Sentenza n. 357/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 151/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo
comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per
l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti
pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei
disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), promosso
con ordinanza emessa il 12 luglio 1988 dalla Corte d'Appello di
Milano nel procedimento civile vertente tra Franchi Antonio e la
S.r.l. Autoservizi Rastelli Martino & C. ed altro, iscritta al n. 733
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di Appello di Milano, in sede di gravame avverso la
sentenza di primo grado emessa nel giudizio di opposizione
all'esecuzione mobiliare presso terzi promossa da Antonio Franchi
contro la S.r.l. Autoservizi Rastelli Martino & C., mediante il
pignoramento del credito da quest'ultima vantato verso la Regione
Lombardia a titolo di contributo di gestione per talune linee di
pubblico trasporto automobilistico, ha giudicato rilevante, e non
manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 117, 118, 119 e
120 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, ultimo comma, della legge 10 aprile 1981 n. 151 (Legge
quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei
trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il
ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel
settore): "nella parte in cui non ritiene applicabile ai contributi e
sussidi accordati ai concessionari dei servizi di trasporto di cui
all'art. 1 della stessa legge, l'art. 25 della legge 28 settembre
1939 n. 1822 (Disciplina degli autoservizi di linea)".
Dopo aver premesso, sotto il profilo della rilevanza, che il tema
centrale della controversia dedotta in giudizio è rappresentato
dall'applicabilità o meno, ai contributi regionali, del regime posto
dall'art. 25 della citata legge n. 1822 del 1939, che fa divieto di
sequestrare i sussidi pubblici a favore dei concessionari dei
pubblici servizi, il giudice remittente osserva che l'art. 4, ultimo
comma, della legge 10 aprile 1981 n. 151 dispone l'applicabilità
dell'art. 25 citato ai servizi di trasporto trasferiti alle regioni,
qualificando però il contenuto della norma come relativo ad
"agevolazioni fiscali", alle quali sembrerebbe invece riferito il
successivo art. 26.
Stante la discordanza, il giudice a quo ritiene di dover
privilegiare l'enunciazione del contenuto rispetto all'indicazione
numerica, escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 25 e ritenendo
i contributi in questione pignorabili.
Da qui il dubbio di costituzionalità, posto che risulterebbe
così modificato il regime delle sovvenzioni, comprese nel patrimonio
indisponibile delle regioni, le quali avrebbero il potere di
modificare il contenuto dei diritti soggettivi dei privati creditori,
con possibilità di creare disparità di trattamento fra situazioni
giuridiche eguali in relazione alla diversa collocazione regionale. Considerato in diritto
1. - Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 4, ultimo comma,
della legge 10 aprile 1981 n. 151, nella parte in cui, ad avviso del
giudice a quo, non richiama il regime di insequestrabilità disposto
dall'art. 25 della legge 28 settembre 1939 n. 1822, per i contributi
e sussidi accordati dalle regioni ai concessionari degli autoservizi
di linea, violi gli artt. 3, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione
in quanto, innovando il regime delle sovvenzioni, comprese nel
patrimonio indisponibile delle regioni, conferirebbe a queste ultime
il potere "di modificare il contenuto dei diritti soggettivi dei
privati creditori, con possibilità di creare disparità di
trattamento fra situazioni giuridiche eguali in relazione alla
diversa collocazione regionale".
2. - La questione non è fondata.
I dubbi di illegittimità costituzionale prospettati dal giudice
remittente presuppongono necessariamente che alla norma non possa
attribuirsi altro significato che quello fatto proprio dall'ordinanza
di rimessione; vale a dire che, in presenza di una discordanza fra
l'indicazione numerica della norma della quale si è inteso
conservare l'efficacia (art. 25 della legge n. 1822 del 1939) e
l'enunciazione del contenuto, debba senz'altro darsi prevalenza a
quest'ultima nella ricostruzione della voluntas legis.
È opinione di questa Corte che, sul punto, si debba pervenire ad
una diversa soluzione interpretativa.
L'art. 4, ultimo comma, della legge n. 151 del 1981 dispone
l'inapplicabilità ai servizi di trasporto previsti dall'art. 1 della
stessa legge (quelli trasferiti alle Regioni) delle norme di cui ai
capi I, II, V, VI e VII della legge n. 1822 del 1939, "ad eccezione
delle disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 4, come
modificato dalla legge 5 dicembre 1941 n. 1490, delle disposizioni
contenute nell'art. 25 del capo VI, nonché di quelle contenute nella
lettera c) dell'art. 34 della stessa legge 28 settembre 1939 n. 1822,
concernenti rispettivamente l'obbligo del trasporto degli effetti
postali, agevolazioni fiscali ed il rifiuto di trasporto dei predetti
effetti postali".
Ora, è ben vero che l'art. 25, qui in esame, non si riferisce
affatto ad agevolazioni fiscali, in quanto prevede invece il divieto
di sequestro dei sussidi attribuiti al concessionario del servizio
pubblico; ma nemmeno può concludersi, come ritiene il giudice
remittente, che il legislatore abbia inteso in realtà richiamare la
norma di cui al successivo art. 26, poiché in detto articolo, così
come peraltro in tutto il capo VI, non sono previste "agevolazioni
fiscali" in senso proprio, bensì l'importo ed i criteri di calcolo
della "tassa di sorveglianza".
Occorre invece osservare che la mancanza di correlazione rilevata
dal giudice remittente tra l'indicazione numerica della disposizione
mantenuta in vigore e l'enunciazione sommaria del suo contenuto si
riscontra in realtà tra tutte le definizioni enunciate nella norma
in esame ed il contenuto effettivo delle disposizioni richiamate:
così infatti il terzo comma dell'art. 4 non ha ad oggetto l'obbligo
del trasporto degli effetti postali, bensì l'imposta di registro
sugli atti relativi ai detti trasporti (sebbene non possa dubitarsi
dell'esattezza dell'indicazione numerica, confortata dal richiamo
alla modifica operata dalla legge n. 1490 del 1941 che ha appunto
sostituito il solo art. 4); anche l'art. 34 lettera c), poi, non
concerne il rifiuto di trasporto degli effetti postali, ma più
precisamente una comminatoria di decadenza in tale ipotesi.
Di fronte a tali discordanze del testo normativo, considerando
anche che le definizioni legislative meramente descrittive - non
contenenti cioè una regula iuris - non sono vincolanti per
l'interprete, questi non può che utilizzare, quale canone
interpretativo, il dato certo dell'indicazione numerica della norma.
L'esattezza dell'indicazione appare poi confortata dal rilievo che
l'art. 25 della legge n. 1822 del 1939, e quindi l'art. 4 della legge
n. 151 del 1981 che intende mantenerne l'efficacia, risultano
pienamente aderenti al principio generale espresso dall'art. 826 del
codice civile, secondo il quale il vincolo di destinazione dei beni
ad un pubblico servizio ne importa l'indisponibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma,
della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento,
la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici
locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi
di esercizio e per gli investimenti nel settore) sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,
dalla Corte d'Appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte