Sentenza n. 358/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1994 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo
comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza
emessa il 14 giugno 1993 dal Tribunale di Lecce, nel procedimento
civile vertente tra Carmela Guido, il Monte dei Paschi di Siena,
concessionario del servizio di riscossione dei tributi del Comune di
Lecce, ed altro, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima
serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione di terzo
all'esecuzione esattoriale promosso da Carmela Guido contro il Monte
dei Paschi di Siena, concessionario del servizio di riscossione dei
tributi del Comune di Lecce, il Tribunale di Lecce, con ordinanza
emessa il 14 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
24, 31, 41 e 47 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito).
La disposizione denunciata prevede che l'opposizione di terzo non
può essere proposta dal coniuge del contribuente o dei coobbligati,
per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del
debitore o del coobbligato, sempre che non si tratti di beni
costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della
dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento
dell'imposta.
Nel corso dell'esecuzione esattoriale a carico del coniuge della
ricorrente erano stati pignorati nella casa coniugale beni che
l'opponente assumeva di sua proprietà, essendole stati donati dalla
madre con atto pubblico in data 21 ottobre 1983, anteriore al
matrimonio, celebrato il 1 marzo 1984.
Il giudice rimettente ritiene che la questione di legittimità
costituzionale sia rilevante, in quanto la disposizione denunciata
non consente in questo caso la proponibilità dell'opposizione. Ad
avviso del Tribunale la disposizione sarebbe palesemente
irragionevole, perché preclude al coniuge di superare la presunzione
di appartenenza al debitore dei beni posti nella casa di abitazione,
anche quando essi siano pervenuti all'opponente con atto di donazione
anteriore al matrimonio. Questo divieto, ritenuto anacronistico nella
sua assolutezza, sopravviverebbe in un contesto legislativo nel quale
è stato soppresso l'istituto della dote.
Secondo il giudice rimettente la disposizione denunciata viola
l'art. 3 della Costituzione, oltre che per irragionevolezza, anche
per disparità di trattamento. Il coniuge proprietario di beni mobili
sarebbe ingiustamente discriminato sia rispetto agli altri soggetti
che possono far valere il loro diritto di proprietà nel giudizio di
opposizione di terzo mediante la produzione di atti diversi da quello
di costituzione in dote, sia nei confronti dello stesso coniuge
comproprietario di immobile pignorato, che, quando non sia
coobbligato, è legittimato a proporre l'opposizione di terzo secondo
le regole di diritto comune.
Il contrasto si porrebbe anche con altre disposizioni
costituzionali: con l'art. 24, perché non sarebbe consentita la
difesa in giudizio del diritto di proprietà; con l'art. 31, in
quanto sarebbe ribaltata l'impostazione di favore verso la formazione
della famiglia, intesa come società naturale fondata sul matrimonio,
con un incentivo a favore di aggregazioni diverse dalla famiglia
legittima, nelle quali il convivente non subisce le limitazioni
espresse dalla norma censurata; con gli artt. 41 e 47, perché
verrebbero limitati la scelta del regime patrimoniale della famiglia
e l'accesso del risparmio alla proprietà dell'abitazione.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione.
L'Avvocatura ricorda che identica questione è stata più volte
dichiarata non fondata dalla Corte, con riferimento a vari parametri
costituzionali, anche dopo la riforma del diritto di famiglia;
osserva inoltre che il richiamo all'istituto della dote, ritenuto
anacronistico, non comporta l'illegittimità costituzionale della
disposizione denunciata.
L'Avvocatura ritiene la questione non fondata con riferimento a
tutti i parametri costituzionali invocati. Il principio di
eguaglianza non sarebbe violato perché il coniuge viene a trovarsi
nella stessa situazione degli altri parenti ed affini entro il terzo
grado. Con riferimento all'art. 31, sarebbe inevitabile ed
irrilevante che la famiglia naturale possa differenziarsi dalla
famiglia legittima sotto molteplici profili. Con riferimento agli
artt. 24 e 41, l'improponibilità dell'opposizione, limitata ai beni
mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore, non
violerebbe né il diritto di agire in giudizio né la libertà di
iniziativa economica privata. Il principio costituzionale di tutela
del risparmio (art. 47) non sarebbe inoltre leso da una regola
diretta a garantire l'adempimento di obbligazioni, a meno che non si
voglia ammettere che qualunque adempimento di obblighi ostacola la
formazione del risparmio. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Lecce investe l'art. 52, secondo comma, lettera b), del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che, disciplinando l'esecuzione
forzata nel contesto delle disposizioni sulla riscossione coattiva
delle imposte sul reddito, stabilisce che l'opposizione di terzi, i
quali pretendono di avere la proprietà sui beni pignorati, non può
essere proposta dal coniuge, per quanto riguarda i mobili posti nella
casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di beni
costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della
dichiarazione annuale dei redditi o alla notifica dell'avviso di
accertamento dell'imposta.
Ad avviso del giudice rimettente questa disciplina legislativa,
limitando al solo caso dei beni dotali la proponibilità
dell'opposizione al pignoramento esattoriale da parte del coniuge del
contribuente, sarebbe manifestamente illogica e priva di ogni
raccordo con la riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio
1975, n. 151), che ha soppresso l'istituto della dote e disciplinato
diversamente i rapporti patrimoniali tra coniugi. Non vi sarebbe più
la possibilità per il coniuge di proteggere i beni che gli
appartengono anche quando, come nel caso sottoposto al giudizio del
Tribunale di Lecce, siano a lui pervenuti con atto pubblico di
donazione, anteriore al matrimonio.
Il dubbio di legittimità costituzionale viene prospettato per
contrasto con numerose disposizioni costituzionali: con l'art. 3, per
la manifesta illogicità della disposizione, che consente il
pignoramento di beni mobili comunque pervenuti al coniuge del
soggetto passivo dell'esecuzione esattoriale, e per la ingiusta
discriminazione del coniuge stesso il quale, tra l'altro, se
comproprietario di un immobile pignorato, può proporre opposizione a
tutela della sua quota; con l'art. 31, perché risulterebbero non
tutelate le esigenze della famiglia e ribaltata una posizione di
favore, che richiede agevolazioni e provvidenze economiche per la
formazione della famiglia stessa; con l'art. 24, per essere esclusa
la possibilità di agire in giudizio a tutela del diritto di
proprietà; con l'art. 41, che, garantendo la libertà di iniziativa
economica privata, comprenderebbe la scelta del regime patrimoniale
di separazione dei beni tra coniugi e la conseguente regolamentazione
dei rapporti e degli interessi patrimoniali; con l'art. 47, in quanto
verrebbero aggrediti beni frutto del risparmio proprio o altrui.
2. - La questione di legittimità costituzionale della non
proponibilità dell'opposizione all'esecuzione esattoriale da parte
del coniuge del debitore per beni mobili pignorati nella casa di
abitazione del contribuente è stata più volte esaminata dalla
Corte, che ha colto la ragione di questa preclusione, inquadrata nel
sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria,
nell'esigenza di evitare fraudolente simulazioni per sottrarsi al
pagamento delle imposte (sentenze n. 42 e n. 93 del 1964, n. 129 del
1968, n. 107 del 1969, ordinanze n. 283 del 1984 e n. 123 del 1986;
da ultimo, ordinanza n. 374 del 1991). Tale preclusione è posta nel
contesto di uno speciale procedimento di esecuzione, nel quale si
manifesta il fondamentale interesse di assicurare la tempestiva
riscossione dei crediti tributari, garantendo, tra l'altro, il
regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (sentenza n.
87 del 1962).
Si tratta di una normativa risalente nel tempo, tesa ad assicurare
speditezza ed incisività alla riscossione coattiva delle imposte
dirette da parte dell'esattore. La stessa disciplina era già
prevista, con disposizioni simili anche nella formulazione, dai
precedenti testi unici delle leggi sulle imposte dirette (art. 207
del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; art. 63 del regio decreto 17
ottobre 1922, n. 1401).
La questione viene ora proposta dal Tribunale di Lecce con
l'indicazione di profili e parametri in parte nuovi rispetto a quelli
in precedenza esaminati dalla Corte. Viene difatti dedotta
l'irragionevolezza della disciplina, che va considerata anche in
relazione al valore costituzionale della famiglia, da agevolare nella
sua formazione (artt. 3 e 31 della Costituzione). L'illogicità della
preclusione, posta dalla norma denunciata, sarebbe palese nel caso
del coniuge del contribuente moroso, che non può proporre
opposizione neppure quando siano stati pignorati beni di sua
proprietà, per i quali possa dimostrare di averli ricevuti in
donazione, con atto pubblico anteriore al matrimonio.
3. - La questione è fondata.
Il sistema della riscossione coattiva delle imposte sul reddito
privilegia l'interesse alla pronta realizzazione del credito fiscale.
L'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso è curata
direttamente dall'esattore; le procedure sono semplificate e ne è
assicurata la speditezza; presunzioni in ordine all'appartenenza dei
beni suscettibili di pignoramento, restrizioni e preclusioni nel
sistema delle opposizioni tendono a prevenire e ad escludere elusioni
fraudolente.
La preminenza dell'esigenza di realizzazione del credito fiscale
nella riscossione coattiva delle imposte dirette deve tuttavia
trovare la sua misura, ed un ragionevole limite, nella rispondenza
alle finalità che la giustificano. Queste non consistono nella
soddisfazione del credito esattoriale in qualunque modo ciò avvenga,
anche mediante l'espropriazione di beni che, con certezza e senza che
vi sia il rischio di fraudolente elusioni, non appartengono al
contribuente moroso. L'esigenza è piuttosto quella di riscuotere con
speditezza le imposte non pagate, procedendo all'espropriazione dei
beni mobili che, per il luogo in cui si trovano, si presume siano del
debitore, ponendo anche ragionevoli limitazioni alla prova contraria
ed all'opposizione di terzi, che affermino di essere proprietari dei
beni pignorati. Difatti il terzo che si oppone all'esecuzione
mobiliare dell'esattore può dimostrare l'appartenenza del bene solo
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata di data certa,
anteriore a quella di consegna del ruolo (art. 65 del d.P.R. n. 602
del 1973).
Più che una limitazione ragionevolmente rigorosa, appare una
preclusione assoluta quella imposta al coniuge per i beni mobili
pignorati nella casa di abitazione del debitore. L'opposizione
continua ad essere ammessa solo per i beni dotali, destinati a
sostenere gli oneri del matrimonio. L'improponibilità
dell'opposizione per ogni altro bene mobile appartenente al coniuge,
quali che siano l'epoca, il titolo e la prova di acquisto, si
configura così assoluta da collocare sostanzialmente, per tale
pignoramento, il coniuge nella stessa posizione del coobbligato.
Questa preclusione dell'opposizione non si giustifica nella sua
assolutezza. Essa difatti eccede la misura della speciale protezione
da assicurare alla pronta realizzazione del credito fiscale, come
pure l'esigenza di prevenire ed evitare frodi o simulazioni.
Anche in un quadro normativo che, per l'opposizione di terzo,
differenzi la posizione del coniuge rispetto a quella di qualsiasi
altro soggetto, con un'ampiezza che il legislatore può
discrezionalmente determinare, appare palesemente irragionevole, in
relazione alle finalità che giustificano la particolare preminenza
dell'esecuzione esattoriale mediante limitazioni alle opposizioni,
oltre che non coerente con l'esigenza di agevolare la formazione
della famiglia, precludere l'opposizione, quando siano stati
pignorati mobili posti nella casa di abitazione del debitore, al
coniuge che ha ricevuto tali beni prima del matrimonio, tanto più se
in vista di questo, per atto pubblico di donazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo
comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non
prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di
terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di
donazione di data anteriore al matrimonio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte