciale è
affidata all'accordo fra il Governo ed il Presidente della Giunta
provinciale, che definisce, annualmente, la quota in discorso; soltanto
in quella sede si tien conto - in base ai parametri della popolazione e
del territorio - delle spese per gli interventi generali disposti dallo
Stato nella restante parte del territorio nazionale e negli stessi
settori di competenza delle Province. Ma con ciò non si stabilisce
che all'ente autonomo spetta una quota, automaticamente individuata
secondo i due suddetti indici, per gli interventi generali dello Stato.
La Provincia può quindi pretendere l'osservanza dei principi stabiliti
nell'art. 78 non di fronte a singole leggi di stanziamento come qui
accade - ma solo in rapporto all'arco di tempo e al relativo flusso
delle spese, cui deve necessariamente riferirsi l'accordo prescritto
per definire l'ammontare del gettito erariale ad essa spettante (cfr.
sent. n. 180 del 1976). La censura, nei termini in cui è formulata,
non trova fondamento nell'invocato disposto statutario. Posto ciò, la
questione deve essere esaminata in relazione alle altre norme di
raffronto.
3. - Le impugnative proposte coinvolgono indistintamente gli
articoli di legge dedotti in controversia, sull'assunto che difetti,
per ciascuna delle singole statuizioni investite, qualsiasi fondamento
costituzionale dell'intervento dello Stato, come si è nel presente
caso atteggiato. L'Avvocatura ritiene che la base della normativa
impugnata stia, invece, nell'interesse nazionale, al cui rispetto gli
stessi disposti statutari invocati dalle ricorrenti subordinano
l'esercizio dei poteri di autonomia. Senonché, la tesi difensiva dello
Stato non vale, o almeno non basta, a mandar indenne da censura la
disciplina in esame. La competenza primaria riconosciuta alla Provincia
in materia di agricoltura è presidiata dalla guarentigia dello Statuto
speciale. Dove ciò accade, come la Corte ha in altro giudizio
precisato (sent. n. 340/83), il denunziato grado di specificità delle
norme poste nella legge n. 423 non trova idonea copertura
nell'interesse nazionale.
L'apprezzamento di questo interesse, e delle sottostanti esigenze
unitarie, è certo rimesso agli organi centrali; esso viene in rilievo
nella funzione di indirizzo e coordinamento, che lo Stato può
esercitare, anche in via legislativa, ma senza scendere, nei confronti
delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, alla
normazione di dettaglio, com'è detto nella pronunzia sopra ricordata.
L'interesse nazionale giustifica la produzione della normativa statale
oltre la sfera consentita all'indirizzo e coordinamento solo in quanto
operi il concorrente supporto di un qualche altro limite, sancito,
nelle fonti di rango costituzionale, con riguardo alla competenza
primaria della Provincia.
4. - Nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 5 e 7 (impugnati il
primo dalle due Province, il secondo soltanto dalla Provincia di
Bolzano: v. sopra n. 1) il requisito di un ulteriore titolo
giustificativo dell'intervento statale, al quale la Corte ha testé
fatto riferimento, è soddisfatto. Le anzidette disposizioni destinano
le spese erogate alla concessione di indennità e ad altri adempimenti
ai sensi della normativa comunitaria e perciò perseguono finalità
imposte dall'osservanza dell'art. 11 Cost. (cfr. sent. n. 356/85).
L'art. 5 regola altresì, al terzo, quarto e quinto comma, le
modalità di erogazione dell'indennità prevista nello stanziamento ed
il relativo importo, modificando, a quest'effetto, talune previsioni
della legge 10 maggio 1976, n. 352, che recepisce le direttive della
CEE afferenti al settore dell'intervento.
Tale legge, passata a suo tempo al vaglio della Corte, provvede a
ripartire fra Stato e Regioni le competenze che servono, nel suo ambito
di applicazione, ad attuare le direttive comunitarie; il criterio al
riguardo adottato - come questo Collegio ha affermato (sent. n. 81/79)
- non offende i principi dell'autonomia e del decentramento; né il
legislatore si è da esso discostato nel produrre le disposizioni ora
soggette a sindacato. Quanto alle rimanenti norme censurate sovvengono,
invece, le considerazioni seguenti.
5. - Le disposizioni legislative che residuano all'esame del
Collegio hanno vario contenuto. Talune di esse regolano la concessione,
da parte delle Regioni e Province, di un contributo nel pagamento degli
interessi sui prestiti agrari di esercizio contratti con gli istituti
ed enti esercenti il credito agrario (art. 1) o sui prestiti per la
conduzione delle aziende agricole, singole od associate, o per il
trattamento di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro
consorzi (art. 4); altre si occupano della concessione a cooperative, e
loro consorzi, di mutui integrativi a tasso agevolato (art. 12) e di
concorsi negli interessi sui mutui (ventennali) stipulati da cantine e
stalle sociali e da più tipi di cooperative per i fini rispettivamente
indicati nella stessa legge (artt. 4, 16); altre, ancora, stanziano
spese per certi fondi di sviluppo, qual è quello della meccanizzazione
per l'agricoltura (art. 8). Vi è, infine, l'art. 17, il quale così
testualmente dispone: "Le Regioni a Statuto ordinario e speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni
professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a
livello regionale, nonché le associazioni e le unioni dei produttori
di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e legge 27 luglio 1967, n.
622, possono apportare all'occorrenza, secondo propri programmi
d'intervento, eventuali variazioni alla devoluzione delle somme loro
assegnate, nell'ambito delle destinazioni di cui alla presente legge".
Tale ultimo precetto incide sull'autonomia della Provincia in
relazione a quanto è disposto in tutte le altre norme, di cui si
controverte. Sebbene gli oggetti delle impugnate previsioni
differiscano, si tratta infatti, in ogni caso, di norme di spesa,
dirette a finanziare contributi ed altre previdenze, da erogarsi in
conformità della disciplina appositamente dettata, la quale, una volta
ripartite le somme stanziate, vincola dunque le Regioni e le Province
autonome - in forza, appunto, dell'art. 17 - nella relativa
utilizzazione e destinazione. Se si guarda al contesto in cui essi sono
disposti con la legge n. 423, i lamentati interventi dello Stato
possono ricondursi, piuttosto che all'esercizio dell'indirizzo e
coordinamento delle attività regionali, al coordinamento nel settore
finanziario e della spesa pubblica, che ha lo specifico addentellato,
nel sistema costituzionale, delle statuizioni contenute nell'art. 119
Cost.
Il punto va precisato. Gli stanziamenti di cui la Corte è chiamata
ad occuparsi sono distintamente contemplati, ma nel quadro di una legge
che non eroga contributi speciali a singole Regioni per provvedere a
scopi determinati, com'è previsto dal terzo comma dell'art. 119 Cost..
Gli "interventi in agricoltura", quali il legislatore li ha qui
configurati, scaturiscono da un atto che interessa la cerchia intera
delle Regioni, insieme con le due Province ricorrenti: e dei poteri di
tutti questi enti autonomi gli obiettivi perseguiti con il
finanziamento statale promuovono un esercizio, il quale si spiega,
conviene aggiungere, di là dell'ambito in cui alle funzioni normali di
questi enti sopperisce la garanzia di tributi propri e di quote di
tributi erariali, consacrata nel secondo comma dell'art. 119 Cost..
Il corretto inquadramento del caso di specie - nel senso, appena
visto, che non si tratta di contributi speciali ed interamente rimessi
alla legge statale, ma non si versa nemmeno nell'ipotesi in cui la
Provincia utilizza il gettito erariale ad essa garantito secondo
Costituzione o Statuto - conduce, poi, a questa riflessione: la
funzione di indirizzo e coordinamento radicata nell'art. 119 Cost.
dischiude all'organo legislativo dello Stato le connesse attribuzioni
normative - e così, per quanto interessa il presente giudizio,
consente ad esso di disporre il regime che afferisce all'impiego delle
somme erogate - solo in quanto non risultino lese le forme e condizioni
particolari di autonomia, delle quali le ricorrenti fruiscono,
precisamente, sul versante della spesa. Ma ad avviso della Corte i
vincoli che circondano l'erogazione degli stanziamenti in questione
vulnerano il nucleo della competenza provinciale proprio per via
dell'art. 17, là dove è prescritta l'osservanza delle destinazioni di
spesa, che risultano, in ciascun articolo censurato, dalle previsioni
del legislatore. Il margine di scelta e di apprezzamento lasciato alla
Provincia, non diversamente dalle Regioni a Statuto ordinario, si
riduce, infatti, alla facoltà di variare la devoluzione delle somme
loro assegnate, sempre nell'ambito, tuttavia, al quale la spesa è
destinata. Il risultato è incompatibile con le esigenze ed il rango
dell'autonomia speciale. Per giustificare la disposizione in parola
occorreva un diverso criterio, che consentisse alla Provincia di
utilizzare gli stanziamenti ad essa spettanti, non nei limiti della
singola destinazione, ma secondo le finalità in complesso perseguite
con il generale intervento, che nel presente caso la legge statale
configura. Nessun'altra previsione è stata, del resto, adottata a
salvaguardia della posizione differenziata della ricorrente. Così, in
particolare, l'art. 17 prescinde dal contemplare alcun consenso della
Provincia alla determinazione delle finalità di spesa, fuori che
quello eventualmente reso in seno agli organi collegiali sentiti prima
del riparto (cfr. art. 1, ultimo comma; art. 3, ultimo comma; art. 4,
ultimo comma; art. 14, terzo comma; art. 16, terzo comma). Di questa
disposizione va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale.
La conclusione raggiunta non vale per le ipotesi disciplinate negli
artt. 5 e 7. La destinazione delle spese in essi previste, come si è
avvertito, discende inderogabilmente dall'adempimento del precetto
dell'art. 11 Cost. e dalla connessa osservanza del Trattato istitutivo
della CEE.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della
legge 1 agosto 1981, n. 423 ("Interventi per l'agricoltura"), nei
confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione
della parte in cui la disciplina ivi posta si riferisce alle previsioni
degli artt. 5 e 7 della stessa legge;
b) dichiara non fondate le residue questioni di legittimità
costituzionale della legge 1 agosto 1981, n. 423, proposte, con i
ricorsi in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento
agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3 e 16 dello Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige, e dalla Provincia autonoma di Bolzano in
riferimento agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3, 16 e 78 di detto Statuto
speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte