Corte costituzionale

Ordinanza n. 358/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1990 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 89/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento

penitenziario), e successive modifiche, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 ottobre 1989 dal Tribunale di

sorveglianza di Milano nel procedimento di sorveglianza relativo a

Ruggeri Roberto, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 28 settembre 1989 dal Tribunale di

sorveglianza di Milano nel procedimento di sorveglianza relativo a De

Falco Dora, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Milano - con

ordinanza emessa il 18 ottobre 1989 nel procedimento di sorveglianza

relativo a Ruggeri Roberto (R.O. n. 232/90) e il 28 settembre 1989

nel procedimento di sorveglianza relativo a Di Falco Dora (R.O. n.

233/90) - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47,

terzo comma, legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche,

nella parte in cui preclude l'accesso all'affidamento in prova al

condannato che non abbia subito un periodo minimo di detenzione;

Considerato che la Corte ha già dichiarato, con la sentenza n.

569 del 1989, costituzionalmente illegittimo l'art. 47, terzo comma,

della legge n. 354/1975, come modificato dall'art. 11 della legge n.

663/1986;

che pertanto la questione sollevata è manifestamente

inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 89

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Riuniti i giudizi dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma,

legge 26 luglio 1975 n. 354, così come modificato dall'art. 11 della

legge 10 ottobre 1986 n. 663, sollevata, in riferimento agli artt.3,

13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Milano

con le ordinanze 18 ottobre e 26 settembre 1989, perché

l'illegittimità è già stata dichiarata con sentenza 13 dicembre

1989, n. 659.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte