Sentenza n. 357/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle
leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni) che sostituisce l'art. 12 della
legge regionale 6 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela
dell'ambiente) e dell'art. 20, primo comma, della legge Regione
Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela
dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n.
33.Norme per la tutela dell'ambiente) che modifica l'art. 42, primo
comma, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la
tutela dell'ambiente), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1991
dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso
proposto dal Comune di Castelfranco Veneto ed altri contro la Regione
Veneto, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione del Comune di Castelfranco Veneto,
di Bolzon Nazzareno ed altri, della s.n.c. Guidolin Giuseppe e C. e
della Regione Veneto;
Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Uditi gli avvocati Alberto Borella per il Comune di Castelfranco
Veneto e per Bolzon Nazzareno ed altri, Franco Zambelli per la s.n.c.
Guidolin Giuseppe e C. e Giorgio Berti e Guido Viola per la Regione
Veneto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con
ordinanza emessa l'11 luglio 1991, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6 della
legge Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni
alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33,
successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 20, primo comma,
della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la
tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985,
n. 33.Norme per la tutela dell'ambiente/), in riferimento agli artt.
5 e 117 della Costituzione.
La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio volto
all'annullamento della deliberazione della Giunta regionale in data
13 novembre 1990 di autorizzazione all'esercizio di una discarica nel
Comune di Castelfranco Veneto.
Secondo il quadro normativo ricostruito dal Tribunale
amministrativo, l'autorità competente ad approvare il progetto
sarebbe stata, a seguito della legge regionale n. 28 del 1990, il
Presidente della Giunta regionale. Il giudice rimettente ritiene che
non ricorra nel caso l'ipotesi prevista dall'art. 33 di detta legge
(conversione di autorizzazione già concessa dalla Provincia),
essendo stato il precedente provvedimento annullato dallo stesso
Tribunale amministrativo, e che il nuovo ed autonomo provvedimento
debba essere emanato dal Presidente della Giunta regionale, sulla
base del parere della Commissione tecnica regionale, sezione
ambiente, parere che verrebbe a costituire parte integrante della
deliberazione, ai sensi dell'art. 3- bis del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, aggiunto in sede di conversione dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441. Da qui l'illegittimità del provvedimento
amministrativo impugnato, in quanto non adottato dall'organo
competente.
La composizione ed il funzionamento della Commissione tecnica
regionale, sezione ambiente, sono disciplinati dall'art. 6 della
legge regionale n. 11 del 1990 (che sostituisce l'art. 12 della legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33). Essa svolge le "funzioni
dell'apposita conferenza" prevista dall'art. 3- bis del decreto-legge
n. 361 del 1987.
Il giudice a quo ritiene che la composizione della Commissione e
la scarza incidenza del voto del Sindaco in sede di deliberazione non
garantiscano un'adeguata considerazione dei diversi interessi
pubblici né la ponderata comparazione degli interessi alla sanità
dell'ambiente ed all'autonomia comunale in materia urbanistica, di
cui fa menzione l'art. 3- bis del decreto-legge n. 361 del 1987.
In questa prospettiva dovrebbe essere anche valutato l'art. 20
della legge regionale n. 28 del 1990, che, modificando l'art. 42,
primo comma, della legge regionale n. 33 del 1985, vede il solo
Presidente della Giunta regionale (o un suo delegato) competente ad
approvare i progetti degli impianti di prima categoria, rimanendo
comunque esclusa la Giunta regionale.
Per il Tribunale amministrativo rimettente la composizione ed il
funzionamento della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente,
operante quale conferenza dei servizi ex art. 3- bis del decreto-legge n. 361 del 1987, dovrebbero essere tali da garantire l'adeguata
ponderazione degli interessi connessi all'autonomia comunale in
materia urbanistica; oppure la competenza all'approvazione dei
progetti dovrebbe essere attribuita alla Giunta, quale organo
collegiale di più elevata ponderazione di tali interessi, e non al
Presidente di essa.
Le norme denunciate violano, ad avviso del giudice a quo, gli
artt. 5 e 117 della Costituzione, in quanto implicano una eccessiva
compressione dell'autonomia comunale in materia urbanistica e
disciplinano un procedimento di approvazione dei progetti degli
impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti in modo
contrastante con i principi fondamentali stabiliti in materia
dall'art. 3 bis del decreto-legge n. 361 del 1987.
2. - Si è costituita nel giudizio la Regione Veneto, in persona
del Presidente della Giunta Regionale, la quale chiede che la
questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
La Regione osserva che la questione è da ritenere irrilevante, in
quanto il giudice a quo avrebbe già potuto decidere la controversia
dichiarando l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Inoltre la dedotta illegittimità dell'art. 20 deriverebbe non
dall'impossibilità per la legge regionale di sostituire la
competenza del Presidente a quella della Giunta, ma dal mancato
coordinamento della competenza monocratica del Presidente con una
disciplina della Commissione tecnica tale da garantire, attraverso un
adeguato quorum strutturale e funzionale, il bilanciamento di tutti
gli interessi coinvolti in materia urbanistica.
Nel merito la Regione ritiene che la questione sia comunque
infondata.
Il Tribunale amministrativo rimettente, infatti, avrebbe
sostanzialmente configurato una illegittimità costituzionale del
combinato disposto della norma regionale che contempla la competenza
del Presidente della Giunta e di quella concernente la struttura ed
il funzionamento della Commissione tecnica, senza considerare che una
cosa è la Giunta regionale, organo politico sia pure collegiale, ed
altro è la Commissione tecnica, nella quale si pongono in evidenza e
si mettono a confronto interessi pubblici di vario genere, colti
sotto un profilo tecnico-amministrativo.
3. - Si è costituito il Comune di Castelfranco Veneto, in persona
del Sindaco pro tempore, il quale si richiama sostanzialmente alle
argomentazioni sviluppate nell'ordinanza di rimessione e chiede
conclusivamente una declaratoria di illegittimità costituzionale
delle norme denunciate.
Il Comune rileva in particolare che la disciplina della conferenza
di servizi, prefigurata dall'art. 12 della legge regionale n. 33 del
1985 (come novellato dalla legge regionale n. 11 del 1990), è tale
da vanificare il ruolo del Comune in ordine alla localizzazione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti, in specie ove ciò avvenga in
contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, disattendendo i
principi posti al riguardo dalla legge statale (segnatamente
dall'art. 3- bis del decreto-legge n. 361 del 1987).
4. - Si sono costituiti altresì Bolzon Nazzareno ed altri,
ricorrenti nel giudizio a quo, i quali, aderendo alle argomentazioni
sviluppate nell'ordinanza di rimessione, insistono per la
declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate.
5. - Si è costituita, infine, la s.n.c. Guidolin Giuseppe e C.,
parte resistente nel giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo,
che conclude, conformemente alle tesi sviluppate dalla Regione
Veneto, per la irricevibilità, la irrilevanza o, comunque, la
manifesta infondatezza della questione.
6. - La Regione Veneto, in prossimità dell'udienza, ha depositato
una memoria con la quale richiama le argomentazioni e le conclusioni
contenute nell'atto di costituzione.
7. - Anche il Comune di Castelfranco Veneto ha depositato una
memoria, con cui ribadisce le argomentazioni e le conclusioni formulate nell'atto di costituzione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dubita
della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6
della legge Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e
integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile
1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 20,
primo comma, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove
norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 6
aprile 1985, n. 33. "Norme per la tutela dell'ambiente").
La prima disposizione (art. 6 della legge regionale n. 11 del
1990) prevede la composizione ed il funzionamento della Commissione
tecnica regionale, sezione ambiente, alla quale partecipano con voto
deliberativo anche i sindaci dei Comuni direttamente interessati o
loro delegati. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei
presenti e svolge le funzioni dell'apposita conferenza, prevista per
la acquisizione e la valutazione di tutti gli elementi relativi alla
compatibilità dei progetti di nuovi impianti per il trattamento e lo
stoccaggio di rifiuti urbani con le esigenze ambientali e
territoriali.
La seconda disposizione (art. 20 della legge regionale n. 28 del
1990), sopprimendo la competenza del Presidente della Provincia per
la approvazione del progetto degli impianti di trattamento e
stoccaggio dei rifiuti, prevista dall'art. 42 della legge regionale
n. 33 del 1985, riserva (residualmente) tale competenza al Presidente
della Regione.
Le norme costituzionali invocate a parametro di valutazione della
legittimità delle disposizioni denunciate sono gli artt. 5 e 117
della Costituzione.
2. - Il giudice a quo ritiene che la questione di legittimità
costituzionale sia rilevante o, meglio, lo diventi, dopo aver
valutato che il provvedimento amministrativo, della cui validità era
chiamato a decidere, avrebbe dovuto essere annullato. Difatti la
deliberazione di autorizzazione all'esercizio della discarica,
adottata dalla Giunta regionale veneta (13 novembre 1990, n. 6113),
avrebbe dovuto essere emanata dal Presidente della Regione.
Ma proprio in ordine a tale competenza, ed alla sua legittimità,
l'ordinanza di rimessione prospetta una duplice ed alternativa
lettura. Sotto un primo profilo la rappresentanza e la incidenza
degli interessi locali nel procedimento per la individuazione dei
siti e per la autorizzazione all'esercizio delle discariche avrebbero
dovuto essere, secondo il giudice a quo, più consistenti nella
Commissione tecnica regionale, sezione ambiente (prevista dall'art.
12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come sostituito
dall'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11), in modo da
bilanciare il potere monocratico di emanazione dell'atto di
autorizzazione, attribuito al Presidente della Giunta regionale. In
alternativa il giudice rimettente, prospettando una seconda e diversa
soluzione, ritiene che il potere di adottare il provvedimento,
rimanendo invariate la composizione della Commissione tecnica e la
valutazione dei diversi interessi, debba spettare alla Giunta
regionale, quale organo collegiale di più ampia e bilanciata
ponderazione anche delle esigenze locali.
La questione di legittimità costituzionale risulta così
delineata in modo perplesso ed in termini sostanzialmente
alternativi, che non consentono di identificare con certezza quale
sia lo specifico e puntuale tema di decisione proposto.
La questione, assorbito ogni altro profilo, deve essere dunque
dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 6 della legge Regione
Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi
regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive
modifiche e integrazioni) e dell'art. 20, primo comma, della legge
Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28
(Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge
regionale 6 aprile 1985, n. 33. "Norme per la tutela dell'ambiente"),
sollevata, in riferimento agli artt. 5 e 117 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza
emessa in data 11 luglio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte