Sentenza n. 357/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/1995 · relatore Massimo Vari
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Campania riapprovata il 2 marzo 1995 dal Consiglio regionale recante
"Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella
Provincia di Salerno nell'anno 1992", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 marzo 1995,
depositato in cancelleria il 28 marzo 1995 ed iscritto al n. 15 del
registro ricorsi 1995;
Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e
l'avvocato Sergio Ferrari per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 28 marzo 1995 (Reg. ric. n. 15 del
1995), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in
riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale della legge regionale della Campania, riapprovata il 2
marzo 1995, recante "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica
verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992". Secondo il
ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con
l'art. 81 della Costituzione, dal quale discende "l'obbligo di
prevedere l'entità della spesa (anche con riguardo agli interessi
passivi da affrontare per ripianare la spesa) ed i mezzi di copertura
finanziaria".
2. - Costituendosi in giudizio, la Regione Campania resiste
eccependo che il testo oggetto di ricorso, erroneamente reputato il
medesimo di quello già approvato, sarebbe in realtà un nuovo testo,
adeguato ai rilievi sollevati dal Governo. Si tratterebbe, pertanto,
non di una riapprovazione del medesimo provvedimento, ma di una legge
nuova, come risulta, oltre che dalla testuale espressione adottata
dal Presidente del Consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1995,
anche dalla circostanza che la delibera non è stata riapprovata a
maggioranza assoluta. L'asserita violazione dell'art. 81 della
Costituzione sarebbe insussistente, dal momento che nella legge
impugnata risultano determinati la somma della maggiore spesa, il
modo per provvedere al ripiano, il mezzo per estinguere
l'anticipazione, il termine dell'estinzione, la forma della
copertura.
3.- In prossimità dell'udienza, la difesa erariale ha presentato
una memoria per contrastare le eccezioni della difesa regionale
osservando:
a) "non è esatto" che la legge riapprovata sia "nuova"
rispetto a quella approvata con la prima deliberazione, contenendo
appena "precisazioni non innovative ma al più integrative e
specificative";
b) il fatto che la nuova deliberazione sia stata adottata a
maggioranza semplice non può costituire indice della sua novità, ma
semmai della "inidoneità di tale approvazione a far acquisire al
testo approvato forza e valore di legge";
c) pur potendosi dubitare della ammissibilità della denunzia
del testo riapprovato a maggioranza semplice avanti a questa Corte,
sembra preferibile la soluzione affermativa, atteso che la legge n.
87 del 1953 (art. 31, comma 1) "non indica, come necessario
presupposto per l'impugnazione, l'approvazione a maggioranza
assoluta" e che detta circostanza non può costituire "una
preclusione processuale";
d) la legge impugnata, mentre indica, all'art. 1, comma 1,
l'entità della maggiore spesa da ripianare, "non quantifica gli
oneri accessori per interessi passivi", né indica i mezzi di
copertura e, all'art. 1, comma 2, prevede, a copertura, "modalità
del tutto generiche ed imprecise". Considerato in diritto
1. - Il presente giudizio di legittimità costituzionale, promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha per oggetto la legge
regionale della Campania, riapprovata dal Consiglio regionale il 2
marzo 1995, recante "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica
verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992". Il
provvedimento impugnato, dopo aver previsto (art. 1, comma 1) che la
Giunta regionale è autorizzata a ripianare la maggiore spesa
farmaceutica di lire 120 miliardi accertata per l'anno 1992 nella
Provincia di Salerno, "con anticipazione di cassa sulle giacenze
disponibili presso la propria Tesoreria", dispone (comma 2) che "la
predetta anticipazione di cassa verrà estinta entro il 31 dicembre
1995 con l'accensione di mutuo di pari importo con oneri a carico
della Regione a decorrere dal 1° gennaio 1996 che troveranno
copertura negli stati di previsione della spesa del bilancio 1996 e
successivi utilizzando quota parte delle risorse finanziarie libere
della Regione".
2. - In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione sollevata dalla
Regione resistente, nel senso che il ricorso sarebbe inammissibile
trattandosi non di riapprovazione del medesimo testo legislativo, ma
di una legge nuova.
L'eccezione non è fondata.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (sentenze
nn. 359 del 1994 e 497 del 1992), ai fini dell'impugnazione prevista
dall'art. 127 della Costituzione, nonché dei relativi termini e
modalità, deve considerarsi come "non nuova" una legge regionale
rinviata che, in sede di riesame, sia stata modificata dal Consiglio
regionale esclusivamente nelle disposizioni interessate dal rinvio
ovvero in parti prive di valore prescrittivo (preambolo, formula
promulgativa); mentre, sempreché si resti nell'ambito di un medesimo
procedimento legislativo, una legge regionale rinviata va considerata
come "nuova", ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, nell'ipotesi
(inversa) in cui il legislatore, in sede di riesame, abbia apportato
modificazioni, ovviamente comportanti mutamenti del significato
normativo, dirette ad inserirsi in parti diverse rispetto a quelle
censurate o, comunque, dirette ad incidere su disposizioni non
interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio governativo.
Nel caso di specie le modificazioni attengono alle parti censurate
di un testo legislativo che è stato riapprovato dal Consiglio
regionale in una seduta che recava all'ordine del giorno, come
risulta dal relativo verbale in data 2 marzo 1995, il "riesame del
provvedimento legislativo concernente il ripiano della maggiore spesa
farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992".
E questo dopo che, in sede di rinvio, era stata rilevata la mancata
quantificazione degli oneri per interessi e la non conformità
all'art. 81 della Costituzione delle modalità di copertura della
spesa.
Si deve, d'altro canto, convenire con il ricorrente che la
riapprovazione della legge a maggioranza semplice non è di per sé
ostativa alla proposizione del gravame, in quanto, ad opinare
diversamente, una ipotesi, quale quella di cui al presente ricorso,
si dovrebbe considerare sottratta al giudizio in via principale
davanti a questa Corte.
3. - Va rilevato, piuttosto, che la mancata riapprovazione della
legge con la maggioranza richiesta dall'art. 127, quarto comma, della
Costituzione, sebbene non sia stata dedotta come motivo di ricorso,
ha formato oggetto di contestazione e discussione fra le parti.
In relazione a ciò, la Corte ritiene che a prescindere dalla
questione della lamentata violazione dell'art. 81 della Costituzione
- per la quale invero di non poco peso appaiono le censure di
inadeguata quantificazione e copertura degli oneri avanzate dal
ricorrente - quel che assume qui preminente rilievo è il vizio
derivante dal mancato rispetto del già menzionato art. 127, quarto
comma, della Costituzione. Ciò che vale a comportare, di per sé ed
a prescindere da ogni altra considerazione, la declaratoria di
illegittimità della legge impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale
della Campania riapprovata il 2 marzo 1995 avente ad oggetto "Ripiano
della maggiore spesa farmaceutica verificatasi della Provincia di
Salerno nell'anno 1992".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte