Sentenza n. 358/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/07/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 3legge 167/1983
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 19Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 8legge 772/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice
penale militare di pace e dell'art. 3, terzo comma, della legge 29
aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare)
promossi con ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal Tribunale
militare di Padova nel procedimento penale a carico di Conforto
Filippo, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie
speciale, dell'anno 1992; ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal
Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di
Grecchi Massimo, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti di Filippo
Conforto, imputato del reato di cui all'art. 8, secondo comma, della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, per aver rifiutato, prima di
assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili
motivi di coscienza basati su convincimenti religiosi, il Tribunale
militare di Padova, all'esito del dibattimento, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
formato dagli artt. 27 del codice penale militare di pace e 3, terzo
comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del
condannato militare), nella parte in cui dispongono che la pena della
reclusione debba essere convertita in reclusione militare anche nel
caso di condanna per il reato previsto e punito dall'art. 8, secondo
comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Il giudice rimettente premette che, benché l'art. 8, secondo
comma, della legge n. 772 del 1972, preveda la pena della reclusione
(comune), ormai è indiscusso in dottrina e in giurisprudenza che
tale pena debba, ai sensi dell'art. 27 c.p.m.p., essere convertita in
quella della reclusione militare. Simile interpretazione, del resto,
troverebbe conferma nel terzo comma dell'art. 3 della legge n. 167
del 1983, il quale, disciplinando la posizione dei condannati per
reati militari originati da obiezione di coscienza, presuppone sia
che gli stessi espiino la pena in uno stabilimento penitenziario
militare, sia che la pena da espiare sia la reclusione militare.
Secondo il giudice a quo, la sostituzione della reclusione comune
con quella militare darebbe nuovamente luogo alla spirale delle
condanne che la legge n. 772 del 1972 intendeva interrompere. È
evidente, infatti, prosegue il giudice a quo, che nel carcere
militare l'obiettore di coscienza, essendo, come ogni altro
condannato militare, soggetto a istruzioni civili e militari (R.D. 10
febbraio 1943, n. 306) e, quindi, destinatario di ordini e
disposizioni dei superiori gerarchici, presumibilmente commette
ancora reati militari determinati dalla obiezione di coscienza, dal
momento che la contrarietà all'uso delle armi per radicati motivi
religiosi (nel caso si tratta di "testimone di Geova") comporta il
rifiuto del servizio militare nella sua globalità e, quindi, anche
di quegli aspetti che si verificano nell'ambiente carcerario
militare. Né il fatto che l'amministrazione penitenziaria si
autolimiti nei confronti degli obiettori di coscienza appare
sufficiente ad eliminare il contrasto tra la previsione della
sostituzione della pena comune con quella militare e l'art. 19 della
Costituzione (diritto di professare liberamente la propria
religione).
La norma impugnata, inoltre, contrasterebbe con l'art. 3 della
Costituzione, sia perché all'obiettore che commette il reato di cui
all'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, sarebbe
riservato un trattamento diverso da quello stabilito per l'obiettore
che commette il reato di cui all'art. 8, primo comma, della stessa
legge (rifiuto del servizio sostitutivo civile), sia perché allo
stesso obiettore verrebbe fatto un trattamento pari a quello degli
altri condannati militari che non abbiano una posizione di
contrarietà all'uso delle armi e al servizio militare. Da ultimo, la
previsione della reclusione militare per l'obiettore di coscienza
contrasterebbe con il principio della finalità rieducativa della
pena (art. 27, terzo comma della Costituzione), per la cui attuazione
non si può prescindere dal rispetto delle convinzioni di coscienza
del condannato.
Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che l'imputato
dovrebbe essere condannato per il reato di cui all'art. 8, secondo
comma, della legge n. 772 del 1972 e, inoltre, dovrebbe
effettivamente scontare la pena della reclusione militare, non
potendo beneficiare della sospensione condizionale della pena, in
considerazione del fatto che non è possibile prevedere che egli si
asterrà dal commettere ulteriori reati.
2. - Il Tribunale militare di Padova ha sollevato identica
questione all'esito del dibattimento svoltosi nel procedimento penale
nei confronti di Massimo Grecchi, anch'egli imputato del reato di cui
all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, per
aver rifiutato globalmente il servizio militare essendosi dichiarato
"testimone di Geova". L'ordinanza è identica alla precedente.
2.1. - È intervenuto in questo giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata, per essere già stata dichiarata non
fondata con la sentenza n. 409 del 1989. Considerato in diritto
1. - Con ordinanza regolarmente notificata e depositata, il
Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 19 e 27, terzo comma,
della Costituzione, nei confronti degli artt. 27 del codice penale
militare di pace e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167
(Affidamento in prova del condannato militare), nella parte in cui
dispongono che la pena della reclusione debba essere convertita in
reclusione militare anche nel caso di condanna per il reato previsto
dall'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772
(Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza).
Lo stesso Tribunale di Padova ha successivamente sollevato, con
ordinanza identica alla precedente, una medesima questione di
legittimità costituzionale nel corso di un distinto, ma analogo,
procedimento penale.
Poiché le due indicate ordinanze sottopongono a questa Corte la
stessa questione di legittimità costituzionale, i relativi giudizi
vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del
profilo concernente l'art. 3, terzo comma, della legge n. 167 del
1983, ai sensi del quale "i condannati per reati militari originati
da obiezione di coscienza possono essere affidati esclusivamente ad
un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro
della difesa, per prestarvi servizio". Posto che le stesse ordinanze
di rimessione, anche se contengono nel proprio dispositivo il
riferimento al citato art. 3, terzo comma, come disposizione che
concorre a determinare la norma impugnata, in realtà utilizzano il
detto articolo soltanto al fine di corroborare la propria
interpretazione dell'art. 27 c.p.m.p., non si può minimamente
dubitare della estraneità della disposizione ora considerata
rispetto al problema relativo alla sostituzione della reclusione
comune con quella militare in ordine alla sanzione prevista dall'art.
8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972. In altri termini,
poiché la norma denunziata non è il prodotto del combinato disposto
formato dal citato art. 3, terzo comma, della legge n. 167 del 1983 e
dall'art. 27 c.p.m.p., ma deriva direttamente ed esclusivamente dalla
disposizione da ultimo menzionata, non può non concludersi per
l'inammissibilità, dovuta a irrilevanza, del profilo relativo al
ricordato art. 3, terzo comma, della legge n. 167 del 1983.
3. - Va, invece, accolta la questione di legittimità
costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 27 c.p.m.p..
I giudici a quibus sottopongono all'esame di questa Corte una
norma frutto di una loro interpretazione, che, peraltro, è
pacificamente condivisa dalla giurisprudenza di merito dei tribunali
militari. Tale interpretazione muove dalla premessa secondo la quale
la reclusione prevista dall'art. 8, secondo comma, della legge n. 772
del 1972, sarebbe la reclusione comune, in virtù del rilievo che, ai
fini della determinazione della stessa pena, la disposizione appena
citata opera il rinvio alla sanzione stabilita dal comma precedente,
concernente il reato compiuto da chi, ammesso ai benefici previsti
dalla legge sull'obiezione di coscienza, rifiuti il servizio non
armato o il servizio sostitutivo. Pertanto, poiché coloro che
rifiutano globalmente il servizio militare in tempo di pace, prima di
assumerlo, adducendo i motivi di coscienza riconosciuti dal
legislatore nell'art. 1 della legge prima indicata (art. 8, secondo
comma), sono esonerati dal servizio militare soltanto dopo aver
espiato la pena loro inflitta (v. art. 8, terzo comma), ad essi si
applica il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 27 c.p.m.p.
per coloro che commettono reati militari nella qualità soggettiva di
militari. Secondo il citato art. 27, infatti, "alla pena della
reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari,
è sostituita la pena della reclusione militare di eguale durata,
quando la condanna non importa la degradazione". E, dal momento che
per il reato di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del
1972, è prevista una pena edittale che va da sei mesi a due anni di
reclusione (a seguito della sentenza n. 409 del 1989 di questa
Corte), l'impossibilità del verificarsi della condizione della
degradazione (la quale consegue alla irrogazione di una pena
superiore ai cinque anni di reclusione) rende sistematica, in
riferimento al delitto considerato, la sostituzione della reclusione
comune con quella militare.
Sempre ad avviso dei giudici a quibus, l'interpretazione ora
riferita si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 19 e 27, terzo
comma, della Costituzione, poiché rende effettivo il rischio della
c.d. spirale delle condanne: la contrarietà all'uso personale delle
armi e il rifiuto totale di prestare il servizio militare in una
qualsiasi delle forme previste amplificano, infatti, la probabilità
che, di fronte alle istruzioni militari e agli ordini dei superiori
gerarchici, normalmente collegati allo svolgimento della reclusione
militare, l'obiettore globale incorra nuovamente nella commissione di
reati di rifiuto del servizio militare (disobbedienza, diserzione,
ecc.), determinata dagli stessi motivi di coscienza che l'hanno
indotto a rifiutare in radice l'adempimento dell'obbligo di leva.
4. - La posizione dei giudici a quibus va condivisa poiché la
norma denunziata si pone in palese contrasto con gli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione.
Premesso che non sussiste un obbligo costituzionale di sottoporre
a pena militare la commissione di un reato militare e che la
disposizione contenuta nell'art. 27, c.p.m.p., come ha già precisato
questa Corte nella sentenza n. 409 del 1989, è frutto di una scelta
discrezionale del legislatore in sé non irragionevole, occorre
sottolineare che, contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura dello
Stato, le ordinanze introduttive dei presenti giudizi pongono una
questione formalmente e sostanzialmente diversa da quella decisa con
la sentenza appena ricordata. I giudici a quibus, infatti, non
contestano la razionalità in sé del principio della sostituzione
della reclusione comune con quella militare quando un reato militare
sia commesso da un militare, come è avvenuto nel giudizio
precedente, il cui unico parametro era costituito dall'art. 3 della
Costituzione, sotto specie di "norma-base" del generale principio di
ragionevolezza. Essi, invece, dubitano che la regola posta dall'art.
27 c.p.m.p., pur legittima in sé, dia luogo a svolgimenti
incongruenti e irragionevoli quando sia applicata al reato di rifiuto
del servizio militare per giustificati motivi di coscienza (art. 8,
secondo comma, della legge n. 772 del 1972), in riferimento al valore
relativo alla finalità rieducativa della pena (art. 27 della
Costituzione), al diritto inviolabile di professare liberamente la
propria religione (art. 19 della Costituzione) e al principio di
parità di trattamento rispetto ad altre ipotesi di reato legate a
violazione di norme sull'obiezione di coscienza (art. 3 della
Costituzione).
Nella sentenza n. 414 del 1991 questa Corte ha chiaramente
affermato che, anche se le finalità rieducative richieste dall'art.
27 della Costituzione devono inerire tanto alla reclusione comune
quanto a quella militare, tuttavia "i fini della rieducazione per il
condannato militare e per quello comune si rivelano ( ..) divergenti:
il prevalente recupero al servizio militare per il primo, il
reinserimento sociale per il secondo". Dall'affermazione di questi
principi appare evidente che la reclusione militare, il cui scopo
primario è il recupero del condannato al servizio alle armi, dà
luogo a manifeste incongruità quando sia applicata a un obiettore
totale punito ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772
del 1972.
L'applicazione a tale caso dell'art. 27 c.p.m.p. si rivela,
innanzitutto, in aperta contraddizione con la particolare struttura
di quel reato e, specialmente, con l'elemento costitutivo
rappresentato dal rifiuto del servizio militare per motivi di
coscienza riconosciuti dallo stesso legislatore come meritevoli di
tutela, elemento cui è collegata la liberazione successiva del
condannato dall'obbligo della leva. In altri termini, la legge non
può, senza cadere in palese contraddizione, basare sull'adduzione di
giustificati motivi di coscienza un trattamento punitivo per il
rifiuto del servizio militare all'esito del quale si prevede
l'esonero dal servizio stesso e, nello stesso tempo, far consistere
quel trattamento in modalità vo'lte prevalentemente nel recupero del
soggetto al servizio militare.
Un'ulteriore incongruenza, di particolare incidenza pratica, è
poi data dal rilievo, svolto anche dai giudici a quibus, secondo il
quale irrogare la reclusione militare - e quindi, un trattamento
volto al recupero del condannato al servizio militare - nei confronti
di una persona che, per imprescindibili motivi di coscienza
consistenti in convincimenti religiosi riconosciuti in generale come
meritevoli di tutela da parte del legislatore, si dichiara contraria
in ogni circostanza all'uso personale delle armi e, su tale base,
rifiuta totalmente il servizio militare, significa sottoporre la
stessa persona alla forte probabilità di incorrere in altri reati
connessi al rifiuto del servizio militare e di cadere, quindi, in
quella "spirale delle condanne" negatrice di ogni valore collegato
alla finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, della
Costituzione) (v. in proposito sent. n. 343 del 1993).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.m.p.
nella parte in cui consente che la conversione della pena della
reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire
in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto
nell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 19 e 27, terzo
comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 3, terzo comma,
della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del
condannato militare), dal Tribunale militare di Padova, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte