Sentenza n. 357/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1991 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3legge 151/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato l'11 marzo 1991 e depositato in cancelleria il
15 succesivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto
di promulgazione della legge regionale del 12 gennaio 1991, n. 1
(Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle
materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed
indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di
pubblico trasporto di persone di interesse locale) ed iscritto al n.
15 del registro conflitti 1991;
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di
attribuzione nei confronti della Regione Lazio in relazione all'atto
di promulgazione della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1
(Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle
materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed
indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di
pubblico trasporto di persone di interesse locale), pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1991,
adducendo che tale atto sia stato compiuto in violazione dell'art.
127 della Costituzione.
Il ricorrente premette che la legge regionale in questione è
stata approvata una prima volta durante la legislatura precedente
quella in corso, segnatamente il 21 marzo 1990, e, a seguito del
rinvio governativo, è stata riapprovata a maggioranza assoluta, con
modificazioni concernenti la sola parte oggetto del rinvio, nella
legislatura susseguente, cioè quella attualmente in corso,
segnatamente il 28 novembre 1990. Secondo il Governo, al quale la
riapprovazione della legge è stata comunicata il 17 dicembre 1990,
il Presidente della Regione non avrebbe dovuto promulgare la legge
regionale prima del decorso del termine di trenta giorni, stabilito
dall'art. 127, primo comma, della Costituzione per l'esercizio del
controllo governativo e l'apposizione del relativo visto. A
giustificazione di questa posizione il ricorrente afferma che il
mutamento della composizione di un'assemblea legislativa, conseguente
alla rinnovazione delle legislature, non potrebbe non comportare la
novità delle iniziative assunte dalla stessa assemblea nella nuova
composizione, anche se queste consistano soltanto nel riprodurre o
nel riproporre testi normativi già deliberati dalla medesima
assemblea nella composizione propria della precedente legislatura.
In altri termini, sostiene il ricorrente, in assenza di norme di
statuto o di regolamento consiliare dirette a introdurre espresse
deroghe, occorrerebbe ritenere che sia principio comune alle
assemblee legislative regionali (così come a quelle statali)
considerare decaduti i deliberati pendenti al momento della fine
della legislatura e supporre che l'eventuale ripresentazione e
approvazione nella legislatura susseguente di un medesimo testo
normativo debba qualificarsi, quantomeno ai fini dell'esercizio del
potere di rinvio governativo, come una legge nuova, per la
promulgazione della quale, in mancanza del visto, deve attendersi il
termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 127, primo comma, della
Costituzione. Su tale base interpretativa, l'atto di promulgazione
impugnato dovrebbe considerarsi illegittimo, dal momento che è
intervenuto quando non era ancora decorso il termine di trenta
giorni. In tal modo, conclude il ricorrente, la Regione avrebbe
ecceduto dalle proprie competenze, poiché, pur a prescindere dal
rilievo che non ha trasmesso al Governo la prescritta comunicazione
dell'avvenuta approvazione, ha considerato concluso un procedimento
legislativo che non lo era e non ha atteso le determinazioni del
Governo.
2. - La Regione Lazio ha presentato una memoria di costituzione in
data 13 aprile 1991, vale a dire oltre il termine di venti giorni
dalla notifica del ricorso, stabilito dall'art. 26, quarto comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Lazio in
relazione all'atto di promulgazione della legge regionale 12 gennaio
1991, n. 1 (Disposizioni di prima attuazione per la
regolamentazionedelle materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile
1981, n. 151 ed indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui
servizi di pubblico trasporto di persone di interesse locale),
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30
gennaio 1991. Secondo il ricorrente, poiché la legge era stata
approvata e rinviata una prima volta nella legislatura precedente e
poiché dunque la "riapprovazione" della stessa nella legislatura
susseguente avrebbe dovuto esser qualificata come prima approvazione
di una legge nuova, il Presidente della Regione, prima di promulgare,
avrebbe dovuto attendere il termine di trenta giorni, prescritto
dall'art. 127, primo comma, della Costituzione, anziché procedere
alla promulgazione, come invece ha fatto, nel termine inferiore
previsto per il caso della riapprovazione di una legge
precedentemente rinviata.
2. - Il ricorso è inammissibile.
Il conflitto di attribuzione in esame sorge a seguito di una
sequenza di avvenimenti che si è svolta nel modo seguente. In data
21 marzo 1990, durante la quarta legislatura, il Consiglio regionale
ha approvato per la prima volta una legge che, nei termini prescritti
dall'art. 127 della Costituzione, è stata rinviata dal Governo in
data 19 maggio 1990, vale a dire dopo che si era verificata, ai sensi
dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, la cessazione delle
funzioni dello stesso Consiglio.
Iniziata la quinta legislatura, il Consiglio regionale del Lazio
ha approvato in data 28 novembre 1990 un testo legislativo identico a
quello deliberato nella legislatura precedente, salvo alcune
modifiche alle disposizioni oggetto del predetto rinvio. In data 17
dicembre 1990, l'avvenuta deliberazione è stata comunicata al
Governo con la formula che, "ai sensi del quarto comma dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 22 febbraio-3
marzo 1989", la legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta
del 21 marzo 1990 e rinviata dal Governo in data 19 maggio 1990 è
stata "riapprovata con votazione finale a maggioranza assoluta nella
seduta del Consiglio regionale del 28 novembre 1990".
Poiché la Regione Lazio ha considerato l'approvazione avvenuta
durante la quinta legislatura come riapprovazione della legge
deliberata e rinviata nella precedente legislatura, essa si è
attenuta alle disposizioni del proprio Statuto che impongono al
Presidente della Regione la promulgazione della legge riapprovata a
seguito del rinvio entro il termine di 10 giorni dalla scadenza dei
15 giorni nei quali il Governo, ai sensi dell'art. 127, quarto comma,
della Costituzione, può proporre ricorso di legittimità
costituzionale davanti alla Corte costituzionale o può promuovere
questione di merito di fronte alle Camere. La legge regionale,
infatti, è stata promulgata in data 12 gennaio 1991, e cioè
l'ultimo giorno utile del periodo concesso dallo Statuto per la
promulgazione delle leggi riapprovate. La stessa legge è stata, poi,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio il 30 gennaio
1991.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, muovendo dalla opposta
premessa che ogni legge la quale non sia stata definitivamente
approvata entro la fine della legislatura in cui è stata per la
prima volta deliberata deve considerarsi decaduta, ha ritenuto di
valutare la deliberazione avvenuta nel corso della quinta legislatura
come una prima approvazione della legge regionale, in relazione alla
quale l'art. 127, primo comma, della Costituzione prevede un termine
di trenta giorni per l'apposizione del visto. Sicché, dopo che la
legge gli era stata comunicata il 17 dicembre 1991, lo stesso
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dell'atto di promulgazione avvenuto il 12
gennaio 1991, di cui era venuto a conoscenza a seguito della
pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della Regione
Lazio del 30 gennaio 1991.
3. - Come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 40 del 1977,
un conflitto di attribuzione sollevato dal Governo nei confronti
dell'atto di promulgazione di una legge regionale è pienamente
ammissibile, sempreché "dall'intervenuta promulgazione si assuma
risulti menomato un potere costituzionalmente spettante al Governo e
la proposizione del conflitto sia l'unico mezzo del quale esso
dispone per provocare una decisione di questa Corte che restauri
l'ordine delle competenze". E, in effetti, nel caso citato si
assumeva che l'atto di promulgazione impugnato aveva frustrato
l'esercizio, concretamente effettuato allora, del potere di rinvio da
parte del Governo nei confronti di una legge regionale.
La situazione, tuttavia, si presenta ben diversa nel caso
sottoposto ora al giudizio di questa Corte, poiché la competenza che
si assume lesa, cioè il rinvio della legge regionale approvata per
la prima volta, non è stata esercitata affatto dal Governo, che ha
lasciato scorrere inutilmente il termine di 30 giorni previsto
dall'art. 127, primo comma, della Costituzione.
L'esercizio del potere di rinvio da parte del Governo, di fronte a
una legge che era stata trasmessa come "riapprovata ai sensi del
quarto comma dell'art. 127 della Costituzione" e che ciononostante
non era stata impugnata davanti a questa Corte nel termine di
quindici giorni dalla comunicazione, si imponeva, non soltanto per
far valere nella sede propria, quella del giudizio di legittimità
costituzionale, le ragioni circa l'illegittimo comportamento del
Consiglio regionale, ma soprattutto, per quel che qui interessa, al
fine di qualificare la propria posizione come non priva del
necessario interesse a ricorrere. Infatti, in mancanza dell'esercizio
del potere di rinvio del Governo nel termine di 30 giorni,
l'eventuale accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione
promosso in relazione all'atto di promulgazione non potrebbe produrre
l'effetto di restaurare l'ordine delle competenze, nel senso che non
potrebbe vincolare il Consiglio regionale a un nuovo esame della
legge, ma comporterebbe soltanto il diverso effetto di imporre una
nuova promulgazione della legge stessa, considerato che il mancato
esercizio del potere di rinvio nel termine prescritto comporta di
ritenere come apposto il visto del Commissario del Governo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del
Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Lazio in relazione
all'atto di promulgazione della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1
(Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle
materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed
indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di
pubblico trasporto di persone di interesse locale), pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 30 gennaio 1991, n. 3.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte